CASS
Sentenza 13 maggio 2026
Sentenza 13 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/05/2026, n. 17269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17269 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OI NC nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 25/11/2025 del TRIB. LIBERTA' di Catanzaro Udita la relazione svolta dal Consigliere Daniela Calafiore;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Ferdinando Lignola che si è riportato alla memoria scritta depositata, concludendo per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Catanzaro ha rigettato l’appello proposto avverso l’ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Catanzaro del 29 settembre 2025, con la quale era stata respinta l’istanza di revoca ovvero di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere applicata nei confronti di OI NC, gravemente indiziato dei delitti contestati ai capi 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16, concernenti la partecipazione al sodalizio di cui all’ art. 74 d.P.R. n. 309/1990 e i relativi reati fine, tutti aggravati ai sensi dell’ art. 416-bis.1 cod. pen., con presunzione legale delle esigenze cautelari. L’indagato, che non aveva proposto richiesta di riesame avverso l’ordinanza genetica, con l’atto di appello aveva contestato i presupposti applicativi della misura, negando di essere l’esclusivo utilizzatore del dispositivo SkyECC denominato “Fendi New”, con ID XR3D58, censurando la sussistenza della gravità Penale Sent. Sez. 4 Num. 17269 Anno 2026 Presidente: AG DR Relatore: AL NI Data Udienza: 29/04/2026 2 indiziaria in ordine alla partecipazione associativa e, in subordine, deducendo l’insussistenza delle esigenze cautelari ritenute dal primo giudice, nonché la sproporzione della misura custodiale di massimo rigore applicata. 2. Il Tribunale, con riferimento al motivo di appello relativo alla conformità, sul piano interno e sovranazionale, della procedura di acquisizione presso autorità giurisdizionali estere delle chat registrate su server criptati poste a fondamento del compendio indiziario, ha osservato che al giudice dell’appello cautelare è consentito integrare la motivazione del provvedimento impugnato con riferimento a profili non esaminati dal primo giudice. Ha inoltre ricostruito il ruolo di NC OI all’interno della struttura dedita al narcotraffico oggetto dell’imputazione provvisoria, evidenziando come egli rivestisse una posizione apicale nel sodalizio operante, a partire dal 2014, nel territorio di Guardavalle e nei comuni limitrofi, nonché in ulteriori aree geografiche nazionali e internazionali, con carattere di attualità della condotta. 3. L’elevato numero di reati fine contestati, ha rilevato il Tribunale, ha messo in luce una persistente e capillare attività criminosa, in particolare nelle operazioni di importazione di cocaina dal Sud America, come illustrato nel capo 8, riferito alla fine del 2020. Parallelamente, l’indagato risultava impegnato nell’impianto di una coltivazione autonoma di marijuana nel territorio di Guardavalle, in sinergia con IE, operante in Toscana, conseguendo volumi rilevanti, come dimostrato dalla vendita di sette chilogrammi di marijuana prodotta e dall’acquisto, unitamente al capo LA, di oltre venti chilogrammi di cocaina importata dal Sud America sino al porto di Gioia Tauro. 4. Le conversazioni criptate intercorse tra IE e OI risultavano altresì corroborate dai tracciati GPS relativi agli spostamenti in autovettura nella zona di Guardavalle, sicché l’attribuzione ad OI del cripto telefonino “Fendi New” si fondava anche su tali riscontri esterni, oltre che sul contenuto delle comunicazioni. Tali risultanze provenivano dalle indagini svolte dai militari del R.O.S. e del Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Catanzaro, formalmente acquisite agli atti del presente procedimento in quanto afferenti al p.p. n. 3452/17 r.g.n.r. D.D.A. Il Tribunale ha infine disatteso, per difetto di poteri istruttori, la richiesta dell’appellante volta ad ottenere la trasmissione, da parte della Procura della Repubblica, dei dati informatici in suo possesso, finalizzata a consentire alla difesa la verifica di un’eventuale lesione del diritto di difesa derivante dalla dedotta dubbia utilizzabilità dei dati acquisiti dal pubblico ministero italiano su server esteri mediante Ordine Europeo di Indagine. 