Sentenza 5 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 05/06/2002, n. 8128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8128 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2002 |
Testo completo
08 1 28 / 02 ee 68689 REPUBBLICA OGGETTO IN NO I.R.PE.F.: rimborsi;
SUPREMA DI CASSAZIONE LA decadenza SEZIONE CIVILE V - TRIBUTARIA dat Magistrati: comp R.G. N. 5549/2000 Presidente Dott. Gale REALE Dott. Enrico PAPA Cons. relatore MONACI Consigliere Cron. 22363 Dott. Stefano Dott. Vittorio Glauco EBNER Consigliere Rep. Dott. Giuseppe FALCONE C.C. 16.1.2002 Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA in camera di consiglio, sul ricorso iscritto al n. 5549 R.G. 2000, proposto da MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma alla via dei Portoghesi 12;
- ricorrente -
contro
DI SO OL;
- intimato -
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte in data 9 luglio 1998, depositata col n. 122/20/98 il 19 gennaio 1999. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ر و د CAMPIONE CIVILE N. 68689. Sentito, in camera di consiglio, il relatore Cons. Papa;
viste le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Dario Cafiero, nel senso della manifesta fondatezza del ricorso. Premesso in fatto - che: IC Di NS impugnò, con separati ricorsi, il mancato accoglimento delle istanze di rimborso per i.r.pe.f. relativa agli anni 1990-91-92-93, corrisposta in eccedenza per non avere computato l'I.N.P.S., ente erogante del reddito da lavoro dipendente, tutte le detrazioni spettanti, a lui, per il coniuge a carico, nonché al coniuge medesimo;
la Direzione Generale delle Entrate del Piemonte oppose la intervenuta decadenza, per non avere, il contribuente, proposto le istanze entro i diciotto mesi dall'applicazione delle (maggiori) ritenute dirette, operate dall'ente ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. 602/1973 e la Commissione Tributaria di primo grado di " Torino, aderendo alla tesi che fosse applicabile la prescrizione ordinaria decennale-a mente dell'art. 37 d.P.R. cit. -, riuniti i ricorsi, accolse la domanda, limitatamente al tributo corrisposto in a eccedenza, per il mancato computo delle detrazioni direttamente spettanti al ricorrente;
l'appello dell'Ufficio è stato respinto dalla Commissione Tributaria - Regionale del Piemonte, con la sentenza in epigrafe, ritenendo "che in presenza di ritenute operate dall'Ente pubblico I.N.P.S. si renda operante l'art. 37 del d.P.R. 602/1973"; 2 per la cassazione ricorre, con unico motivo, l'Amministrazione finanziaria, mentre il contribuente non svolge attività difensiva. Considerato - in diritto - che: denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 37 e 38 del d.P.R. 602/1973 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., l'Amministrazione finanziaria censura la sentenza, rilevando ancora che le ritenute, operate dall'I.N.P.S., si configurano come 'versamenti diretti', il cui rimborso è assoggettato al termine decadenziale di diciotto mesi, fissato nell'art. 38 cit., laddove le 'ritenute dirette', cui si riferisce il successivo art. 38 - che ammette la ripetizione entro il termine prescrizionale ordinario -, sono quelle operate direttamente dalle Amministrazioni dello Stato;
il P.M., richiamandosi al consolidato indirizzo di questa Corte - nella materia in questione (in particolare, citando Cass. 3019/ 2000), chiede accogliersi il ricorso, con procedura camerale, per manifesta fondatezza;
il ricorso è manifestamente fondato;
seguendo il richiamato indirizzo, ed in assenza di qualsiasi valida argomentazione di segno contrario, deve ribadire, il collegio, che l'art. 38, comma 2, del d.P.R. 602/1973 - il quale fissa, per l'istanza di rimborso, il termine decadenziale di diciotto mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata - si applica a tutte le ipotesi di ritenute operate dal sostituto d'imposta, rientranti nel novero dei 'versamenti diretti' (v., fra le più recenti, Cass. 12337/2001, 12808 e 9940/2000); mentre le 'ritenute dirette' - dal precedente 3 art. 37 assoggettate al termine fissato in via generale dall'art. 2946 c.c. sono solo quelle operate dalle Amministrazioni dello Stato (Cass. 9940/2000 cit.); poiché l'I.N.P.S. non rientra fra queste ultime risultando d'altro canto evidente che la qualità pubblica del sostituto d'imposta non può incidere sulle modalità del prelievo fiscale -, si rivela fondata la censura di violazione di legge;
la sentenza va pertanto cassata, e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto - in quanto la proposizione delle domande di rimborso oltre i termini di decadenza rispettivi risulta presupposta dalle argomentazioni del giudice 'a quo' e non appare in alcun modo contestata dal contribuente la causa va decisa nel merito, con conseguente rigetto dei ricorsi introduttivi;
nella natura della causa si ravvisano giusti motivi di compensazione delle spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384 comma 1 c.p.c., rigetta i ricorsi del contribuente;
dichiara compensate le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2002. Il Cons. estensore Il Presidente Enrico Papa - Pasquale Reale - صامدة DEPOSITATO CELLERIA 5 GIU. 2002 Oggi