Sentenza 1 dicembre 2010
Massime • 1
Integra il reato previsto dall'art. 10-bis D.Lgs. n. 286 del 1998 - ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - lo straniero che, già condannato con sentenza irrevocabile per il reato di ingiustificata inosservanza dell'ordine di allontanamento del questore, permanga illegalmente nel territorio dello Stato oltre la data di entrata in vigore della legge n. 94 del 2009, che ha introdotto la disposizione incriminatrice dell'ingresso e soggiorno illegale, non potendo applicarsi la clausola di sussidiarietà contenuta in quest'ultima disposizione in quanto si tratta di condotte non sovrapponibili temporalmente.
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Provvedimenti cautelari del giudice ordinario e giudizio di ottemperanza (in materia di pubblico impiego privatizzato) (nota a Cons. Stato, Sez. VI, 17 febbraio 2021, n. 1463). di Giuseppina Mari Sommario: 1. Premessa e fattispecie oggetto della sentenza. – 2. I provvedimenti equiparati alle sentenze passate in giudicato del g.o. nell'art. 112, comma 2, lett. b), c.p.a. – 3. La strumentalità attenuata dei provvedimenti anticipatori nelle controversie di lavoro. – 4. Le modalità di attuazione a disposizione del g.o. nel procedimento ex art. 669-duodecies c.p.c. – 5. Considerazioni conclusive. 1. Premessa e fattispecie oggetto della sentenza Il Consiglio di Stato, nella sentenza della …
Leggi di più… - 3. Personale militare e applicazione della L. 104/1992 (e succ. mod. e int.)Rinaldi Manuela · https://www.diritto.it/ · 6 marzo 2013
Sommario: 1. Nozioni generali. – 1.1. Sentenza del Consiglio di Stato n. 3411/2012. – 2. Casistica giurisprudenziale. 1. Nozioni generali Argomento di particolare interesse (anche e soprattutto a livello giurisprudenziale) è quello concernente l'applicabilità della legge n. 104 del 1992 al personale militare. La domanda, infatti, da porsi è la seguente: la legge 104 del 1992 si applica anche al personale militare ed alle forze di polizia, riconoscendo, quindi pari diritti tra cittadini in uniforme e gli altri? . Svariate sono le problematiche, infatti, legate alla valutazione del diniego da parte dell'Amministrazione Militare dei benefici previsti dalla legge n. 104/1992 ed in particolar …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/12/2010, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2010 |
Testo completo
183 /1 1 Udienza pubblica in data 1 dicembre 2010REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
RUOLO di UDIENZA
N. 12 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE SENTENZA
N1035/2010
Composta dagli ill. mi Sigg: REGISTRO GENERALE
13250/10 dott. Maria Cristina Siotto Presidente
dott. Umberto Zampetti Consigliere dott. Mariastefania Di Tomassi Consigliere
Consigliere rel. dott. Maurizio Barbarisi
dott. Lucia La Posta Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal:
Procuratore Generale della Corte di Appello di Brescia;
nei confronti di: El Bourimi Nabil n. il 1 gennaio 1986
avverso la sentenza 21 dicembre 2009 - Giudice di Pace di Verolanuova;
sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Maurizio Barbarisi;
udite le conclusioni del rappresentante del Pubblico Ministero, in persona del dr. Vito
Monetti, sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione, che ha chiesto l'an- nullamento con rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Verona;
****
*
Svolgimento del processo 1. Con sentenza deliberata in data 21 dicembre 2009, depositata in cancelleria il
7 gennaio 2010, il Giudice di Pace di Verolanuova dichiarava non doversi procedere nei confronti di El IM NA, imputato del reato di cui all'art. 10 bis D. L.vo 25 luglio
1998, n. 286, dovendosi ritenere l'illecito per cui si procede assorbito in altro (più gra- ve) contestato allo stesso prevenuto e per il quale era intervenuta condanna. 1.1. Secondo la ricostruzione del fatto operata nella sentenza gravata El IM
NA, in data 25 settembre 2009, veniva controllato dai locali Carabinieri risultando privo di documenti di riconoscimento. Tratto a giudizio, l'imputato risultava essere sta- to già condannato dal Tribunale di Bologna in data 25 maggio 2007 per il reato di cui all'art. 14 comma quinto D. L.vo 25 luglio 1998, n. 286 e raggiunto altresì dal decreto di espulsione in data 26 settembre 2009 eseguito con l'emissione del relativo decreto di trattenimento. Stante la clausola di riserva di cui al contestato reato di cui all'art. 10 bis
D. L.vo 25 luglio 1998, n. 286 e ravvisandosi nella fattispecie il ne bis in idem per l'intervenuta sentenza di condanna ex art. 14 comma quinto D. L.vo 25 luglio 1998, n.
