CASS
Sentenza 11 marzo 2024
Sentenza 11 marzo 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/03/2024, n. 10158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10158 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OR IO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 19/05/2023 della CORTE di APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Maria Morosini;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Giordano, che ha chiesto di rigettare il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna Di OR IO in ordine ai delitti di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale, al lui ascritti nella veste di amministratore di diritto (dalla costituzione sino al 20 dicembre 2011) e di fatto (dal 20 dicembre 2011 al fallimento) della SO.C.E.I.S. srl dichiarata fallita il 27 dicembre 2012. 2. Avverso l'indicata pronuncia ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando tre motivi. Penale Sent. Sez. 5 Num. 10158 Anno 2024 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA Data Udienza: 13/02/2024 2.1. Con il primo denuncia vizio di motivazione in punto di mancata derubricazione del fatto nel reato di bancarotta semplice docurnentale. Si sostiene che la sussistenza dell'elemento soggettivo non potrebbe evincersi "dal solo fatto, costituente l'elemento materiale, che lo stato delle scritture sia stato tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, considerato che l'omissione sarebbe circoscritta a un limitato periodo temporale. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di assegnazione al ricorrente della veste di amministratore di fatto. 2.3. Con il terzo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in punto di mancato giudizio ex art. 69 cod. pen., in termini di prevalenza, delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti. 3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Il primo motivo è infondato. 2.1 La questione sollevata dall'imputato rende necessario rammentare gli elementi costitutivi delle due fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale disegnate dall'art. 216, comma primo, n. 2, legge fall. che si trovano in rapporto di alternatività tra loro. 2.1.1. La prima fattispecie (c.d. "specifica") consiste nella sottrazione o distruzione o falsificazione (totale o parziale) dei libri e delle altre scritture contabili e richiede il dolo specifico consistente nello scopo di arrecare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori. Va chiarito che, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, anche l'ipotesi di omessa tenuta dei libri contabili può essere ricondotta nell'alveo di tipicità dell'art. 216 comma primo, n.2, legge fall.. A tal fine occorre, però, che l'omessa tenuta della contabilità (al pari delle altre ipotesi) sia sorretta da dolo specifico, perché altrimenti risulterebbe impossibile distinguere tale fattispecie da quella - analoga sotto il profilo materiale - di bancarotta semplice documentale prevista dall'art. 217 legge fall. (Sez. 5, n. 25432 del 11 aprile 2012, De Mitri, Rv. 252992; Sez. 5, n. 11115 del 22/01/2015, Di Cosimo, Rv. 262915; Sez. 5, n. 18320 del 07/11/2019, dep. 2020, Morace, Rv. 279179). 2 2.1.2. La seconda fattispecie (c.d. "generale") è integrata dalla tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita;
questa ipotesi, diversamente dalla prima, presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dagli organi fallimentari e si realizza attraverso una falsità ideologica contestuale alla tenuta della contabilità, e cioè mediante l'annotazione originaria di dati oggettivamente falsi o l'omessa annotazione di dati veri, realizzata con le ulteriori connotazioni modali descritte dalla norma incriminatrice (Sez. 5, n. 5081 del 13/01/2020, Montanari, Rv. 278321); essa richiede il dolo generico (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838; Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, Inverardi, Rv. 276650; Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, Rossi, Rv. 271611; Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno, Rv. 269904). 2.2. Nella specie, il capo di imputazione sub 1) chiama in causa, almeno formalmente, entrambe le fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale (specifica e generale), poiché contesta all'imputato vuoi di aver sottratto gran parte delle scritture contabili, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto e di recare pregiudizio ai creditori, vuoi di aver tenuto la contabilità in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari. 2.3. In ordine al capo 1, la Corte di appello ha ritenuto sussistente l'elemento materiale della fattispecie c.d. "specifica", laddove fa riferimento alla sottrazione/occultamento de: l'intera contabilità relativa all'anno 2012; il libro giornate e i mastrini contabili del 2011; tutte le fatture emesse negli anni 2008, 2009 e 2011; il registro Iva del dicembre 2011. Contabilità che, almeno sino al 2011, era stata tenuta da uno studio professionale e che era stata consegnata nelle mani di OR il 5 maggio 2011. I giudici di merito hanno accertato la responsabilità dell'imputato anche in relazione alla distrazione vuoi dei beni strumentali (capo 2), vuoi di ingenti somme di denaro prelevate nel corso del tempo, soprattutto nell'ultimo periodo di vita della società (capo 3): il 24 dicembre 2010 OR ha sottratto dai conti correnti della fallita la somma di 260mila euro che ha poi utilizzato per azzerare la propria personale esposizione debitoria verso la Banca. 