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Sentenza 14 settembre 2023
Sentenza 14 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/09/2023, n. 37750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37750 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ZZ DO IO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 05/12/2022 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCIA ODELLO che ha concluso chiedendo udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 37750 Anno 2023 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE Data Udienza: 03/07/2023 RITENUTO IN FATTO 1. CC IO OL, tramite il difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano in data 5 dicembre 2022, che ha confermato la condanna inflittagli per i delitti di appropriazione indebita aggravata e continuata, di cui ai capi 1), 2), 3), 4) e 5) della rubrica e per il delitto di abusivismo finanziario di cui al capo 6) della rubrica;
fatti commessi nella qualità di promotore finanziario, prima, e di consulente finanziario, poi, facendosi consegnare dalle persone offese, costituitesi parti civili, somme di denaro che avrebbe dovuto destinare ad investimenti finanziari e che, impiegava, invece, per fini personali. 2. Il ricorso per cassazione consta di tre motivi, enunciati nei limiti richiesti per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. - Il primo motivo denuncia il vizio di motivazione. E' dedotto che le argomentazioni rassegnate a sostegno del giudizio di responsabilità sarebbero caratterizzate da plurimi profili di incoerenza tra le premesse in fatto e le conclusioni giuridiche tratte. Quanto al delitto di appropriazione indebita, si evidenzia che, poiché il denaro è bene fungibile, la relativa utilizzazione in spregio alla destinazione di scopo impressa dai soggetti titolari, non sarebbe, di per sé, sufficiente ad integrare l'interversione del possesso, essendo all'uopo necessario un comportamento idoneo a manifestare, in maniera obiettiva, la volontà di conseguire un dominio autonomo sul bene medesimo da parte dell'agente, né potendo essere interpretato come tale il rifiuto di sua restituzione, tanto più perché, nel caso di specie, la relativa richiesta, avanzata dagli aventi diritto prima della scadenza, non aveva potuto trovare seguito perché il ricorrente non ne era più in possesso. Quanto al delitto di abusivismo finanziario, si evidenzia che il reato non sarebbe configurabile, vuoi per la mancanza di effettività dell'attività di intermediazione finanziaria, vuoi perché le persone che avevano consegnato il denaro al ricorrente non potevano essere considerate alla stregua di una platea di clienti potenzialmente indeterminata dei servizi offerti dal promotore. - Il secondo motivo denuncia violazione di legge. E' dedotto che i fatti, per come accertati, si sarebbero dovuti sussumere entro lo schema qualificatorio del solo delitto di truffa. Infatti, le parti civili avevano consegnato denaro al ricorrente, perché da questi indotte in errore circa la sua qualità di promotore finanziario per conto della HSBC Bank;
induzione in errore resa possibile non solo dall'esercizio di promotore finanziario in precedenza espletato dal ricorrente, ma anche dal rapporto di fiducia istauratosi nel tempo con le parti medesime. - Il terzo motivo denuncia vizio di motivazione in punto di diniego delle circostanze attenuanti ex art. 62-bis cod. pen., in quanto giustificato sulla base di formule di stile. 2. Con requisitoria in data 30 maggio 2023, il Procuratore Generale, in persona del Sostituto Dottoressa Lucia Odello ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 3. Tramite PEC in data 27/06/2023 l'Avv. Bortolotti per la parte civile EG AN ha fatto pervenire conclusioni scritte. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo è generico e, comunque, manifestamente infondato. 