3 5.Avverso tale ordinanza l’indagato ha proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, sintetizzati come segue ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen. Con il primo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla omessa valutazione della inutilizzabilità delle chat, acquisite da server esteri, per violazione degli artt. 191 cod. proc. pen., 111 Cost e 6 CEDU, avendo le autorità francesi e belghe violato i server SkyECC mediante un vero e proprio hacking e dunque mediante una condotta che in Italia integrerebbe il delitto di accesso abusivo ad un sistema informatico;
con il secondo motivo si rilevano i vizi di violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione al ruolo apicale del ricorrente, in assenza di gravi indizi univoci;
con il terzo motivo si denunciano la violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all’attribuzione del criptofonino XR3D58 all’indagato ed ai conseguenti dialoghi con LA CO NO;
con il quarto motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alle dichiarazioni del collaboratore SQ EN, che non conosce OI e non lo ha riconosciuto in foto. 6. La Procura generale ha depositato memoria con richiesta di rigetto del ricorso. L’Avvocato Torchia ha depositato note di trattazione nell’interesse del sig. NC OI, insistendo per l’annullamento dell’ordinanza impugnata. 7. All’udienza odierna, presente il solo Procuratore generale, lo stesso si è riportato alle conclusioni depositate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, nel suo complesso, è privo di fondamento e deve pertanto essere respinto. 2. Il primo motivo di doglianza è infondato alla luce dei principi da ultimo enunciati dalle Sezioni Unite di questa Corte in tema di acquisizione e utilizzabilità, ai fini cautelari, di dati comunicativi criptati ottenuti mediante ordine europeo di indagine (Sez. U, nn. 23756 e 23755 del 29 febbraio 2024). In tali pronunce si è precisato che i dati già nella disponibilità dell’autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione possono essere legittimamente richiesti dal pubblico ministero italiano anche senza una preventiva autorizzazione giudiziale, 4 restando affidato al giudice nazionale il vaglio sulla loro ammissibilità e utilizzabilità secondo le regole dell’ordinamento interno. 3. Le Sezioni Unite hanno escluso che le chat criptate siano riconducibili all’ambito applicativo dell’art. 234‑bis cod. proc. pen., norma che disciplina esclusivamente una modalità di acquisizione diretta di dati informatici accessibili, individuando invece, a seconda delle ipotesi, la disciplina della prova documentale di cui all’art. 234 cod. proc. pen., ovvero quella dell’art. 270 cod. proc. pen. qualora i dati costituiscano il risultato di intercettazioni già disposte all’estero. In quest’ultimo caso, l’utilizzabilità è subordinata alla rilevanza e all’indispensabilità della prova per delitti per i quali è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza, senza che sia richiesto il deposito del decreto autorizzativo straniero, gravando sulla difesa l’onere di allegare e dimostrare eventuali vizi. È stato inoltre chiarito che le questioni attinenti alle modalità esecutive dell’o.e.i. e alla completezza della documentazione trasmessa devono essere, in via generale, fatte valere nello Stato di esecuzione, operando una presunzione relativa di conformità dell’attività svolta all’estero ai diritti fondamentali, superabile solo mediante specifica allegazione e prova contraria. Né, di per sé, integra una violazione del diritto di difesa l’indisponibilità dell’algoritmo di cifratura, spettando alla difesa indicare concrete ragioni di inattendibilità del dato. 4. I medesimi principi trovano applicazione anche con riferimento alle captazioni effettuate tramite strumenti informatici volti all’acquisizione delle chiavi di cifratura. L’eventuale erronea qualificazione giuridica dell’atto di acquisizione non determina automaticamente l’inutilizzabilità della prova, qualora risultino rispettate le condizioni di necessità, proporzionalità e tutela dei diritti fondamentali previste dalla Direttiva 2014/41/UE, come ulteriormente chiarito dalla Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE, Grande Sezione, 30 aprile 2024, C‑670/22, EncroChat). 