Sentenza 7 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 07/02/2002, n. 1672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1672 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2002 |
Testo completo
I E D A S A A O IAN T S R S ITAL A T O S P I P ICA M A G I 1 UBBL ' E R L T R L L 8 A I 9 A 1 D 01 6 72 /02 D I o , E z N r IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. a T O G m N L e 6 g O E L RTE g S a O E L A B D A SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.23368/00 Pres. e Rel. CAPPUCCIODott. Giammarco Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Consigliere Cron. 4251 Consigliere Dott. RA FELICETTI Rep. Dott. Massimo BONOMO Consigliere Ud. 30/10/01 Dott. Giuseppe SALME' Consigliere ha pronunciato la seguente: OGGETTO:assegno divorzile-riduzione SENTENZA sul ricorso proposto da: domiciliato in Roma, MB LEONARDI, elettivamente via A. Cencelli 70, presso l'avv. Fabio Mariantoni, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
NA DI NC, elettivamente domiciliata in Roma, via A. Stoppani 10, presso l'avv. Ivo de Luca, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Paolo Vitucci, giusta delega in atti;
controricorrente- e contro 6/2225 2001 Pubblico Ministero presso la Corte d'appello di Roma
- intimato -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n.2724 del 04.07/03.08.00. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/10/01 dal Relatore Cons.G.Cappuccio; Udito l'avv. Mariantoni Fabio per il ricorrente;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano Schirò, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo Con decisione 04.07/03.08.00 la Corte d'appello di Roma confermava la sentenza del locale tribunale, che aveva fissato l'assegno divorzile spettante ad NA Di RA in lire 500.000 mensili, rigettando sia l'appello principale dell'exconiuge obbligato MB DI, volto ad ottenere l'eliminazione dell'assegno, sia l'appello incidentale della Di RA, volto ad ottenerne l'aumento a lire 1.500.000 mensili. Osservava la Corte territoriale che, nonostante le modifiche intervenute nella situazione economica del DI -che aveva abbandonato, per ragioni di salute, l' attività lavorativa, cedendo l'officina al figlio E- e nella situazione della Di RA -che aveva reperito un lavoro- la capacità di reddito di quest'ultima era rimasta sensibilmente inferiore a quella del DI, come lo stesso DI aveva riconosciuto, dichiarandosi disponibile, nella domanda di divorzio, a corrisponderle un assegno divorzile di lire 500.000 mensili. 2 برة Tale offerta, secondo la sentenza impugnata, non si giustificava con l'ignoranza, da parte del DI, della propria patologia e dell'attività lavorativa della Di RA. Quanto a quest'ultima, difficilmente il DI poteva ignorarla, dal momento che la Di RA non aveva mai fatto mistero della propria attività lavorativa e, in sede di udienza presidenziale, aveva dichiarato senza alcun sotterfugio la propria retribuzione;
quanto alle patologie che avevano determinato l'invalidità del DI erano insorte -a giudicare dai ricoveri ospedalieri del 1993 e del dicembre 1994- sicuramente prima dell'introduzione della domanda di divorzio e non vi era sufficiente prova che la loro evoluzione fosse, a tale momento, imprevedibile. Inoltre, il reddito del DI non poteva essere ricostruito sulla base dei dati documentali, poiché, anche quando era titolare dell'officina specializzata Mercedes, il reddito dichiarato era di circa 21 milioni di lire lordi, che determinavano, detratti gli oneri, un imponibile di circa 10 milioni. La situazione in tal modo dichiarata risultava quindi del tutto incompatibile con l'impegno, che pure il DI aveva assunto in sede di separazione, di corrispondere alla Di RA un assegno di mantenimento di lire 1.600.000 mensili, nonché le sue stesse possibilità di sopravvivenza. La cessione dell'azienda al figlio NI, avvenuta nel dicembre 1995 e quindi prima e non dopo il dedotto aggravamento (cartella clinica del maggio 96) risultava avventata, perché la disintossicazione del figlio, troppo recente, non dava garanzie di stabilità, mentre soluzioni diverse avrebbero consentito al DI di conservare la titolarità e parte dei proventi dell'impresa od almeno di percepire un corrispettivo che, sia pure ridotto 3 (nella cessione al figlio l'azienda veniva stimata del valore di 60 milioni di lire) avrebbe comunque incrementato le disponibilità economiche del ricorrente. Tale scelta nonché la spesa, di poco precedente (novembre 1995), di undici milioni per la disintossicazione del figlio NI costituivano perciò indizi di una disponibilità economico finanziaria, da parte del DI, ben maggiore di quella dichiarata. Quanto alla De RA, costei percepiva, come risultava dalle buste paga dei primi mesi del 2000 prodotte, un reddito lavorativo non superiore alle lire 200.000 mensili. Per tali ragioni, veniva confermato l' assegno divorzile di lire 500.000. Ricorre per cassazione, con atto notificato il 14.11.00, MB DI, avanzando sei motivi di censura. Resiste, con controricorso notificato il 9.02.01, NA De RA. Motivi della decisione Il controricorso, depositato oltre il quarantesimo giorno dalla notifica del ricorso, è inammissibile. Le censure (violazione dell'art. 5.6 1.s. 898/70 e succ. mod., nonché vizio di motivazione sul punto: motivi 1 e 2; violazione di legge ed in particolare dell'art.