1.1. Dalle conformi sentenze di merito emerge come CC IO OL, agendo, dapprima, quale promotore finanziario, ancorché sospeso dall'esercizio della funzione (nel 2013), e, poi, da consulente finanziario, una volta radiato dall'albo degli intermediari finanziari (nel 2014), avesse effettuato attività di raccolta del risparmio dalle costituite parti civili, in vista della sottoscrizione di contratti di investimento in titoli azionatori, ed avesse, invece, impiegato le somme di denaro così conseguite per fini personali, ossia girando gli assegni ricevuti in bianco dai traenti a terze persone per ottenerne denaro contante ovvero per tacitare posizioni debitorie personali. Al cospetto della riportata ricostruzione dei fatti, peraltro neppure contestata dal ricorrente, le deduzioni difensive articolate in riferimento alle fattispecie di appropriazione indebita aggravata di cui ai capi 1), 2), 3), 4) e 5), oltre ad essere prive di confronto critico con il decisivo passaggio argomentativo secondo cui OL, lungi dall'utilizzare le somme ricevute acquistando prodotti finanziari, aveva destinato le stesse al soddisfacimento di bisogni personali, risultano destituite di giuridico fondamento, poiché è jus receptum che, in tema di appropriazione indebita, il fondamento del reato di cui all'art. 646 cod. pen. deve essere individuato nella volontà del legislatore di sanzionare penalmente il fatto di chi, avendo l'autonoma disponibilità della "res", dia alla stessa una destinazione incompatibile con il titolo e le ragioni che ne giustificano il possesso, anche nel caso in cui si tratti di una somma di danaro (Sez. 5, n. 46475 del 26/05/2014, Rv. 260676). Donde, qualora oggetto della condotta sia il denaro, il delitto di appropriazione indebita si configura allorché l'agente violi, attraverso l'utilizzo personale, la specifica destinazione di scopo ad esso impressa dal proprietario al momento della consegna (Sez. 2, n. 24857 del 21/04/2017, Rv. 270092), come accaduto nel caso di specie. 1.2. Manifestamente infondate sono anche le deduzioni che si appuntano sulla fattispecie di abusivismo finanziario di cui al capo 6) della rubrica. Il delitto di cui all'art. 166 d.lgs. n. 58 del 1998 - che è reato di pericolo presunto (Sez. 5, n. 25160 del 16/01/2015, Rv. 265299) - si consuma, invero, con lo svolgimento da parte del promotore abusivo delle attività riservate ai soggetti che, essendo dotati dei requisiti richiesti dalla legge, sono stati autorizzati ad operare sui mercati mobiliari in qualità di promotori finanziari. Tali attività formano oggetto di definizione normativa da parte degli artt. 1 e ss. d.lgs. 2 n. 58 del 1998 e sono state individuate dalla giurisprudenza di legittimità, con particolare riferimento alle operazioni di intermediazione finanziaria e di gestione collettiva del risparmio, considerando non soltanto il servizio di investimento e gestione di valori mobiliari attribuito a banche e "s.l.m." (acronimo di società di intermediazione mobiliare), che comporta la possibilità di disporre dei beni affidati, effettuando discrezionalmente valutazioni circa le opportunità di investimento e predisponendo strumenti idonei per realizzare operazioni di mercato, ma anche l'attività diretta alla conclusione del contratto, in cui è possibile ricomprendere la promozione di prodotti finanziari e le connesse attività materiali volte a favorire la conclusione del contratto tra cliente e intermediario, per conto del quale il promotore abusivo eventualmente operi, nonché la limitata attività di consulenza, intesa ad orientare le scelte del risparmiatore (Sez. 5, n. 28157 del 03/02/2015, Rv. 264916; Sez. 5, n. 43026 del 24/09/2009, Rv. 245433; Sez. 5, n. 22419 del 02/04/2003, Rv. 224951). Proprio in applicazione di tali principi si è, pertanto, ritenuto che integri il reato di esercizio abusivo di intermediazione finanziaria l'attività diretta alla conclusione dei contratti riguardanti strumenti finanziari offerti ai clienti, percependo, tra l'altro, somme destinate agli investimenti (Sez. 5, n. 43026 del 24/09/2009, Rv. 245433), ovvero la condotta del promotore finanziario non abilitato che stipuli con il cliente un contratto di gestione degli investimenti e percepisca le somme destinate a tal fine, essendosi precisa, altresì, che l'attività di consulenza prestata allo scopo di reperire un proficuo programma di investimento, accompagnata dal mandato del cliente, non è prodromica all'esercizio dell'attività di intermediazione finanziaria, consentita solo a soggetti debitamente autorizzati, ma ne è parte integrante (Sez. 5, n. 31893 del 22/06/2007, Rv. 237569; Sez. 5, n. 21065 del 10/03/2004, Rv. 229191; Sez. 5, n. 22419 