Sentenza 14 dicembre 2011
Massime • 1
In tema di reati fallimentari, le dimissioni dalla carica gestoria sono in sè ininfluenti ed incapaci ad interrompere il nesso di causalità con l'evento pregiudizievole per la società, sotteso all'art. 40 c.p.v., cod. pen., trattandosi di atto che, non incidendo sulla continuità eziologica, tende soltanto a procurare un'apparente distanza tra l'illecita mancanza e la personale responsabilità del soggetto, ma non è sostanzialmente in grado di escludere il tradimento degli obblighi gravanti sull'esponente societario, posto in posizione di garanzia; pertanto, esse non sono idonee ad esimere dalla penale responsabilità colui che è tenuto ad interrompere il rapporto eziologico che sfocia nella verificazione del danno.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/12/2011, n. 3714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3714 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 14/12/2011
Dott. BEVERE ON - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - N. 2932
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SABEONE Gerardo - Consigliere - N. 8766/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CO ON, nato il [...];
avverso la sentenza del 15.2.2010 della Corte d'Appello di Milano;
sentita la Relazione svolta dal Cons. Gian Giacomo Sandrelli;
sentite le Requisitorie del PG. (nella persona del Cons. Gioacchino Izzo) che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il dif. Avv. Gessini Agostino.
IN FATTO
A seguito di giudizio abbreviato, il GUP presso il Tribunale di Monza ha condannato, il 27.6.2007, ON CO ed altri perché responsabili di bancarotta impropria, patrimoniale e documentale, conseguita al fallimento di FMA Sas. di ON CO, fallimento dichiarato il 29.5.2002.
La condanna è stata confermata dalla Corte d'Appello di Milano il 15.2.2010. Avverso quest'ultima decisione ricorre CO ed eccepisce:
- inosservanza della legge processuale per l'omessa dichiarazione di contumacia nel giudizio di appello per la mancata notifica del rinvio dell'udienza successiva alla prima;
- erronea applicazione della legge penale, difetto di motivazione e travisamento del fatto.
a) in relazione al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, in considerazione del ruolo formale rivestito dal CO, mero prestanome di altri, circostanza emergente da plurime risultanze trascurate nella motivazione, nonché erroneamente ascritto all'imputato il consenso alla cessione di ramo di azienda, contrariamente alla produzione documentale difensiva che sottolineava l'ostilità a questa iniziativa;
pretermesso il riscontro al ruolo meramente tecnico del CO e l'assenza di personale vantaggio nell'incarico privo di potere decisionale;
dimenticato che, qualora l'altrui gestione risulti sostitutiva dei poteri di gestione non può darsi responsabilità dell'amministratore; trascurato che egli, accortosi delle distrazioni, si era dissociato e si era attivato nella denuncia delle scorrettezze;
b) in relazione al reato di bancarotta fraudolenta documentale avendo rassegnato le dimissioni il 2.8.2001, e non potendo rispondere di fatti da lui non compiuti;
- erronea applicazione della legge penale per l'omesso riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p. e del giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti ed eccessività della pena, tenuto conto del suo ruolo di "testa di legno".
IN DIRITTO
È inammissibile il primo motivo, poiché l'eccezione non è stata tempestivamente dedotta.
Ma la censura è anche infondata, perché nel giudizio di appello contro le sentenze pronunciate con rito abbreviato non trova applicazione l'istituto della contumacia dell'imputato. La mancata dichiarazione della relativa contumacia è, dunque, irrilevante. Al contempo, la presenza del difensore garantiva la tutela dei diritti processuali, dovendosi addebitare al medesimo l'onere di avvisare l'imputato delle date di rinvio dell'udienza.