5. Applicando tali principi al caso in esame, il motivo si risolve in una censura di carattere meramente esplorativo: la difesa si limita a deduzioni astratte e generiche, senza indicare specifiche violazioni né dimostrare di aver attivato i rimedi previsti nello Stato di esecuzione, né individuare con precisione gli atti che sarebbero affetti da vizi rilevanti. Anche le doglianze concernenti presunte intercettazioni massive e sproporzionate non sono idonee a superare la presunzione di legittimità degli atti compiuti all’estero. Resta comunque impregiudicato il diritto della difesa di esercitare pienamente il contraddittorio e le garanzie del giusto processo nella fase di valutazione della prova (Sez. 6, n. 30032 del 3 luglio 2024). 6. In presenza di una violazione dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, e, tra 5 questi, del diritto di difesa e della garanzia del giusto processo, l’utilizzabilità degli esiti delle intercettazioni disposte dall’autorità giudiziaria straniera deve essere esclusa;
tuttavia, l’onere di allegare e provare i fatti dai quali inferire tale violazione grava sulla parte che la deduce. 7. Ne consegue che, una volta acquisita la prova mediante ordine europeo di indagine, spetta al giudice del procedimento interno verificare, ai sensi degli artt. 1 e 14 della Direttiva 2014/41/UE e dell’art. 1 del d.lgs. n. 108 del 2017, il rispetto dei diritti fondamentali di difesa e del giusto processo. Sul punto, né la direttiva né il citato decreto legislativo richiedono, ai fini dell’utilizzabilità degli atti formati all’estero, l’osservanza puntuale di tutte le regole previste dall’ordinamento italiano per la formazione dei corrispondenti atti sul territorio nazionale, richiamandosi i consolidati principi in materia di rogatoria internazionale (Sez. 2, n. 2173 del 22 dicembre 2016, rv. 269000‑01). In tale prospettiva, viene ribadita la presunzione relativa di conformità ai diritti fondamentali dell’attività svolta dall’autorità giudiziaria di un Paese dell’Unione e il correlato onere della difesa di allegare in modo specifico e di provare il fatto da cui dipende la lamentata violazione, secondo un orientamento costante della giurisprudenza di legittimità. In particolare, con riferimento agli atti non presenti nel fascicolo processuale, la parte che deduca cause di nullità o inutilizzabilità ha l’onere non solo di indicarli, ma anche di produrre la documentazione a sostegno del vizio dedotto (Sez. U, n. 45189 del 2004, rv. 229245‑01; Sez. U, n. 39061 del 2009, rv. 244339‑01). 8. Le deduzioni di violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio risultano generiche ed esplorative;
del tutto sganciata dal contesto della repressione dei fenomeni criminali e dall’esercizio dei poteri investigativi pubblici è, inoltre, l’affermazione secondo cui l’accesso al server da parte delle autorità francesi integrerebbe, nell’ordinamento italiano, il reato di cui all’art. 615‑ter cod. pen. In particolare, quanto alla lamentata mancata trasmissione dei protocolli tecnici di acquisizione, dei file di log, delle procedure operative e degli hash di integrità, la censura si presenta generica, non essendo stata prospettata alcuna specifica lesione idonea a incidere sull’acquisizione di elementi probatori rilevanti ai fini della gravità indiziaria, in rapporto agli elementi valorizzati nell’ordinanza genetica e nel provvedimento impugnato. La doglianza si risolve, pertanto, nella prospettazione meramente astratta di una possibile irregolarità procedurale, priva di supporto fattuale, a fronte di un quadro documentale e di una disciplina regolamentare che delineano programmi e modalità della captazione, senza che siano stati indicati scostamenti da tali parametri. 