286 il Giudice di Pace perveniva alla decisione predetta. 2.-Avverso tale decisione, è insorto tempestivamente il Procuratore Generale ter- 2
ritoriale chiedendone l'annullamento per erronea applicazione dell'art. 10 bis D. L.vo
25 luglio 1998, n. 286 posto che se era vero che l'El BO era stato condannato ex art. 14 comma quinto D. L.vo 25 luglio 1998, n. 286 era anche certo che lo stesso si era trat- tenuto illecitamente sul territorio dello Stato sino alla data del controllo da parte degli inquirenti sicché il carattere residuale della norma incriminatrice non comportava l'au- tomatico assorbimento nel delitto di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma quin- to ter. Inoltre non era neppure vero che l'imputato era stato espulso in data 26 settem- bre 2009 come rilevato dal Giudice di Pace, che ha ritenuto ricorrere la concorrente causa di non luogo a procedere ex art. 10 bis D. L.vo 25 luglio 1998, n. 286, posto che come risultava dalla nota della Questura di Brescia lo straniero era stato raggiunto da provvedimento espulsivo ma poi trattenuto in un Centro di Permanenza.
Motivi della decisione
3. - Il ricorso è fondato e merita accoglimento: la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di Pace di Verolanuova.
Pubblica udienza: 1 dicembre 2010-. PG in proc. El IM NA - RG: 13250/10, RU: 12; CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - Prima Sezione penale
3.1 - Il Giudice di Pace ha evidenziato per vero che l'El BO è stato fatto segno di una sentenza di condanna da parte del Tribunale di Brescia in data 30 aprile 2007, decisione cui non è seguito alcun provvedimento di espulsione se non in data 29 luglio
2006 cioè il giorno dopo il controllo effettuato dai Carabinieri della Stazione di Gamba- ra e dunque successivamente alla perpetrazione del reato per cui è giudizio. Il thema decidendi introdotto dall'impugnazione del Procuratore Generale si compendia tuttavia nel quesito diretto ad accertare se l'ingresso e il soggiorno illegale nel territorio dello
Stato siano punibili a norma del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 10-bis, inserito con
L. 15 luglio 2009, n. 94 recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica, qualora prima dell'entrata in vigore della normativa che ha introdotto la nuova fattispecie di reato, lo straniero abbia riportato condanna irrevocabile per il reato di cui al D.Lgs. n.
286 del 1998, art. 14, comma 5-ter, e successivamente abbia continuato a trattenersi in
Italia. La risposta non può che essere affermativa.
Si osserva per vero che la clausola di sussidiarietà contenuta nell'art. 10-bis D.Lgs
n. 286 del 1998 ("salvo che il fatto costituisca più grave reato") imporrebbe di escludere la fattispecie in esame nell'ipotesi in cui lo straniero si trattenesse illegalmente nel ter- ritorio dello Stato in violazione di un ordine di espulsione o di allontanamento. Tutta- via perché detta clausola, che dà forma normativa al principio di consunzione, possa 3 ritenersi operativa, occorre che la condotta, costituita dalla presenza nel territorio del-
l'extracomunitario, sia la medesima anche sotto l'aspetto temporale. Nel caso in esame, invece, le condotte non erano sovrapponibili temporalmente, l'una dovendo ritenersi consumata al più tardi alla data della sentenza di condanna di primo grado, pronuncia- ta il 25 maggio 2007 (divenuta successivamente irrevocabile) l'altra potendo ritenersi commessa solo a far data dal giorno 8 agosto 2009 (e sino alla data del controllo avve- nuto da parte delle forze dell'ordine il 25 settembre 2009), data coincidente con l'entrata in vigore della legge n. 94 del 2009 che ha introdotto la norma incriminatrice in esame. Dunque il fatto in contestazione non poteva ritenersi lo stesso fatto per il quale era intervenuta condanna, né considerarsi in esso assorbito, sicché la decisione del primo giudice deve essere sottoposta a censura di legittimità. 4.-- Ne consegue che deve adottarsi pronunzia ai sensi dell'art. 623 c.p.p. come da dispositivo
per questi motivi
Pubblica udienza: 1 dicembre 2010- PG in proc. El IM NA – RG: 13250/10, RU: 12; CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - Prima Sezione penale annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Giudice di Pace di Ve- rolanuova.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, l'1 dicembre 2010
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr. Maurizio Barbarisi) (dr. Maria Cristina-Siotto)
DEPOSITATA
IN CANCELLERIA
- 5 GEN. 2011
IL CANCELLIERE
Stefania Faiella
4
Pubblica udienza: 1 dicembre 2010 . - PG in proc. El IM NA - RG: 13250/10, RU: 12;