Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/07/2015, n. 33220
CASS
Sentenza 22 luglio 2015

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In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, quando la condotta è contestata con l'individuazione della sola data d'inizio, il termine di prescrizione - trattandosi di reato permanente - decorre dalla data della sentenza di condanna di primo grado e non da quella di emissione del decreto di citazione, qualora sia emerso, nel corso del giudizio, che la condotta omissiva si è protratta anche dopo l'esercizio dell'azione penale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/07/2015, n. 33220
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 33220
    Data del deposito : 22 luglio 2015

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