Sentenza 12 giugno 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/06/2002, n. 8359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8359 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2002 |
Testo completo
E 6 N 8 5 O 9 I 1 . / Z N 4 ee 81172 A / - A R 6 I 0 835 9/0 2 B 2 T R S . I L R A . L G P T . E A D . U R B L B E I A A D T R D I A 1 T S I E 3 N T 1 R E S N . E I E N T S A LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE E A Oggetto M SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO Presidente R.G.N. 21530/99 Consigliere Cron. 23136 Dott. Stefano MONACI Dott. Antonio MERONE Consigliere Rep. Dott. Nino FICO Consigliere - Ud. 07/02/02 Dott. Bruno SPAGNA MUSSO - Rel. Consigliere - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE S ENTENZA 81177 N. sul ricorso proposto da: DI OB, HE NA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DUILIO 13, presso lo studio dell'avvocato GABRIELE LETIZIA, difesi dall'avvocato ATTILIO CECCHINI, giusta procura in calce;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2002 - controricorrente sentenza n. 92/99 della Commissione $731 avversO la -1- tributaria regionale di L'AQUILA, depositata il 12/07/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/02/02 dal Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato LETIZIA (con delega), che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo A seguito di accertamento svolto dall'Ufficio delle Imposte Dirette dell'Aquila, avente ad oggetto un maggior reddito (ai fini Irpef ed Ilor) per l'anno 1990 rispetto a quanto dichiarato, quale reddito d'impresa, dalle società Centro abbigliamento di IS RO e C. s.n.c. e IS NI e C. s.a.s., di cui i coniugi IS RO e ET NA erano compartecipi nella misura del 50%, ed alla conseguente rettifica mediante il metodo sintetico di cui all'art. 38, 4° comma, D.P.R. n. 600/73 (con determinazione di un reddito per ciascuno dei contribuenti per £ 62.265.000), detti IS e ET proponevano ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale. Quest'ultima, con decisione n. 722/97, accoglieva il ricorso. Proponeva impugnazione l'Ufficio e la Commissione Tributaria Regionale dell'Aquila, con la deci- sione in esame,in parziale accoglimento dell'appello, riteneva legittimo l'accertamento sintetico, determinando il reddito accertato in £ 55.048.000 per ciascuno dei ricorrenti. Propongono ricorso per cassazione il IS e la ET, con un unico, articolato motivo. L'intimato Ufficio ha depositato “atto di costituzione". Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art. 38, 4° comma, del D.P.R. 600/73, in riferimento all'art. 2, 2° comma, di detto decreto, e relativo difetto di motivazione, in ordine all'asserita legittimità, nella fattispecie in questione, dell'accertamento mediante metodo sintetico sulla base della disponibilità di beni (mobili e immobili) indicativi della capacità contributiva degli odierni ricorrenti, senza tener conto che detto metodo è "straordinario" e non "concorrente" con quello analitico. Preliminarmente deve rilevarsi l'inammissibilità dell'attività difensiva svolta dall'Ufficio a mezzo "atto di costituzione”, non legislativamente previsto, e, comunque, al di fuori delle formalità proce- durali stabilite per la parte contro cui il ricorso è diretto e che intende contraddire: l'art 370 c.p.c. prevede, in proposito, unicamente la notifica del controricorso entro venti giorni dalla scadenza del termine del deposito del ricorso principale. Quanto al ricorso, deve osservarsi che lo stesso non merita accoglimento. Prevede, infatti, il soprarichiamato art. 38 che l'Ufficio può, in base ad elementi e circostanze di fatto certi, determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente, in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze, quando il reddito complessivo netto accertabile e risultante dalla determinazione analitica, è inferiore a quello attribuibile al contribuente. Premesso quindi che è possibile per l'Amministrazione provvedere ad accertamento sintetico me- diante rideterminazione del reddito complessivo del contribuente attraverso i c.d. indici di spesa, ai quali viene attribuito un valore reddituale, deve osservarsi che, nella presente fase di legittimità, oc- corre unicamente valutare se i suddetti “elementi e circostanze di fatto certi" siano stati compiuta- mente esaminati dal Giudice di merito e se quest'ultimo ha ciò evidenziato mediante logica e suffi- ciente motivazione. Nel caso di specie la Commissione Regionale ha rilevato, con logiche e sufficienti argomentazioni e con accertamento di fatto insindacabile nella presente sede, un divario tra i modesti redditi dichia- rati e la capacità di spesa manifestata dai contribuenti “mediante il possesso ed il godimento di beni indicativi di capacità contributiva ed il versamento di rate annue di mutuo pagate". Inoltre detta Commissione non ha ritenuto fornita dagli odierni ricorrenti la prova contraria di cui all'art. 38, 6° comma, del D.P.R. 600/73, in base alla quale è consentita al contribuente la facoltà di dimostrare, mediante idonea documentazione, che il maggior reddito determinato o determinabile sintetica- mente è costituito in tutto o in parte dai redditi esenti o da redditi soggetti e ritenuti alla fonte a ti- tolo di imposta. Il mancato svolgimento di idonea attività difensiva da parte della intimata Amministrazione com- porta il non doversi provvedere in ordine alle spese della presente fase.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. In Roma, il 7-2-2002 Il Presidente L'estensore Brightде IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista 12 GIU. 2002 N O 6 I 8 Z 9 1 A / R 4 T / . 6 S M I 2 G . R P E . R R P . A L D L A T A L D U E . B D B E I I A T S R T A N N T I 1 E E S 3 S R 1 I E E A . T N A M