Sentenza 10 ottobre 2002
Massime • 1
In materia edilizia, al fine del riscontro del requisito della precarietà di un'opera, necessario per escludere la modifica dell'assetto del territorio, non sono rilevanti le caratteristiche costruttive, i materiali impiegati e la più o meno agevole rimuovibilità, bensì le esigenze temporanee alle quali l'opera sia eventualmente destinata (Nell'affermare tale principio la Corte ha escluso che potesse considerarsi precaria una struttura, montata su un carrello mobile, installata senza concessione edilizia e autorizzazione ambientale in un parco regionale, adibita a stazione radiobase per telefonia cellulare con annesso generatore, in quanto destinata ad essere utilizzata a tempo indeterminato in funzione di esigenze di natura permanente).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/10/2002, n. 38073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38073 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TARDINO Vincenzo - Presidente - del 10/10/2002
1. Dott. ZUMBO Antonio - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - N. 1235
3. Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. LOMBERDI Alfredo - Consigliere - N. 18690/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
s.p.a. EL TO ITALIA, in persona del suo legale rapp.te Avv. IT Minervini, rapp.ta e difesa dagli Avv.ti Palma Scardaccione ed Alessandro Gaeta, del foro di Roma;
avverso l'ordinanza in data 18/19-4-2002 del Tribunale di La Spezia, sez. Riesame;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Piccialli;
udito il Pubblico Ministero nella persona del Sost. Proc. Gen. del F.M. Iacoviello che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
uditi i difensori Avv.ti Alessandro Gaeta, per l'EL, ed Andrea Corte per l'indagato PERETTI i quali concludono per l'annullamento dell'ordinanza impugnata, come da ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di La Spezia rigettava l'istanza di riesame proposta dalla s.p.a EL TO ITALIA, proprietaria dell'impianto sequestrato, nell'ambito delle indagini a carico di IT LA e LO RE, con ordinanza di sequestro preventivo in data 27/3/2002 del G.I.P. in sede, ad oggetto di una "stazione radiobase per telefonia cellulare" ed annesso generatore, installata, senza concessione edilizia ed autorizzazione ambientale, su un terreno sito in Ameglia, nonché del suolo medesimo (ricadente nell'ambito di un parco regionale), in ravvisato cospetto degli estremi dei reati di cui agli artt. 20 lett. c) L. 47/85 e 163 D. Lgs. 490/99 e dell'esigenza di evitare la prosecuzione delle illecite condotte.
I giudici del riesame ritenevano, in via delibativa e senza la necessità di addentrarsi nel merito degli addebiti, la ricorrenza del fumus delle contravvenzioni ravvisate dal P.M. e dal G.I.P., non recependo la tesi della precarietà dell'impianto, in ragione dell'entità e durata dell'occupazione ed indipendentemente dalla prospettata possibilità di rimozione.
Avverso detta decisione ha proposto ricorso la s.p.a. EL TO ITALIA, quale avente diritto sulle opere sequestrate, deducendo violazione degli artt. 321 c.p.p. per carenza assoluta dei presupposti della misura cautelare, nonché degli artt. 20 lett. c) L. 47/85 e 163 D. Lgs. 490/99, nella specie non configurabili. Nell'impugnazione si premette che l'istanza di riesame era stata proposta nell'interesse della società e non degli indagati, con la conseguente ultroneità delle considerazioni, con le quali il Tribunale aveva ritenuto di non dover scendere all'esame delle responsabilità individuali, segnatamente sotto il profilo psicologico, del LA e del RE, si evidenziano le finalità, anche di interesse pubblico, perseguite dalla società ricorrente ed i criteri di installazione degli impianti terminali della rete di telefonia cellulare sul territorio, al riguardo precisando essere quello di Ameglia una mera struttura provvisoria, in quanto tale assentita dagli enti competenti (Comune e Parco di Montemarcello - Magra) in attesa dei provvedimenti definitivi concessori ed autorizzativi, montata su carrello mobile, non collegata alla rete ENEL ed alimentata da un generatore autonomo;
conseguentemente, in difetto di una effettiva e duratura modificazione dell'assetto del territorio e di alcuna lesività ambientale, erroneamente sarebbero stati ravvisati gli estremi delle due contravvenzioni. Il ricorso è infondato.