2.4. Dalla lettura delle pronunce di primo e secondo grado si ricava che la condotta di sottrazione/occultamento della contabilità è collegabile alla volontà dell'imputato di arrecare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, in quanto è stata "funzionale" a ostacolare l'accertamento dell'attività distrattiva posta in essere dirottando la liquidità della società sui propri conti personali, a discapito della massa dei creditori. 3 3. Il secondo motivo è inammissibile sotto plurimi concorrenti profili. Il punto della qualifica di amministratore di fatto non risulta devoluto al giudice di appello. Il motivo di ricorso non illustra la decisività della questione, poiché l'imputato è stato chiamato a rispondere dei reati anche nella veste di amministratore di diritto (dalla costituzione della società sino al dicembre 2011). La censura è priva di specificità, poiché si limita a riportare una parte della motivazione e, senza svolgere alcuna critica, trascrive poi le massime della giurisprudenza sull'amministratore di fatto. La Corte di appello, nonostante l'assenza di una specifica doglianza, ha motivato in modo congruo e pertinente sulla qualità di amministratore di fatto dell'imputato dal momento in cui dismette la qualifica formale per continuare a gestire la società (di cui rimane socio unico) unitamente al nuovo amministratore di diritto, Di GG Giacchino, di professione carpentiere, privo delle competenze necessarie alla guida dell'ente (pagg. 2 e 3). 4. Il terzo motivo - che invoca un giudizio di prevalenza ex art. 69 cod. pen. delle circostanze attenuanti generiche sulle riconosciute aggravanti — è manifestamente infondato, poiché le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, come nella specie (cfr. pag. 6), non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). 5. Deriva il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 13/02/2024
sentita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Maria Morosini;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Giordano, che ha chiesto di rigettare il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna Di OR IO in ordine ai delitti di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale, al lui ascritti nella veste di amministratore di diritto (dalla costituzione sino al 20 dicembre 2011) e di fatto (dal 20 dicembre 2011 al fallimento) della SO.C.E.I.S. srl dichiarata fallita il 27 dicembre 2012. 2. Avverso l'indicata pronuncia ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando tre motivi. Penale Sent. Sez. 5 Num. 10158 Anno 2024 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA Data Udienza: 13/02/2024 2.1. Con il primo denuncia vizio di motivazione in punto di mancata derubricazione del fatto nel reato di bancarotta semplice docurnentale. Si sostiene che la sussistenza dell'elemento soggettivo non potrebbe evincersi "dal solo fatto, costituente l'elemento materiale, che lo stato delle scritture sia stato tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, considerato che l'omissione sarebbe circoscritta a un limitato periodo temporale. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di assegnazione al ricorrente della veste di amministratore di fatto. 2.3. Con il terzo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in punto di mancato giudizio ex art. 69 cod. pen., in termini di prevalenza, delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti. 3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Il primo motivo è infondato. 2.1 La questione sollevata dall'imputato rende necessario rammentare gli elementi costitutivi delle due fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale disegnate dall'art. 216, comma primo, n. 2, legge fall. che si trovano in rapporto di alternatività tra loro. 2.1.1. La prima fattispecie (c.d. "specifica") consiste nella sottrazione o distruzione o falsificazione (totale o parziale) dei libri e delle altre scritture contabili e richiede il dolo specifico consistente nello scopo di arrecare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori. Va chiarito che, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, anche l'ipotesi di omessa tenuta dei libri contabili può essere ricondotta nell'alveo di tipicità dell'art. 216 comma primo, n.2, legge fall.. A tal fine occorre, però, che l'omessa tenuta della contabilità (al pari delle altre ipotesi) sia sorretta da dolo specifico, perché altrimenti risulterebbe impossibile distinguere tale fattispecie da quella - analoga sotto il profilo materiale - di bancarotta semplice documentale prevista dall'art. 217 legge fall. (Sez. 5, n. 25432 del 11 aprile 2012, De Mitri, Rv. 252992; Sez. 5, n. 11115 del 22/01/2015, Di Cosimo, Rv. 262915; Sez. 5, n. 18320 del 07/11/2019, dep. 2020, Morace, Rv. 279179). 