6 9. Sul punto è stato opportunamente precisato che, in materia di intercettazioni, la mancata consegna al difensore dei file di log non determina l’inutilizzabilità dei relativi risultati qualora la richiesta sia fondata su deduzioni meramente esplorative di possibili violazioni del procedimento di captazione, prive della specifica indicazione di elementi idonei a supportare tale ipotesi, a fronte di una disciplina che definisce programmi e modalità operative della captazione (Sez. 6, n. 33511 del 3 luglio 2025, rv. 288713‑01). 10. Inoltre, in tema di ordine europeo di indagine, non è consentito dedurre dinanzi al giudice dello Stato di emissione l’illegittima acquisizione degli esiti di intercettazioni trasmessi da un’autorità giudiziaria straniera, per asserita violazione del diritto di difesa o dell’art. 6 CEDU, qualora non risultino previamente esperiti i rimedi previsti nello Stato di esecuzione. In tale prospettiva, è stata ritenuta immune da censure la decisione che ha affermato l’utilizzabilità delle comunicazioni intercettate sulla piattaforma Sky‑Ecc, trasmesse dall’autorità francese a quella italiana mediante o.e.i., nel rispetto dei principi di necessità e proporzionalità, in ragione della gravità dei reati di narcotraffico, dell’indispensabilità delle prove e della sussistenza di concreti presupposti giustificativi dell’ordine (Sez. 6, n. 524 del 2025, dep. 2026). La giurisprudenza ha altresì chiarito che il rischio di alterazione dei dati non ricorre in assenza di specifiche allegazioni contrarie, poiché ciascun messaggio è inscindibilmente collegato alla propria chiave di cifratura, con la conseguenza che l’utilizzo di una chiave errata rende impossibile anche una decriptazione parziale. Né la giurisprudenza sovranazionale ha affermato che la mancata disponibilità dell’algoritmo di decriptazione integri di per sé una violazione dei diritti fondamentali: la Corte EDU ha piuttosto evidenziato che l’accesso della difesa al materiale decriptato costituisce una rilevante garanzia, senza tuttavia configurare come automaticamente lesiva la sua mancata messa a disposizione. Resta, in ogni caso, fermo che l’onere di allegare e provare i fatti dai quali inferire una violazione dei diritti fondamentali incombe sulla parte che la deduce. Nel caso di specie, la censura risulta pertanto generica, non avendo il ricorrente indicato quale concreto pregiudizio difensivo sarebbe derivato dall’omessa partecipazione alle operazioni di trascrizione, né individuato specifici passaggi in cui si sarebbe verificato un effettivo travisamento del contenuto delle comunicazioni. 11. Il secondo motivo non risulta essere stato proposto in sede di appello e viene, pertanto, dedotto per la prima volta in questa sede. Peraltro, il ricorrente non aveva contestato l’attribuzione di un ruolo apicale, ma esclusivamente la propria partecipazione al sodalizio e l’attualità dell’associazione. 7 12. La partecipazione del ricorrente è stata ricostruita facendo riferimento al suo ruolo nell’importazione di cocaina dal Sud America, alla promozione dell’iniziativa volta a una coltivazione autonoma di marijuana, in concreto realizzata nell’interesse dell’associazione, nonché al rapporto con il suocero LA, in particolare per la condivisione di rilevanti operazioni di importazione di ingentissimi quantitativi di cocaina (capo 25). 13. La censura concernente l’identificazione dell’indagato quale soggetto dialogante nelle chat è inammissibile, poiché meramente avversativa rispetto alle argomentazioni, di elevatissima valenza indiziaria, articolate dai giudici della cautela, basate su una pluralità di elementi univoci e individualizzanti in senso pluridirezionale, che conducono logicamente alla sua persona (ordinanza impugnata, p. 3). 14. Da ultimo, la mancata menzione del collaboratore SQ EN è stata giustificata in modo non manifestamente illogico, atteso che il SQ, referente del gruppo in Brasile e latitante, intratteneva contatti estremamente limitati e riservati solo ad alcuni soggetti, tra i quali non rientrava l’OI. 15. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 29/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente NI AL DR AG
