Sentenza 3 giugno 1998
Massime • 1
Ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta non è necessario che le condotte indicate dall'art. 216, comma primo, n. 1 legge fallimentare si pongano in rapporto di stretta conseguenzialità con la dichiarazione di fallimento o con lo stato di decozione, trattandosi di comportamenti che vengono considerati nell'implicita capacità di sottrarre beni alla loro naturale destinazione di supporto economico dell'impresa e tanto basta a giustificare un collegamento con lo stato di decozione e la conseguente procedura esecutiva. Non è quindi necessario cercare un vero e proprio nesso di causalità.
Commentario • 1
- 1. Bancarotta fraudolenta e responsabilità dell’amministratore: profili di dolo e obblighi di vigilanza (Collegio - Podio presidente)https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/06/1998, n. 8038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8038 |
| Data del deposito : | 3 giugno 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Giuseppe Consoli Presidente del 3/6/1998
1. Dott. Bruno Foscarini Consigliere SENTENZA
2. " Renato Calabrese " N. 1154
3. " Nunzio Cicchetti " REGISTRO GENERALE
4. " Alfonso Amato " N. 873/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ricorso proposto da
1) NZ IN n. il 29.01.1937 a Giussago.
2) CO DR n. il 10.03.1937 a Lentate nel Severo. avverso la sentenza corte d'appello di Milano del 24.10.1997. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Nunzio Cicchetti.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. Proc. Generale dott. Vittoria Martusciello che ha concluso per rigetto del ricorso. I difensori non comparsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'impugnata sentenza confermava quella del tribunale di Pavia che aveva condannato il CO alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione e riduceva alla stessa misura quella inflitta al NZ per il reato p. e p. dall'art. 216 co. 1 n.1 L.F. I due erano chiamati a rispondere del reato di bancarotta fraudolenta perché, in concorso tra loro -il NZ- quale amministratore di fatto della Nordifar srl. dichiarata fallita il 13.01.1987- avevano distratto, occultato, dissimulato la somma complessiva di L.59.470.000 prelevandola dalla cassa della società con più assegni.
Il ricorrente NZ allegava i seguenti motivi:
1) Violazione art. 216 L.F., in relazione alla sua qualità di amministratore di fatto.
2) Erronea applicazione della medesima disposizione, poiché i fatti contestati, risalenti al 1984, non avevano causato il fallimento. Il CO adduceva il seguente motivo:
1) Violazione art.216 L.F. è mancanza di motivazione in relazione al contributo causale della condotta del ricorrente ed alla consapevolezza dello stato di dissesto della società fallita. Chiedevano entrambi l'annullamento dell'impugnata sentenza. MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questa corte che i ricorsi debbano subire la sorte del rigetto.
Con il primo motivo il NZ contesta la qualifica di amministratore di fatto, facendo riferimento alle risultanze processuali ritenute sporadiche e non decisive.
Si tratta di censure che tendono a rivalutare il materiale probatorio, in forza del quale i giudici di merito avevano congruamente argomentato come la persona formalmente investita della carica aveva lasciato "fiduciariamente" la gestione nella mani del ricorrente, consegnando persino libretti di assegni firmati in bianco.
Il motivo, pertanto, deve essere ritenuto inammissibile concretandosi in censure in punto di fatto non consentite in questa sede.
Il secondo motivo del NZ e l'unico del CO affrontano, invece un aspetto connesso a nesso causale tra la loro attività a dichiarazione di fallimento.
Si sottolinea in particolare come la collocazione temporale dei fatti contestati escluda la "derivazione" consequenziale dello stato di decozione;
viene altresì denunziata la totale omissione - nell'ambito della struttura argomentativa- della trattazione di tale profilo ritenuto essenziale.
I ricorrenti ripropongono in sostanza la vecchia questione del rapporto che deve sussistere tra l'attività di bancarotta ed il fallimento o comunque lo stato di decozione dell'impresa. Escluso che possa parlarsi semplicemente di una "condizione obiettiva di punibilità" esulante del tutto dalla struttura interna del reato, non per questo la dichiarazione di fallimento rientra nello schema del binomio azione - evento.
Indubbiamente la condotta, manifestantesi in una delle modalità previste nella prima parte del co. 1 n. 1) art. 216 L.F., ha sempre concreti nessi con la gestione patrimoniale dell'impresa, ma non, necessariamente deve "causare" il fallimento.
La norma non consente, con l'uso della formula "se è dichiarato fallito", di ritenere che la condotta si ponga in rapporto di stretta conseguenzialità eziologica con la dichiarazione di fallimento o solo con lo stato di decozione.
Il comportamento "distrattivo" (o gli altri contemplati dalla norma) viene considerato nella sua implicita capacità di sottrarre beni alla loro naturale destinazione di supporto patrimoniale dell'impresa e, per tale via, alla generica garanzia dei creditori. Tanto basta -indipendentemente dalla ricerca di un concreto nesso eziologico- a giustificare un tendenziale collegamento con la dichiarazione di decozione e la conseguente procedura esecutiva volta a realizzare il concorso dei creditori sui beni dell'impresa. La configurazione dell'elemento psicologico come dolo generico (almeno nelle ipotesi che qui interessano), limitato alla coscienza e volontà della condotta come sopra intesa senza attingere il fatto storico del fallimento, diventa un corollario della struttura materiale del delitto in esame.
Del resto, una simile impostazione è confermata, dalla lettera dell'art. 223 L.F. che distingue -nell'ambito dei fatti di bancarotta fraudolenta imputabili agli amministratori- le condotte previste dall'art.216 L.F. specificamente volta a "cagionare" (con dolo o per effetto di operazioni dolose) il fallimento della società. Solo in ultima fattispecie criminosa è pienamente valorizzato il nesso causale tra condotta ed evento, tipico dei reati di evento. Ne consegue, per tornare al caso di specie, che il nesso causale prospettato dai ricorrenti non rientra nella struttura dei reati di bancarotta contestati e dunque la sentenza impugnata non era tenuta ad argomentare sul punto.
I ricorsi vanno per concludere, rigettati non senza rilevare l'inammissibilità delle censure di fatto contenute anche nell'ultima parte del ricorso CO, dinanzi alle congrue argomentazioni che la decisione gravata pone a sostegno della concreta condotta di partecipazione al delitto di bancarotta.
Al rigetto dei ricorsi deve conseguire la condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del procedimento.
P. T. M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 3 giugno 1998.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 1998