Sentenza 6 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/08/2002, n. 11784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11784 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2002 |
Testo completo
Aula "B" RE PUBBLI CA I TALIANA OGGETTO: IN NOME DEL ROPOLO ITALIANO LA CORTE 117 84/02 Lavoro R.G.n. 664/00 Cron.29393 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. - Presidente Dott. Vincenzo Trezza Ud.
5.4.2002 Consigliere !! Paolino Dell'Anno Prestipino " Giovanni Rel. Foglia " Raffaele "F Giancarlo D'Agostino " ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da IN RO, elett.te dom.to in Roma presso la cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Tomaselli per procura speciale a margine del ricorso per cassazione. - Ricorrente
contro
ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE DI CATANIA. - Intimato per l'annullamento dell'ordinanza emessa il 21.4.1999 dal Pretore di Catania, quale giudice dell'esecuzione mobiliare, iscritta nel R.G.E. al n. 279/98. Udita la relazione della causa svolta dal Consigliere nella pubblica Relatore Dott. Giovanni Prestipino udienza del 15.4.2002; Sentito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato Finocchi Ghersi, che ha concluso per l'inammissibilità e, in subordine, per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Avendo RO IN promosso una procedura esecutiva mobiliare contro la s.r.l. CO.M.ATT. davanti alla Pretura di Catania, а seguito di rinuncia IN, il formulata dal medesimo Giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 21 aprile 1999, dichiarava l'estinzione del processo e liquidava la somma di L. 320.000 a titolo di compenso dell'Istituto Vendite Giudiziarie, che poneva a carico del creditore. Avverso questa ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il IN, con atto notificato all'Istituto Vendite Giudiziarie di Catania, in base ad un unico motivo poi illustrato da memoria. L'intimato non ha svolto attività difensiva. Motivi della decisione In via preliminare deve essere esaminata, d'ufficio, la questione relativa alla ammissibilità del ricorso proposto dal IN. ripetutamente Da parte di questa Corte è stato legittimata a affermato che la qualità di parte, proporre l'impugnazione с a resistervi, si determina per relationem con la qualità di parte assunta formalmente nella precedente fase del processo conclusasi con il provvedimento impugnato, indipendentemente dalla effettiva titolarità, dal lato attivo 。 passivo, del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio (Cass. 27 febbraio 1998 n. 2201) e qualunque sia stato il contenuto, di merito o di rito, della pronuncia impugnata (Cass. 15 marzo 1996 n. 2160). Come è stato più volte deciso, infatti, non può essere riconosciuta alcuna legittimazione a resistere all'impugnazione ad un soggetto che non ha partecipato al grado precedente del giudizio, ammenoché non si tratti del successore a titolo universale o particolare nel diritto controverso (Cass. 27 ottobre 2000 n. 14206), con la conseguenza che deve essere dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto nei confronti di un soggetto rispetto al quale il ricorrente non abbia instaurato alcun contraddittorio nella pregressa fase di merito (Cass. 19 febbraio 1982 n. 1053; cfr. pure Cass. 10 agosto 1996 n. 7412, secondo cui il ricorso per cassazione rivolto nei confronti di un soggetto diverso da quello avente 3 legittimazione passiva è radicalmente nullo e tale nullità non è passibile di sanatoria). Nella specie, il ricorso per cassazione avversO liquidazione del compenso il provvedimento di Giudiziarie di Catania, all'Istituto Vendite pronunciato dal Giudice dell'esecuzione mobiliare con l'ordinanza del 21 aprile 1999, contenente anche il provvedimento di estinzione del processo esecutivo stato proposto nei confronti del suddetto Istituto, senza considerare che lo stesso, non avendo partecipato al processo esecutivo, nel giudizio di cassazione era privo della necessaria legittimazione passiva (cfr., in termini, Cass. 4 agosto 2000 n. 10306, già indicata), stata evocata la parte effettivamentementre non è legittimata (il debitore esecutato). Pertanto, in applicazione dei principi di diritto sopra richiamati, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Non avendo l'intimato svolto attività difensiva, non vi è materia per provvedere sulle spese.
P. Q. M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Nulla per le spese del giudizio di cassazione. CES 'N C4 8-11 25537 VI G Così deciso in Roma il 15 aprile 2002 01 . S S TV OLINIⱭ O Il Presidente: Vincenzo Vesze S IN Ia 'G Q VISOKI VO L I Il Consigliere estensore: 16 liaria luche louille