L'esame delibativo degli estremi delle due contravvenzioni contestate dal P.M. è stato correttamente compiuto dai giudici di merito, G.I.P. e Tribunale del Riesame.
Quest'ultimo, in particolare, nella motivazione della decisione impugnata ha compiuto un'attenta disamina della fattispecie concreta e, nell'escludere il prospettato carattere della precarietà dell'opera sequestratala fatto buon governo di consolidati principi della giurisprudenza di questa S.C., secondo la quale, ai fini del riscontro del suddetto connotato e della correlativa esclusione della modifica dell'assetto del territorio, non sono tanto rilevanti le caratteristiche costruttive, materiali impiegati e la, più o meno agevole, rimuovibilità, bensì le esigenze temporanee alle quali l'opera eventualmente assolva.
La casistica giudiziaria annovera, in proposito, non poche decisioni di condanna, che hanno superato il vaglio di legittimità, per contravvenzioni sia urbanistiche, sia ambientali, relative ad installazioni permanenti di moduli abitativi anche mobili (quali roulotte, case prefabbricate munite di ruote e simili) che, poco o punto rilevando se infissi o solo appoggiati al suolo, in quanto assolventi a finalità abitative durature, ancorché stagionali, sono state ritenute idonee a modificare l'assetto urbanistico del territorio e ad incidere sull'ambiente tutelato.
Nel caso di specie il Tribunale a quo ha tenuto conto non solo delle rilevanti dimensioni della struttura in sequestro, posizionata in una zona nella quale il bene collettivo particolarmente tutelato è il paesaggio, evidenziate nei rilievi fotografici allegati agli atti di p.g., ma anche e soprattutto della sua destinazione ad essere utilizzata in via permanente, o quanto meno a tempo indeterminato (fino all'atteso, ma non certo, rilascio dei definitivi provvedimenti concessori ed autorizzativi), in funzione di esigenze (la copertura di quella parte del territorio nell'ambito ed a completamento della rete di telefonia cellulare), in ordine alle quali la stessa società ricorrente, nel prospettarne l'assunta inderogabilità, finisce con l'ammettere, implicitamente, la natura permanente;
ed a tal riguardo il G.I.P., nella motivazione del confermato sequestro, aveva anche evidenziato la risalenza dell'installazione ad ormai nove mesi (laddove il limite temporale del provvisorio n.o. dell'ente parco, scadente a fine settembre 2001, risultava ampiamente superato). In siffatto contesto, caratterizzato dall'inosservanza della limitazione temporale, imposta dalla P.A. preposta alla tutela dell'ambiente, contenute nello stesso provvedimento invocato dalla ricorrente, il riscontro del fumus della contravvenzione di cui all'art. 163 D. Lgs.490/99 deve ritenersi inconfutabile ed, in una situazione di protrazione del vulnus paesitico-ambientale conseguente al reato, concretante le esigenze preventive di cui all'art. 321 c.p.p., corretta appare la conferma della misura cautelare, anche a prescindere dalla ricorrenza dell'altra contravvenzione, quella di cui all'art. 20 lett. c) L. 47/85 (pur astrattamente configurabile, alla stregua della prospettazione di cui alla notitia criminis recepita dal G.I.P e verificata dal Tribunale), la cui concreta sussistenza (avuto riguardo al comportamento inizialmente consenziente degli organi comunali e vagliatane la legittimità) sarà compito del giudice della cognizione di merito accertare. Al rigetto del ricorso, infine, consegue la condanna della ricorrente alle spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 ottobre 2002. Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2002