Sentenza 15 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 15/05/2003, n. 7576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7576 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2003 |
Testo completo
0874740 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Tributaria07576/03SEZIONE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Maistra SACCUCCI - R.G.N. 2451/01- Presidente Dott. Bruno Consigliere Cron. 16,717 Dott. Massimo ODDO Consigliere Rep. Dott. Vittorio Glauco EBNER RUGGIERO Consigliere Ud.14/05/02 Dott. Francesco CECCHERINI Rel. Consigliere Dott. Aldo ha pronunciato la seguente CORTE SUPRIMA DI CASSAZN SEN TENZA CAMPIONE CIVI E 94940 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE UFF ENTRATE PERUGIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente e da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2002 ricorrente 2107 -1-
contro
PI LE;
- intimato avversO la sentenza n. 318/99 della Commissione tributaria regionale di PERUGIA, depositata il 11/12/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/05/02 dal Consigliere Dott. Aldo CECCHERINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Commissione tributaria regionale dell'Um- sentenza depositata in data 11 dicembre bria, con confermò la decisione di primo grado, che 1999, annullato la cartella esattoriale notificata aveva a RO PP. Con la predetta cartella, l'Am- ministrazione aveva iscritto a ruolo le imposte do- vute sulla premessa che erano state а suo avviso illegittimamente detratte dalla base imponibile, a norma della legge n. 363 del 1984, le somme relati- ve alle imposte sospese in relazione agli eventi sismici del maggio 1984. Contro la sentenza di appello ha proposto ri- corso per cassazione il Ministero delle finanze, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Sta- to, con un motivo. MOTIVI DELLA DECISIONE Nel ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 28 della 1. 13 maggio 1999 n. 133, dell'art. 3 comma 2 bis del d.l. 30 dicem- bre 1985 n. 791, dell'art. 13, comma primo 1. 27 dicembre 1997 n. 449, dell'art. 10 1. 28 febbraio 1986 n. 46, dell'art. 2 d. P. R. n. 597 del 1973 e del d.l. 29 maggio 1989 n. 202 convertito dalla 2107 deduce che la prima legge n. 263 del 1989; e Sj sopravvenuta alla sen- delle disposizioni citate, tenza impugnata, impone di interpretare l'art. 3 d.l. n. 791/1985 e l'art. 13 1. n. 449/1997 nel senso che le stesse somme non costituiscono un one- re deducibile per il corrispondente importo ai fini della determinazione delle imposte sui redditi;
Il ricorso è infondato. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la norma agevolati- va è da intendere nel senso che le somme relative alla sospensione delle imposte dirette sopra ricor- date, nonché dei contributi assistenziali e previ- denziali "non concorrono alla formazione dell'impo- nibile ai fini dell'irpef e dell'ilor", e che essa si configura come una deroga alla disciplina gene- rale contenuta nell'art. 3 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, sulla determinazione della base impo- costituita dal reddito complessivo comma nibile primo) e sulle relative eccezioni;
mentre l'agevo- lazione di cui si controverte non deve essere con- fusa con la disciplina della deducibilità delle im- poste pagate al termine del periodo di sospensione, avendo la norma di interpretazione autentica dell'art. 28 della 1. 13 maggio 1999 n. 133 chiari- to che l'art. 3 comma 2 bis d.l. n. 791 deve inten- dersi nel senso che le somme dovute a titolo di im- posta, il cui pagamento sia stato sospeso per cala- Ilcous. rel. est. dr. Aldo Ceccherini mità pubbliche, non costituiscono un onere deduci- bile per il corrispondente importo ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ma che si applica l'art. 11 della legge 18 febbraio 1999 n. 28 sopra ricordata, e pertanto la sospensione o il differimento del pagamento delle imposte dirette non costituiscono autonomo titolo per la deduzione delle imposte medesime dal reddito del periodo d'imposta nel quale sono state pagate, e dunque che l'esclusione dal concorso alla formazione della ba- se imponibile in un periodo d'imposta non autorizza altresì la deduzione dell'imposta, già sospesa, nel successivo periodo in cui sia pagata, se ciò non sia previsto da speciali diverse disposizioni di legge. Sulla base della consolidata giurisprudenza so- pra ricordata, e poiché nel ricorso non sono addot- ti argomenti nuovi, che impongano una rinnovata considerazione della questione, il ricorso deve es- sere rigettato. In difetto di costituzione del con- tribuente non v'è luogo a pronuncia sulle spese;
P. q. m.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso a Roma, in camera di consiglio, il giorno 14 maggio 2002. Il Cons. est. Aloo (Aldo Ceccherini) A DI CA M E R P U E S T R O C + Il Presidente.esidente. пино ГИ (Bruno Saccucci) DEPOSITATA IN CANTE GERIA L/CANCELLIERE dot Ligi Riitano MAG. 2003 15 IL/CANCELLIERE bott Lugi Riitano Il cons. ret. est. dr. Aldo Cacherini