del 02/04/2003, Rv. 224951), dovendosi intendere per investimento di natura finanziaria ogni conferimento di una somma di danaro da parte del risparmiatore con un'aspettativa di profitto o remunerazione ovvero di utilità, unita ad un rischio, a fronte delle disponibilità impiegate in un dato intervallo temporale (Cass. civ., Sez. 2, n. 2736 del 05/02/2013, Rv. 625072). Ne viene che l'effettivo impiego di quanto versato dal cliente nello strumento finanziario prospettato dal promotore abusivo resta un post factum estraneo alla struttura del reato di esercizio abusivo dì intermediazione finanziaria, come tutte le vicende che riguardano la consistenza del patrimonio dei clienti/investitori, potendosi eventualmente configurare, ove la gestione degli investimenti avvenga in modo infedele, per esempio non destinando le risorse a tal fine raccolte agli impieghi proposti e programmati, un concorso con altra fattispecie di reato, come la truffa o, come nel caso di specie, l'appropriazione indebita. L'attività svolta da CC IO OL rientra, dunque, nella fattispecie di cui all'art. 166 d.lgs. n. 58 del 1998, della quale sussistono tutti gli elementi costitutivi, ivi compresa la professionalità e la pubblicità dell'attività medesima. Infatti, è stato ripetutamente affermato da questa Corte che, ai fini della configurabilità del reato in questione occorre lo svolgimento di servizi o attività di investimento o di gestione di risparmi altrui, esercitati nei riguardi di una 3 clientela tendenzialmente indeterminata;
tuttavia, tali condotte possono essere poste in essere dal soggetto attivo nei confronti di un unico cliente, in quanto ciò non esclude che l'attività di prestazione di servizi finanziari abbia carattere di pubblicità e professionalità (Sez. 5, n. 37528 del 22/10/2020, Rv. 280109; Sez. 5, n. 25160 del 16/01/2015, Rv. 265299). Ne viene che la circostanza che la clientela sia stata acquisita tramite conoscenze dirette, anche personali, del ricorrente non è elemento idoneo ad escludere il requisito della pubblicità, intesa, appunto, come attività diretta ad un numero non predeterminato di soggetti. 2. Il secondo motivo deduce un vizio non consentito nel giudizio di legittimità. Le deduzioni difensive protese ad evidenziare come le parti civili, tutte conoscenti del OL ed a lui legate da pregressi rapporti di fiducia, fossero state indotte a consegnargli i propri risparmi perché tratte in errore, tramite ad artifizi e raggiri, circa il suo essere promotore finanziario per conto della HSBC Bank e, quindi, abilitato a svolgere servizi di intermediazione negli investimenti sul mercato dei prodotti finanziari, tanto deponendo per l'integrazione del solo delitto di truffa continuata in luogo di quelli di appropriazione indebita aggravata e di abusivismo finanziario, sollecitano un accertamento di merito, quivi, chiaramente precluso. Emerge, peraltro, dall'impianto motivazionale sotteso all'affermazione di responsabilità dell'imputato, quale ritraibile dalle sentenze di merito nel loro reciproco integrarsi (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595), come non sussistessero, in ogni caso, i presupposti in fatto per dare seguito all'invocata riqualificazione giuridica. Pur avendo, invero, OL approfittato dei preesistenti rapporti di fiducia con le parti civili, egli esibì loro la documentazione falsa - perché disconosciuta dalla responsabile legale della HSBC attestante la sottoscrizione dell'acquisto di quote d'investimento, i rendimenti dei titoli mobiliari acquistati e l'ammontare della loro liquidazione, dopo che il denaro era «passato nelle sue mani» (cfr. pag. 3, secondo capoverso della sentenza impugnata e pag. 13, primo capoverso, della sentenza di primo grado); condotta artificiosa, quest'ultima, atta a consolidare il conseguito possesso del denaro. Donde, occorre ribadire il principio di diritto secondo cui non sussistono gli estremi del reato di truffa, bensì quelli del reato di cui all'art. 646 cod. pen., nel rilascio da parte di un promotore finanziario di falsi rendiconti relativi a fondi di investimento da lui gestiti, così da sottrarre ai rispettivi intestatari parte delle somme confluite sui fondi, in quanto il possesso del denaro è già stato conseguito dall'agente al momento