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Ferdinando Lignola che si è riportato alla memoria scritta depositata, concludendo per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Catanzaro ha rigettato l’appello proposto avverso l’ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Catanzaro del 29 settembre 2025, con la quale era stata respinta l’istanza di revoca ovvero di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere applicata nei confronti di OI NC, gravemente indiziato dei delitti contestati ai capi 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16, concernenti la partecipazione al sodalizio di cui all’ art. 74 d.P.R. n. 309/1990 e i relativi reati fine, tutti aggravati ai sensi dell’ art. 416-bis.1 cod. pen., con presunzione legale delle esigenze cautelari. L’indagato, che non aveva proposto richiesta di riesame avverso l’ordinanza genetica, con l’atto di appello aveva contestato i presupposti applicativi della misura, negando di essere l’esclusivo utilizzatore del dispositivo SkyECC denominato “Fendi New”, con ID XR3D58, censurando la sussistenza della gravità Penale Sent. Sez. 4 Num. 17269 Anno 2026 Presidente: AG DR Relatore: AL NI Data Udienza: 29/04/2026 2 indiziaria in ordine alla partecipazione associativa e, in subordine, deducendo l’insussistenza delle esigenze cautelari ritenute dal primo giudice, nonché la sproporzione della misura custodiale di massimo rigore applicata. 2. Il Tribunale, con riferimento al motivo di appello relativo alla conformità, sul piano interno e sovranazionale, della procedura di acquisizione presso autorità giurisdizionali estere delle chat registrate su server criptati poste a fondamento del compendio indiziario, ha osservato che al giudice dell’appello cautelare è consentito integrare la motivazione del provvedimento impugnato con riferimento a profili non esaminati dal primo giudice. Ha inoltre ricostruito il ruolo di NC OI all’interno della struttura dedita al narcotraffico oggetto dell’imputazione provvisoria, evidenziando come egli rivestisse una posizione apicale nel sodalizio operante, a partire dal 2014, nel territorio di Guardavalle e nei comuni limitrofi, nonché in ulteriori aree geografiche nazionali e internazionali, con carattere di attualità della condotta. 3. L’elevato numero di reati fine contestati, ha rilevato il Tribunale, ha messo in luce una persistente e capillare attività criminosa, in particolare nelle operazioni di importazione di cocaina dal Sud America, come illustrato nel capo 8, riferito alla fine del 2020. Parallelamente, l’indagato risultava impegnato nell’impianto di una coltivazione autonoma di marijuana nel territorio di Guardavalle, in sinergia con IE, operante in Toscana, conseguendo volumi rilevanti, come dimostrato dalla vendita di sette chilogrammi di marijuana prodotta e dall’acquisto, unitamente al capo LA, di oltre venti chilogrammi di cocaina importata dal Sud America sino al porto di Gioia Tauro. 4. Le conversazioni criptate intercorse tra IE e OI risultavano altresì corroborate dai tracciati GPS relativi agli spostamenti in autovettura nella zona di Guardavalle, sicché l’attribuzione ad OI del cripto telefonino “Fendi New” si fondava anche su tali riscontri esterni, oltre che sul contenuto delle comunicazioni. Tali risultanze provenivano dalle indagini svolte dai militari del R.O.S. e del Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Catanzaro, formalmente acquisite agli atti del presente procedimento in quanto afferenti al p.p. n. 3452/17 r.g.n.r. D.D.A. Il Tribunale ha infine disatteso, per difetto di poteri istruttori, la richiesta dell’appellante volta ad ottenere la trasmissione, da parte della Procura della Repubblica, dei dati informatici in suo possesso, finalizzata a consentire alla difesa la verifica di un’eventuale lesione del diritto di difesa derivante dalla dedotta dubbia utilizzabilità dei dati acquisiti dal pubblico ministero italiano su server esteri mediante Ordine Europeo di Indagine. 