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Sentenza 12 settembre 2024
Sentenza 12 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/09/2024, n. 34520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34520 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto dal: PROCURATORE GENERALE presso la CORTE di APPELLO di PALERMO nel procedimento a carico di: BA DIAKITE', nato in [...] il [...] e PA FILIPPO, come persona offesa avverso la sentenza del 17/11/2023 della CORTE di APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE MARRA;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FULVIO BALDI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
Si dà atto che il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 e del successivo art. 8 D.L. 198/2022. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 17 novembre 2023 la Corte di appello di Palermo, in riforma della sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Trapani appellata da IT BA, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputato per tardività della querela presentata dalla persona offesa PO PA in relazione al reato di appropriazione indebita, revocando per l'effetto le statuizioni civili. Penale Sent. Sez. 2 Num. 34520 Anno 2024 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: MARRA GIUSEPPE Data Udienza: 10/05/2024 2. Avverso la citata sentenza propone ricorso per cassazione la Procura generale presso la Corte di appello di Palermo, con un unico motivo con il quale deduce ex art. 606 comma 1, lett. B) ed E) cod. proc. pen., la violazione di legge ed il vizio di motivazione. 2.1. In particolare, evidenzia l'errore della Corte territoriale che ha ritenuto di far decorrere il termine per proporre querela dalla data del 9 gennaio 2020, allorquando la persona offesa PO PA si era recato presso l'appartamento in Trapani dato in locazione all'imputato ed aveva constatato che parte dei suoi mobili erano stati asportati, anziché dalla successiva data del 26 febbraio 2020, in cui lo Spanò aveva inviato una raccomandata a BA contenente la diffida a restituzione i mobili asportati, diffida che non fu, però, mai riscontrata dall'imputato. Ad avviso del ricorrente, perciò, solo da quest'ultima data vi sarebbe stata la presa di coscienza di tutti gli elementi del reato, nella loro dimensione oggettiva e soggettiva. La sentenza impugnata, invece, avrebbe erroneamente confuso il momento di consumazione del reato, ossia quello della sottrazione indebita del mobilio presente nell'appartamento dato in locazione, con il successivo momento in cui la persona offesa ebbe la piena coscienza della interversio possessionis, così incorrendo in una evidente violazione di legge, nonché vizio della motivazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte, con la conseguenza che la sentenza deve essere perciò annullata con rinvio. 2. Giova ricordare, in una prospettiva generale, che la Suprema Corte ha affermato in più occasioni il principio secondo: «Il termine per la presentazione della querela decorre dal momento in cui il titolare ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri e concreti, del fatto- reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva» (così,Sez.2, n.37584 del 05/07/2019, Di Lorenzo, Rv.277081-01; conf. Sez.2, n.26619 del 28/05/2019, D'Urso, Rv.276732-01), precisando che tale termine può, perciò, non coincidere con quello di consumazione del reato. In altra decisione, con riferimento specifico al termine per la presentazione della querela per il reato di appropriazione indebita, la Corte fa decorrere l'inizio della decorrenza «....dal momento in cui la persona offesa ha avuto chiara conoscenza della definitiva volontà dell'imputato di invertire il possesso del bene» (così,Sez. 2, n. 18860 del 24/01/2012, Casamonica, Rv. 252813- 01). 2.1. Nel caso di specie, non vi sono dubbi sul fatto che parte dei mobili dell'immobile dato in locazione a IT BA fosse stato portato via già alla data del 9 gennaio 2020, quando cioè la persona offesa fece l'accesso presso l'appartamento locato, in esecuzione dell'ordinanza di rilascio per morosità del conduttore, e in quel momento si rese, quindi, conto della sottrazione indebita di parte del mobilio di sua proprietà. Tuttavia, il successivo invio, in data 26 febbraio 2020, da parte della persona offesa della raccomandata contenente la diffida alla consegna del mobilio asportato al momento del rilascio dell'immobile, consente di valutare l'ipotesi che PO fif Il Consigliere estensore Il Presidente PA non avesse ancora la conoscenza certa della definitiva volontà dell'imputato di appropriarsi illecitamente dei beni mobili oggetto della successiva querela, che fu presentata solo dopo il mancato riscontro alla lettera di diffida del 26 gennaio. Il tenore di quest'ultima, inviata circa un mese e mezzo dopo il sopralluogo del 9 gennaio 2020 da PO PA, nella qualità, peraltro, di legale a tutela dei propri interessi, sembra deporre in tal senso, essendo incentrata a cercare la soluzione di diverse questioni civilistiche, anche mediante un accordo transattivo. La sentenza impugnata, nella sua scarna motivazione, si è limitata a rilevare che la persona offesa già alla data del 9 gennaio 2020 aveva constatato la sottrazione di parte del mobilio, sottolineando che quella data, peraltro, era stata indicata nell'imputazione come momento di consumazione del reato. La motivazione si palesa perciò carente, non avendo essa vagliato in maniera adeguata in quale momento sia intervenuta la chiara conoscenza in capo alla persona offesa della volontà definitiva di IT BA di non restituire quanto sottratto, incorrendo, peraltro, nel vizio di manifesta illogicità laddove ha sostanzialmente sovrapposto il momento consumativo del reato con quello diverso e non sempre coincidente, della piena consapevolezza del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva in capo al querelante. La sentenza deve essere perciò annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo, affinché rivaluti, alla luce dei principi di diritto espressi, quale sia il momento di decorrenza del termine per la presentazione della querela. 3. In considerazione delle ragioni sin qui esposte, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento della sentenza impugnata, disponendo il rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo per un nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per un nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo. Così deciso in Roma il 10 maggio 2024