della realizzazione degli artifici e raggiri (Sez. 2, n. 39114 del 28/05/2003, Rv. 226912; conf. Sez. 2, n. 17106 del 22/03/2011, Rv. 250250). Parimenti destituito di giuridico fondamento è il rilievo che attiene alla mancata derubricazione del delitto di cui all'art. 166 d.lgs. n. 58 del 1998 in quello di cui all'art. 640 cod. pen., posto che, quand'anche di tale reato sussistessero i presupposti, è pacifico il principio secondo il quale il reato di abusivismo finanziario, previsto dall'art. 166, comma 1, del d.lgs 24 febbraio 1998, n. 58, può concorrere con quello di truffa, stante la sostanziale differenza esistente tra le due fattispecie, in quanto l'abusivismo è reato di pericolo, inteso a tutelare l'interesse degli investitori a trattare soltanto con soggetti affidabili nonché l'interesse del mercato mobiliare, nel suo 4 complesso e nei suoi singoli operatori, ad escludere la concorrenza di intermediari non abilitati, mentre la truffa è reato istantaneo di danno, che, per la sua esistenza, richiede l'effettiva lesione del patrimonio del cliente, per effetto di una condotta consistente nell'uso di artifizi o raggiri e di una preordinata volontà di gestire il risparmio altrui in modo infedele, e si consuma al momento della produzione dell'effettivo pregiudizio del raggirato e del conseguimento dell'ingiusto profitto dell'agente (Sez. 5, n. 32514 del 16/10/2020, Rv. 279873; Sez. 2, n. 42085 del 09/11/2010, Rv. 248510; Sez. 5, n. 43026 del 24/09/2009, Rv. 245433). 3. Anche il terzo motivo deduce un vizio non consentito nel giudizio di legittimità. La concessione o meno delle attenuanti generiche rientra nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, Rv. 248737; Sez. 1, n. 46954 del 04/11/2004, Rv. 230591). Il che è quanto accaduto nel caso di specie, in cui i giudici di merito hanno valorizzato, onde giustificare il diniego del beneficio richiesto, la gravità dei fatti, commessi peraltro ai danni di diverse persone offese, e il completo disinteresse mostrato da OL per il processo, in una alla mancata allegazione di alcun apprezzabile elemento atto a dar conto delle ragioni del proprio agire e a lasciar intravvedere prospettive di ravvedimento. 4. Per tutto quanto esposto s'impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Nulla è dovuto alla parte civile EG AN, la quale, a prescindere dal mancato deposito di una nota delle spese affrontate per la rappresentanza e difesa nel presente giudizio, non ne ha chiesto neppure genericamente la liquidazione nella memoria difensiva trasmessa.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 luglio 2023 Il consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCIA ODELLO che ha concluso chiedendo udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 37750 Anno 2023 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE Data Udienza: 03/07/2023 RITENUTO IN FATTO 1. CC IO OL, tramite il difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano in data 5 dicembre 2022, che ha confermato la condanna inflittagli per i delitti di appropriazione indebita aggravata e continuata, di cui ai capi 1), 2), 3), 4) e 5) della rubrica e per il delitto di abusivismo finanziario di cui al capo 6) della rubrica;
fatti commessi nella qualità di promotore finanziario, prima, e di consulente finanziario, poi, facendosi consegnare dalle persone offese, costituitesi parti civili, somme di denaro che avrebbe dovuto destinare ad investimenti finanziari e che, impiegava, invece, per fini personali. 2. Il ricorso per cassazione consta di tre motivi, enunciati nei limiti richiesti per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. - Il primo motivo denuncia il vizio di motivazione. E' dedotto che le argomentazioni rassegnate a sostegno del giudizio di responsabilità sarebbero caratterizzate da plurimi profili di incoerenza tra le premesse in fatto e le conclusioni giuridiche tratte. Quanto al delitto di appropriazione indebita, si evidenzia che, poiché il denaro è bene fungibile, la relativa utilizzazione in spregio alla destinazione di scopo impressa dai soggetti titolari, non sarebbe, di per sé, sufficiente ad integrare l'interversione del possesso, essendo all'uopo necessario un comportamento idoneo a manifestare, in maniera obiettiva, la volontà