3 5.Avverso tale ordinanza l’indagato ha proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, sintetizzati come segue ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen. Con il primo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla omessa valutazione della inutilizzabilità delle chat, acquisite da server esteri, per violazione degli artt. 191 cod. proc. pen., 111 Cost e 6 CEDU, avendo le autorità francesi e belghe violato i server SkyECC mediante un vero e proprio hacking e dunque mediante una condotta che in Italia integrerebbe il delitto di accesso abusivo ad un sistema informatico;
con il secondo motivo si rilevano i vizi di violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione al ruolo apicale del ricorrente, in assenza di gravi indizi univoci;
con il terzo motivo si denunciano la violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all’attribuzione del criptofonino XR3D58 all’indagato ed ai conseguenti dialoghi con LA CO NO;
con il quarto motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alle dichiarazioni del collaboratore SQ EN, che non conosce OI e non lo ha riconosciuto in foto. 6. La Procura generale ha depositato memoria con richiesta di rigetto del ricorso. L’Avvocato Torchia ha depositato note di trattazione nell’interesse del sig. NC OI, insistendo per l’annullamento dell’ordinanza impugnata. 7. All’udienza odierna, presente il solo Procuratore generale, lo stesso si è riportato alle conclusioni depositate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, nel suo complesso, è privo di fondamento e deve pertanto essere respinto. 2. Il primo motivo di doglianza è infondato alla luce dei principi da ultimo enunciati dalle Sezioni Unite di questa Corte in tema di acquisizione e utilizzabilità, ai fini cautelari, di dati comunicativi criptati ottenuti mediante ordine europeo di indagine (Sez. U, nn. 23756 e 23755 del 29 febbraio 2024). In tali pronunce si è precisato che i dati già nella disponibilità dell’autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione possono essere legittimamente richiesti dal pubblico ministero italiano anche senza una preventiva autorizzazione giudiziale, 4 restando affidato al giudice nazionale il vaglio sulla loro ammissibilità e utilizzabilità secondo le regole dell’ordinamento interno. 3. Le Sezioni Unite hanno escluso che le chat criptate siano riconducibili all’ambito applicativo dell’art. 234‑bis cod. proc. pen., norma che disciplina esclusivamente una modalità di acquisizione diretta di dati informatici accessibili, individuando invece, a seconda delle ipotesi, la disciplina della prova documentale di cui all’art. 234 cod. proc. pen., ovvero quella dell’art. 270 cod. proc. pen. qualora i dati costituiscano il risultato di intercettazioni già disposte all’estero. In quest’ultimo caso, l’utilizzabilità è subordinata alla rilevanza e all’indispensabilità della prova per delitti per i quali è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza, senza che sia richiesto il deposito del decreto autorizzativo straniero, gravando sulla difesa l’onere di allegare e dimostrare eventuali vizi. È stato inoltre chiarito che le questioni attinenti alle modalità esecutive dell’o.e.i. e alla completezza della documentazione trasmessa devono essere, in via generale, fatte valere nello Stato di esecuzione, operando una presunzione relativa di conformità dell’attività svolta all’estero ai diritti fondamentali, superabile solo mediante specifica allegazione e prova contraria. Né, di per sé, integra una violazione del diritto di difesa l’indisponibilità dell’algoritmo di cifratura, spettando alla difesa indicare concrete ragioni di inattendibilità del dato. 4. I medesimi principi trovano applicazione anche con riferimento alle captazioni effettuate tramite strumenti informatici volti all’acquisizione delle chiavi di cifratura. L’eventuale erronea qualificazione giuridica dell’atto di acquisizione non determina automaticamente l’inutilizzabilità della prova, qualora risultino rispettate le condizioni di necessità, proporzionalità e tutela dei diritti fondamentali previste dalla Direttiva 2014/41/UE, come ulteriormente chiarito dalla Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE, Grande Sezione, 30 aprile 2024, C‑670/22, EncroChat). 