5.9 cit.- in relazione alla determinazione del reddito della De RA: motivi 3 e 6; vizi di motivazione in ordine alla cessione della azienda da parte del DI: motivi 4 e 5) sono infondate. La sentenza impugnata ha ritenuto che la De RA fosse sprovvista di adeguati mezzi, atti a mantenere un tenore di vita corrispondente al livello raggiunto durante la vita matrimoniale ed avesse quindi titolo ad ottenere dall'ex coniuge un assegno divorzile. Tale valutazione è stata effettuata 4 Caf sulla base dei mutamenti sopravvenuti in corso di giudizio nella situazione economica di entrambi i coniugi (Cass. 9792/99) e quindi, giustamente, sulla base delle buste paga più recenti della De RA anziché sulla base della sua precedente dichiarazione dei redditi, rispecchiante una situazione economica non più attuale. I motivi 3 e 6 sono perciò infondati, così come sono infondati i motivi 4 e 5, perché basati su una errata lettura della sentenza. Il giudice d'appello ha ritenuto che la scelta del DI, di cedere gratuitamente al figlio la officina meccanica, implicasse una sostanziale tranquillità economica, perché altrimenti il DI avrebbe cercato o di proseguirne la gestione in forma associata o di cedere l'impresa, ma a titolo oneroso. Tale argomentazione viene criticata dal ricorrente nell'assunto che la sentenza sarebbe incorsa nel duplice errore di criticare la scelta del DI e di ritenere onerosa la cessione, ma tale lettura, come già detto, è errata, perché la sentenza ha utilizzato il valore dell'officina, dichiarato nell'atto di cessione ai fini fiscali, non nella convinzione che la cessione al figlio fosse onerosa, ma per parametrare il corrispettivo minimo che una cessione onerosa avrebbe potuto procurare al DI. Soluzione - aggiunge la sentenza- che questi avrebbe sicuramente perseguito, ove fosse stato effettivamente, come assumeva, con ridottissimi mezzi di sussistenza. La soluzione scelta, in quanto contrastante con una logica di ristrettezze economiche, è stata perciò considerata (ulteriore) indizio di disponibilità, da parte del DI, maggiori di quelle dichiarate anche se non più dell'entità di quelle di cui fruiva quando la sua attività lavorativa era piena. Infatti l'eccezione del DI, di peggioramento delle proprie condizioni economiche e reddituali, risultava provata -secondo la Corte territoriale- 5 Caf solo in parte: non è quindi esatto né che la sentenza abbia “acclarato che il DI ha come unico reddito l'assegno di invalidità" poiché ha invece escluso la piena attendibilità del dato documentale, con argomentazioni che non sono validamente censurate, né che la Corte territoriale abbia determinato l'assegno riferendosi alla situazione reddituale preesistente e non a quella, deteriore, in essere al momento della decisione. Proprio l'analisi comparativa della attuale situazione economica dei due ex coniugi ha consentito alla Corte territoriale di respingere sia il ricorso principale che quello incidentale della De RA, confermando la misura dell'assegno nell'ammontare stabilito dal tribunale.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Roma, 30.10.01 Il Pres.est. TLCANCELLIERE Andrea Banchi 7 FEB, 2002 GÉPLIE IL CANCELLIERE I D E A T A O S S n.74) R O S T P A IS 'IM T 1987 G L A E L R R A arzo T D I L D E A m T , 6 I N O N E Legge L G S L E O O B (Art.19 A D 6 Caf