di conseguire un dominio autonomo sul bene medesimo da parte dell'agente, né potendo essere interpretato come tale il rifiuto di sua restituzione, tanto più perché, nel caso di specie, la relativa richiesta, avanzata dagli aventi diritto prima della scadenza, non aveva potuto trovare seguito perché il ricorrente non ne era più in possesso. Quanto al delitto di abusivismo finanziario, si evidenzia che il reato non sarebbe configurabile, vuoi per la mancanza di effettività dell'attività di intermediazione finanziaria, vuoi perché le persone che avevano consegnato il denaro al ricorrente non potevano essere considerate alla stregua di una platea di clienti potenzialmente indeterminata dei servizi offerti dal promotore. - Il secondo motivo denuncia violazione di legge. E' dedotto che i fatti, per come accertati, si sarebbero dovuti sussumere entro lo schema qualificatorio del solo delitto di truffa. Infatti, le parti civili avevano consegnato denaro al ricorrente, perché da questi indotte in errore circa la sua qualità di promotore finanziario per conto della HSBC Bank;
induzione in errore resa possibile non solo dall'esercizio di promotore finanziario in precedenza espletato dal ricorrente, ma anche dal rapporto di fiducia istauratosi nel tempo con le parti medesime. - Il terzo motivo denuncia vizio di motivazione in punto di diniego delle circostanze attenuanti ex art. 62-bis cod. pen., in quanto giustificato sulla base di formule di stile. 2. Con requisitoria in data 30 maggio 2023, il Procuratore Generale, in persona del Sostituto Dottoressa Lucia Odello ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 3. Tramite PEC in data 27/06/2023 l'Avv. Bortolotti per la parte civile EG AN ha fatto pervenire conclusioni scritte. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo è generico e, comunque, manifestamente infondato. 1.1. Dalle conformi sentenze di merito emerge come CC IO OL, agendo, dapprima, quale promotore finanziario, ancorché sospeso dall'esercizio della funzione (nel 2013), e, poi, da consulente finanziario, una volta radiato dall'albo degli intermediari finanziari (nel 2014), avesse effettuato attività di raccolta del risparmio dalle costituite parti civili, in vista della sottoscrizione di contratti di investimento in titoli azionatori, ed avesse, invece, impiegato le somme di denaro così conseguite per fini personali, ossia girando gli assegni ricevuti in bianco dai traenti a terze persone per ottenerne denaro contante ovvero per tacitare posizioni debitorie personali. Al cospetto della riportata ricostruzione dei fatti, peraltro neppure contestata dal ricorrente, le deduzioni difensive articolate in riferimento alle fattispecie di appropriazione indebita aggravata di cui ai capi 1), 2), 3), 4) e 5), oltre ad essere prive di confronto critico con il decisivo passaggio argomentativo secondo cui OL, lungi dall'utilizzare le somme ricevute acquistando prodotti finanziari, aveva destinato le stesse al soddisfacimento di bisogni personali, risultano destituite di giuridico fondamento, poiché è jus receptum che, in tema di appropriazione indebita, il fondamento del reato di cui all'art. 646 cod. pen. deve essere individuato nella volontà del legislatore di sanzionare penalmente il fatto di chi, avendo l'autonoma disponibilità della "res", dia alla stessa una destinazione incompatibile con il titolo e le ragioni che ne giustificano il possesso, anche nel caso in cui si tratti di una somma di danaro (Sez. 5, n. 46475 del 26/05/2014, Rv. 260676). Donde, qualora oggetto della condotta sia il denaro, il delitto di appropriazione indebita si configura allorché l'agente violi, attraverso l'utilizzo personale, la specifica destinazione di scopo ad esso impressa dal proprietario al momento della consegna (Sez. 2, n. 24857 del 21/04/2017, Rv. 270092), come accaduto nel caso di specie. 