5. Applicando tali principi al caso in esame, il motivo si risolve in una censura di carattere meramente esplorativo: la difesa si limita a deduzioni astratte e generiche, senza indicare specifiche violazioni né dimostrare di aver attivato i rimedi previsti nello Stato di esecuzione, né individuare con precisione gli atti che sarebbero affetti da vizi rilevanti. Anche le doglianze concernenti presunte intercettazioni massive e sproporzionate non sono idonee a superare la presunzione di legittimità degli atti compiuti all’estero. Resta comunque impregiudicato il diritto della difesa di esercitare pienamente il contraddittorio e le garanzie del giusto processo nella fase di valutazione della prova (Sez. 6, n. 30032 del 3 luglio 2024). 6. In presenza di una violazione dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, e, tra 5 questi, del diritto di difesa e della garanzia del giusto processo, l’utilizzabilità degli esiti delle intercettazioni disposte dall’autorità giudiziaria straniera deve essere esclusa;
tuttavia, l’onere di allegare e provare i fatti dai quali inferire tale violazione grava sulla parte che la deduce. 7. Ne consegue che, una volta acquisita la prova mediante ordine europeo di indagine, spetta al giudice del procedimento interno verificare, ai sensi degli artt. 1 e 14 della Direttiva 2014/41/UE e dell’art. 1 del d.lgs. n. 108 del 2017, il rispetto dei diritti fondamentali di difesa e del giusto processo. Sul punto, né la direttiva né il citato decreto legislativo richiedono, ai fini dell’utilizzabilità degli atti formati all’estero, l’osservanza puntuale di tutte le regole previste dall’ordinamento italiano per la formazione dei corrispondenti atti sul territorio nazionale, richiamandosi i consolidati principi in materia di rogatoria internazionale (Sez. 2, n. 2173 del 22 dicembre 2016, rv. 269000‑01). In tale prospettiva, viene ribadita la presunzione relativa di conformità ai diritti fondamentali dell’attività svolta dall’autorità giudiziaria di un Paese dell’Unione e il correlato onere della difesa di allegare in modo specifico e di provare il fatto da cui dipende la lamentata violazione, secondo un orientamento costante della giurisprudenza di legittimità. In particolare, con riferimento agli atti non presenti nel fascicolo processuale, la parte che deduca cause di nullità o inutilizzabilità ha l’onere non solo di indicarli, ma anche di produrre la documentazione a sostegno del vizio dedotto (Sez. U, n. 45189 del 2004, rv. 229245‑01; Sez. U, n. 39061 del 2009, rv. 244339‑01). 8. Le deduzioni di violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio risultano generiche ed esplorative;
del tutto sganciata dal contesto della repressione dei fenomeni criminali e dall’esercizio dei poteri investigativi pubblici è, inoltre, l’affermazione secondo cui l’accesso al server da parte delle autorità francesi integrerebbe, nell’ordinamento italiano, il reato di cui all’art. 615‑ter cod. pen. In particolare, quanto alla lamentata mancata trasmissione dei protocolli tecnici di acquisizione, dei file di log, delle procedure operative e degli hash di integrità, la censura si presenta generica, non essendo stata prospettata alcuna specifica lesione idonea a incidere sull’acquisizione di elementi probatori rilevanti ai fini della gravità indiziaria, in rapporto agli elementi valorizzati nell’ordinanza genetica e nel provvedimento impugnato. La doglianza si risolve, pertanto, nella prospettazione meramente astratta di una possibile irregolarità procedurale, priva di supporto fattuale, a fronte di un quadro documentale e di una disciplina regolamentare che delineano programmi e modalità della captazione, senza che siano stati indicati scostamenti da tali parametri. 