Sentenza 6 aprile 2011
Massime • 1
Il termine triennale per la concessione della riabilitazione decorre, in caso di condanna a pena condonata, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza che ha applicato l'indulto e non da quella del provvedimento legislativo che l'ha concesso.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/04/2011, n. 16540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16540 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 06/04/2011
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 1323
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI TOMASSI M.Stefania - rel. Consigliere - N. 40930/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE IZ EN, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza emessa in data 21.6.2010 dal Tribunale di sorveglianza di Napoli;
Visti gli atti, l'ordinanza impugnata, il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dr. M.Stefania Di Tomassi;
lette le richieste del Sostituto Procuratore generale Antonio Mura, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe, emessa il 21.6.2010, il Tribunale di sorveglianza di Napoli dichiarava inammissibile la domanda di riabilitazione avanzata da EN De VI in riferimento alla condanna a lui inflitta con sentenza in data 27 novembre 2006 del Tribunale di Benevento, sezione di Guardia Sanframondi, divenuta irrevocabile il 15 gennaio 2008.
A ragione osservava che non erano decorsi ancora tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza.
2. Ricorre l'imputato personalmente e chiede l'annullamento del provvedimento impugnato denunziando:
2.1. violazione di legge, sul rilievo che il giudice della cognizione aveva applicato al ricorrente l'indulto previsto dalla L. n. 241 del 2006; doveva trovare pertanto applicazione il principio secondo cui il termine previsto dall'art. 179 cod. pen. decorre dalla data di entrata in vigore del decreto di clemenza;
2.2. vizi di motivazione in relazione alla mancanza di motivazione in relazione alla decorrenza del termine per la riabilitazione dalla data del passaggio in giudicato dalla sentenza di condanna nonostante l'avvenuta concessione d'indulto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La tesi del ricorrente, in qualche modo accolta dal Procuratore generale, è che il termine triennale per la concessione della riabilitazione in relazione a condanna a pena condonata decorre dalla data del provvedimento concessivo d'indulto anche se la sentenza di condanna è successiva a tale data.
L'assunto è infondato.
L'art. 179 cod. pen. prevede che "La riabilitazione è conceduta quando siano decorsi tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o siasi in altro modo estinta ...". Tanto presuppone che si abbia una pena eseguibile o suscettibile di estinzione, e dunque una sentenza di condanna definitiva. E anche quando con la condanna sia applicato l'indulto, è soltanto dal passaggio in giudicato di detta sentenza che, divenendo irrevocabile la pena inflitta, l'indulto può divenire operativo (Sez. U, Sentenza n. 1 del 1957, Savaresi). La data da cui inizia a decorrere il termine per la riabilitazione non può mai precedere, in conclusione, il momento in cui la sentenza è divenuta definitiva.
2. Manifestamente infondata è quindi la doglianza di difetto di motivazione. In punto di diritto il difetto di motivazione non ha rilievo alcuno, giacché quello che importa è soltanto che la soluzione adottata sia corretta.
3. Il ricorso va pertanto rigettato e al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 6 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2011