Cass. pen., sez. V, sentenza 03/06/1998, n. 8038
CASS
Sentenza 3 giugno 1998

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Massime1

Ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta non è necessario che le condotte indicate dall'art. 216, comma primo, n. 1 legge fallimentare si pongano in rapporto di stretta conseguenzialità con la dichiarazione di fallimento o con lo stato di decozione, trattandosi di comportamenti che vengono considerati nell'implicita capacità di sottrarre beni alla loro naturale destinazione di supporto economico dell'impresa e tanto basta a giustificare un collegamento con lo stato di decozione e la conseguente procedura esecutiva. Non è quindi necessario cercare un vero e proprio nesso di causalità.

Commentario1

  • 1Bancarotta fraudolenta e responsabilità dell’amministratore: profili di dolo e obblighi di vigilanza (Collegio - Podio presidente)
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 03/06/1998, n. 8038
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8038
Data del deposito : 3 giugno 1998

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