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE MARRA;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FULVIO BALDI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
Si dà atto che il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 e del successivo art. 8 D.L. 198/2022. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 17 novembre 2023 la Corte di appello di Palermo, in riforma della sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Trapani appellata da IT BA, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputato per tardività della querela presentata dalla persona offesa PO PA in relazione al reato di appropriazione indebita, revocando per l'effetto le statuizioni civili. Penale Sent. Sez. 2 Num. 34520 Anno 2024 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: MARRA GIUSEPPE Data Udienza: 10/05/2024 2. Avverso la citata sentenza propone ricorso per cassazione la Procura generale presso la Corte di appello di Palermo, con un unico motivo con il quale deduce ex art. 606 comma 1, lett. B) ed E) cod. proc. pen., la violazione di legge ed il vizio di motivazione. 2.1. In particolare, evidenzia l'errore della Corte territoriale che ha ritenuto di far decorrere il termine per proporre querela dalla data del 9 gennaio 2020, allorquando la persona offesa PO PA si era recato presso l'appartamento in Trapani dato in locazione all'imputato ed aveva constatato che parte dei suoi mobili erano stati asportati, anziché dalla successiva data del 26 febbraio 2020, in cui lo Spanò aveva inviato una raccomandata a BA contenente la diffida a restituzione i mobili asportati, diffida che non fu, però, mai riscontrata dall'imputato. Ad avviso del ricorrente, perciò, solo da quest'ultima data vi sarebbe stata la presa di coscienza di tutti gli elementi del reato, nella loro dimensione oggettiva e soggettiva. La sentenza impugnata, invece, avrebbe erroneamente confuso il momento di consumazione del reato, ossia quello della sottrazione indebita del mobilio presente nell'appartamento dato in locazione, con il successivo momento in cui la persona offesa ebbe la piena coscienza della interversio possessionis, così incorrendo in una evidente violazione di legge, nonché vizio della motivazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte, con la conseguenza che la sentenza deve essere perciò annullata con rinvio. 2. Giova ricordare, in una prospettiva generale, che la Suprema Corte ha affermato in più occasioni il principio secondo: «Il termine per la presentazione della querela decorre dal momento in cui il titolare ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri e concreti, del fatto- reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva» (così,Sez.2, n.37584 del 05/07/2019, Di Lorenzo, Rv.277081-01; conf. Sez.2, n.26619 del 28/05/2019, D'Urso, Rv.276732-01), precisando che tale termine può, perciò, non coincidere con quello di consumazione del reato. In altra decisione, con riferimento specifico al termine per la presentazione della querela per il reato di appropriazione indebita, la Corte fa decorrere l'inizio della decorrenza «....dal momento in cui la persona offesa ha avuto chiara conoscenza della definitiva volontà dell'imputato di invertire il possesso del bene» (così,Sez. 2, n. 18860 del 24/01/2012, Casamonica, Rv. 252813- 01). 2.1. Nel caso di specie, non vi sono dubbi sul fatto che parte dei mobili dell'immobile dato in locazione a IT BA fosse stato portato via già alla data del 9 gennaio 2020, quando cioè la persona offesa fece l'accesso presso l'appartamento locato, in esecuzione dell'ordinanza di rilascio per morosità del conduttore, e in quel momento si rese, quindi, conto della sottrazione indebita di parte del mobilio di sua proprietà. Tuttavia, il successivo invio, in data 26 febbraio 2020, da parte della persona offesa della raccomandata contenente la diffida alla consegna del mobilio asportato al momento del rilascio dell'immobile, consente di valutare l'ipotesi che PO fif Il Consigliere estensore Il Presidente PA non avesse ancora la conoscenza certa della definitiva volontà dell'imputato di appropriarsi illecitamente dei beni mobili oggetto della successiva querela, che fu presentata solo dopo il mancato riscontro alla lettera di diffida del 26 gennaio. Il tenore di quest'ultima, inviata circa un mese e mezzo dopo il sopralluogo del 9 gennaio 2020 da PO PA, nella qualità, peraltro, di legale a tutela dei propri interessi, sembra deporre in tal senso, essendo incentrata a cercare la soluzione di diverse questioni civilistiche, anche mediante un accordo transattivo. La sentenza impugnata, nella sua scarna motivazione, si è limitata a rilevare che la persona offesa già alla data del 9 gennaio 2020 aveva constatato la sottrazione di parte del mobilio, sottolineando che quella data, peraltro, era stata indicata nell'imputazione come momento di consumazione del reato. La motivazione si palesa perciò carente, non avendo essa vagliato in maniera adeguata in quale momento sia intervenuta la chiara conoscenza in capo alla persona offesa della volontà definitiva di IT BA di non restituire quanto sottratto, incorrendo, peraltro, nel vizio di manifesta illogicità laddove ha sostanzialmente sovrapposto il momento consumativo del reato con quello diverso e non sempre coincidente, della piena consapevolezza del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva in capo al querelante. La sentenza deve essere perciò annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo, affinché rivaluti, alla luce dei principi di diritto espressi, quale sia il momento di decorrenza del termine per la presentazione della querela. 3. In considerazione delle ragioni sin qui esposte, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento della sentenza impugnata, disponendo il rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo per un nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per un nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo. Così deciso in Roma il 10 maggio 2024