6 9. Sul punto è stato opportunamente precisato che, in materia di intercettazioni, la mancata consegna al difensore dei file di log non determina l’inutilizzabilità dei relativi risultati qualora la richiesta sia fondata su deduzioni meramente esplorative di possibili violazioni del procedimento di captazione, prive della specifica indicazione di elementi idonei a supportare tale ipotesi, a fronte di una disciplina che definisce programmi e modalità operative della captazione (Sez. 6, n. 33511 del 3 luglio 2025, rv. 288713‑01). 10. Inoltre, in tema di ordine europeo di indagine, non è consentito dedurre dinanzi al giudice dello Stato di emissione l’illegittima acquisizione degli esiti di intercettazioni trasmessi da un’autorità giudiziaria straniera, per asserita violazione del diritto di difesa o dell’art. 6 CEDU, qualora non risultino previamente esperiti i rimedi previsti nello Stato di esecuzione. In tale prospettiva, è stata ritenuta immune da censure la decisione che ha affermato l’utilizzabilità delle comunicazioni intercettate sulla piattaforma Sky‑Ecc, trasmesse dall’autorità francese a quella italiana mediante o.e.i., nel rispetto dei principi di necessità e proporzionalità, in ragione della gravità dei reati di narcotraffico, dell’indispensabilità delle prove e della sussistenza di concreti presupposti giustificativi dell’ordine (Sez. 6, n. 524 del 2025, dep. 2026). La giurisprudenza ha altresì chiarito che il rischio di alterazione dei dati non ricorre in assenza di specifiche allegazioni contrarie, poiché ciascun messaggio è inscindibilmente collegato alla propria chiave di cifratura, con la conseguenza che l’utilizzo di una chiave errata rende impossibile anche una decriptazione parziale. Né la giurisprudenza sovranazionale ha affermato che la mancata disponibilità dell’algoritmo di decriptazione integri di per sé una violazione dei diritti fondamentali: la Corte EDU ha piuttosto evidenziato che l’accesso della difesa al materiale decriptato costituisce una rilevante garanzia, senza tuttavia configurare come automaticamente lesiva la sua mancata messa a disposizione. Resta, in ogni caso, fermo che l’onere di allegare e provare i fatti dai quali inferire una violazione dei diritti fondamentali incombe sulla parte che la deduce. Nel caso di specie, la censura risulta pertanto generica, non avendo il ricorrente indicato quale concreto pregiudizio difensivo sarebbe derivato dall’omessa partecipazione alle operazioni di trascrizione, né individuato specifici passaggi in cui si sarebbe verificato un effettivo travisamento del contenuto delle comunicazioni. 11. Il secondo motivo non risulta essere stato proposto in sede di appello e viene, pertanto, dedotto per la prima volta in questa sede. Peraltro, il ricorrente non aveva contestato l’attribuzione di un ruolo apicale, ma esclusivamente la propria partecipazione al sodalizio e l’attualità dell’associazione. 7 12. La partecipazione del ricorrente è stata ricostruita facendo riferimento al suo ruolo nell’importazione di cocaina dal Sud America, alla promozione dell’iniziativa volta a una coltivazione autonoma di marijuana, in concreto realizzata nell’interesse dell’associazione, nonché al rapporto con il suocero LA, in particolare per la condivisione di rilevanti operazioni di importazione di ingentissimi quantitativi di cocaina (capo 25). 13. La censura concernente l’identificazione dell’indagato quale soggetto dialogante nelle chat è inammissibile, poiché meramente avversativa rispetto alle argomentazioni, di elevatissima valenza indiziaria, articolate dai giudici della cautela, basate su una pluralità di elementi univoci e individualizzanti in senso pluridirezionale, che conducono logicamente alla sua persona (ordinanza impugnata, p. 3). 14. Da ultimo, la mancata menzione del collaboratore SQ EN è stata giustificata in modo non manifestamente illogico, atteso che il SQ, referente del gruppo in Brasile e latitante, intratteneva contatti estremamente limitati e riservati solo ad alcuni soggetti, tra i quali non rientrava l’OI. 15. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 29/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente NI AL DR AG