2 2.1.2. La seconda fattispecie (c.d. "generale") è integrata dalla tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita;
questa ipotesi, diversamente dalla prima, presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dagli organi fallimentari e si realizza attraverso una falsità ideologica contestuale alla tenuta della contabilità, e cioè mediante l'annotazione originaria di dati oggettivamente falsi o l'omessa annotazione di dati veri, realizzata con le ulteriori connotazioni modali descritte dalla norma incriminatrice (Sez. 5, n. 5081 del 13/01/2020, Montanari, Rv. 278321); essa richiede il dolo generico (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838; Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, Inverardi, Rv. 276650; Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, Rossi, Rv. 271611; Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno, Rv. 269904). 2.2. Nella specie, il capo di imputazione sub 1) chiama in causa, almeno formalmente, entrambe le fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale (specifica e generale), poiché contesta all'imputato vuoi di aver sottratto gran parte delle scritture contabili, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto e di recare pregiudizio ai creditori, vuoi di aver tenuto la contabilità in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari. 2.3. In ordine al capo 1, la Corte di appello ha ritenuto sussistente l'elemento materiale della fattispecie c.d. "specifica", laddove fa riferimento alla sottrazione/occultamento de: l'intera contabilità relativa all'anno 2012; il libro giornate e i mastrini contabili del 2011; tutte le fatture emesse negli anni 2008, 2009 e 2011; il registro Iva del dicembre 2011. Contabilità che, almeno sino al 2011, era stata tenuta da uno studio professionale e che era stata consegnata nelle mani di OR il 5 maggio 2011. I giudici di merito hanno accertato la responsabilità dell'imputato anche in relazione alla distrazione vuoi dei beni strumentali (capo 2), vuoi di ingenti somme di denaro prelevate nel corso del tempo, soprattutto nell'ultimo periodo di vita della società (capo 3): il 24 dicembre 2010 OR ha sottratto dai conti correnti della fallita la somma di 260mila euro che ha poi utilizzato per azzerare la propria personale esposizione debitoria verso la Banca. 2.4. Dalla lettura delle pronunce di primo e secondo grado si ricava che la condotta di sottrazione/occultamento della contabilità è collegabile alla volontà dell'imputato di arrecare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, in quanto è stata "funzionale" a ostacolare l'accertamento dell'attività distrattiva posta in essere dirottando la liquidità della società sui propri conti personali, a discapito della massa dei creditori. 3 3. Il secondo motivo è inammissibile sotto plurimi concorrenti profili. Il punto della qualifica di amministratore di fatto non risulta devoluto al giudice di appello. Il motivo di ricorso non illustra la decisività della questione, poiché l'imputato è stato chiamato a rispondere dei reati anche nella veste di amministratore di diritto (dalla costituzione della società sino al dicembre 2011). La censura è priva di specificità, poiché si limita a riportare una parte della motivazione e, senza svolgere alcuna critica, trascrive poi le massime della giurisprudenza sull'amministratore di fatto. La Corte di appello, nonostante l'assenza di una specifica doglianza, ha motivato in modo congruo e pertinente sulla qualità di amministratore di fatto dell'imputato dal momento in cui dismette la qualifica formale per continuare a gestire la società (di cui rimane socio unico) unitamente al nuovo amministratore di diritto, Di GG Giacchino, di professione carpentiere, privo delle competenze necessarie alla guida dell'ente (pagg. 2 e 3). 4. Il terzo motivo - che invoca un giudizio di prevalenza ex art. 69 cod. pen. delle circostanze attenuanti generiche sulle riconosciute aggravanti — è manifestamente infondato, poiché le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, come nella specie (cfr. pag. 6), non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). 5. Deriva il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 13/02/2024