I successivi mezzi - non essendo contestata l'oggettività delle condotte illecite - trascurano i passi del provvedimento che rammentano la posizione di garanzia rivestita dal prevenuto. Quale accomandatario egli, per quanto formale fosse il suo ruolo, assumeva davanti ai terzi e, segnatamente, ai creditori della società di cui era accomandatario la tutela degli interessi coinvolti nella gestione dell'organismo economico. La responsabilità penale per aver omesso controllo ed impedito l'evento pregiudizievole si concreta per il tramite del nesso causale, descritto dall'art. 40 c.p., comma 2. Tuttavia, nel caso qui dedotto, si assiste ad una diretta abdicazione a detta funzione, nel momento in cui il prevenuto firmava in calce ad assegni da altri compilati, nell'ignoranza della loro destinazione e della relativa causale (Sent., pag. 20) ovvero quando egli delegava terzi ad operare (la procura rilasciata al MARIANI a cui, come rileva il provvedimento impugnato, egli fece da consapevole schermo. Si trattò, dunque, di colpevole omissione del doveroso controllo. Tutto ciò per tacere del fatto che l'imputato disponeva di una diretta gestione accedendo alle banche e disponendo del potere di firma sugli assegni.
Per il riguardo soggettivo la responsabilità si rinviene anche nel caso di consapevole inerzia a fronte di illeciti comportamenti gestori o contabili da altri attuati. Soprattutto, nel caso in esame, il gestore aveva perso il controllo della conduzione, rimasta nelle mani degli inaffidabili amministratori di fatto. Evidente era la rappresentazione, anche per via eventuale, della pluralità di future evenienze reiteratoci di atti lesivi degli interessi protetti. Non è, invero, pertinente l'ipotesi difensiva della gestione dell'amministratore, compressa e soffocata da quella altrui, in guisa così complessiva e sostitutiva da ridurre costui ad una mera presenza formale, ma incapace di qualsiasi determinazione gestoria. Tutto quanto sin qui detto vale del pari per le condotte di violazione dei doveri contabili, onere primario per la gestione dell'impresa, secondo la normativa vigente, la cui lesione si traduce in un immediato pregiudizio per i creditori.
Nè giova, al proposito, richiamare le dimissioni rassegnate. In tema di reati fallimentari le dimissioni dalla carica gestoria risultano in sè ininfluenti ed incapaci ad interrompere il nesso di causalità con l'evento pregiudizievole per la società, sotteso all'art. 40 cpv. cod. pen.. Esse, quindi, non sono idonee ad esimere dalla penale responsabilità chi è tenuto ad interrompere il rapporto eziologico che sfocia nella verificazione del danno. Si tratta, invero, di un atto che - non incidendo sulla continuità eziologica - tende soltanto a procurare un'apparente distanza tra l'illecita mancanza e la personale responsabilità del soggetto, ma - nella sostanza - non è in grado di escludere il tradimento degli obblighi gravanti sull'esponente societario, posto in posizione di garanzia.
Il ricorrente segnala, a sua difesa, di avere evidenziato le irregolarità di gestione: ma anche questa circostanza riesce inidonea ad esimere la penale responsabilità, quando si esaurisce (o quando non venga fornita la dovuta diversa prova) in un atto formale, incapace di evitare lo sviluppo pregiudizievole dell'altrui condotta, quando esistevano disponibili al prevenuto altri più acconci strumenti interruttivi. Non ci si riferisce tanto alla denuncia protesa all'avvio di procedimento penale, quanto alle promozione di azioni di responsabilità protese anche al recupero della ricchezza distratta, in ogni caso sufficienti all'informazione dei creditori sui profili di maggiore rischio nella conduzione societaria. Così inquadrato il ruolo assunto dal CO e precisati i tratti della sua penale responsabilità è evidente l'impossibilità di ravvisare l'attenuante dettata dall'art. 114 c.p.. L'atteggiamento colpevolmente omissivo non può in nessun modo considerarsi di minima importanza nella rapporto eziologico degli eventi ascrittigli, attesa la qualità di protagonista - secondo la normativa civile - nella veste di gestore dell'ente di poi fallito.
La mancata considerazione in termini di equivalenza delle attenuanti generiche è giudizio discrezionale il cui scrutinio sfugge al giudice di legittimità, valutata l'adeguatezza della motivazione. Dal rigetto del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2012