1.2. Manifestamente infondate sono anche le deduzioni che si appuntano sulla fattispecie di abusivismo finanziario di cui al capo 6) della rubrica. Il delitto di cui all'art. 166 d.lgs. n. 58 del 1998 - che è reato di pericolo presunto (Sez. 5, n. 25160 del 16/01/2015, Rv. 265299) - si consuma, invero, con lo svolgimento da parte del promotore abusivo delle attività riservate ai soggetti che, essendo dotati dei requisiti richiesti dalla legge, sono stati autorizzati ad operare sui mercati mobiliari in qualità di promotori finanziari. Tali attività formano oggetto di definizione normativa da parte degli artt. 1 e ss. d.lgs. 2 n. 58 del 1998 e sono state individuate dalla giurisprudenza di legittimità, con particolare riferimento alle operazioni di intermediazione finanziaria e di gestione collettiva del risparmio, considerando non soltanto il servizio di investimento e gestione di valori mobiliari attribuito a banche e "s.l.m." (acronimo di società di intermediazione mobiliare), che comporta la possibilità di disporre dei beni affidati, effettuando discrezionalmente valutazioni circa le opportunità di investimento e predisponendo strumenti idonei per realizzare operazioni di mercato, ma anche l'attività diretta alla conclusione del contratto, in cui è possibile ricomprendere la promozione di prodotti finanziari e le connesse attività materiali volte a favorire la conclusione del contratto tra cliente e intermediario, per conto del quale il promotore abusivo eventualmente operi, nonché la limitata attività di consulenza, intesa ad orientare le scelte del risparmiatore (Sez. 5, n. 28157 del 03/02/2015, Rv. 264916; Sez. 5, n. 43026 del 24/09/2009, Rv. 245433; Sez. 5, n. 22419 del 02/04/2003, Rv. 224951). Proprio in applicazione di tali principi si è, pertanto, ritenuto che integri il reato di esercizio abusivo di intermediazione finanziaria l'attività diretta alla conclusione dei contratti riguardanti strumenti finanziari offerti ai clienti, percependo, tra l'altro, somme destinate agli investimenti (Sez. 5, n. 43026 del 24/09/2009, Rv. 245433), ovvero la condotta del promotore finanziario non abilitato che stipuli con il cliente un contratto di gestione degli investimenti e percepisca le somme destinate a tal fine, essendosi precisa, altresì, che l'attività di consulenza prestata allo scopo di reperire un proficuo programma di investimento, accompagnata dal mandato del cliente, non è prodromica all'esercizio dell'attività di intermediazione finanziaria, consentita solo a soggetti debitamente autorizzati, ma ne è parte integrante (Sez. 5, n. 31893 del 22/06/2007, Rv. 237569; Sez. 5, n. 21065 del 10/03/2004, Rv. 229191; Sez. 5, n. 22419 del 02/04/2003, Rv. 224951), dovendosi intendere per investimento di natura finanziaria ogni conferimento di una somma di danaro da parte del risparmiatore con un'aspettativa di profitto o remunerazione ovvero di utilità, unita ad un rischio, a fronte delle disponibilità impiegate in un dato intervallo temporale (Cass. civ., Sez. 2, n. 2736 del 05/02/2013, Rv. 625072). Ne viene che l'effettivo impiego di quanto versato dal cliente nello strumento finanziario prospettato dal promotore abusivo resta un post factum estraneo alla struttura del reato di esercizio abusivo dì intermediazione finanziaria, come tutte le vicende che riguardano la consistenza del patrimonio dei clienti/investitori, potendosi eventualmente configurare, ove la gestione degli investimenti avvenga in modo infedele, per esempio non destinando le risorse a tal fine raccolte agli impieghi proposti e programmati, un concorso con altra fattispecie di reato, come la truffa o, come nel caso di specie, l'appropriazione indebita. L'attività svolta da CC IO OL rientra, dunque, nella fattispecie di cui all'art. 166 d.lgs. n. 58 del 1998, della quale sussistono tutti gli elementi costitutivi, ivi compresa la professionalità e la pubblicità dell'attività medesima. Infatti, è stato ripetutamente affermato da questa Corte che, ai fini della configurabilità del reato in questione occorre lo svolgimento di servizi o attività di investimento o di gestione di risparmi altrui, esercitati nei riguardi di una 3 clientela tendenzialmente indeterminata;
tuttavia, tali condotte possono essere poste in essere dal soggetto attivo nei confronti di un unico cliente, in quanto ciò non esclude che l'attività di prestazione di servizi finanziari abbia carattere di pubblicità e professionalità (Sez. 5, n. 37528 del 22/10/2020, Rv. 280109; Sez. 5, n. 25160 del 16/01/2015, Rv. 265299). Ne viene che la circostanza che la clientela sia stata acquisita tramite conoscenze dirette, anche personali, del ricorrente non è elemento idoneo ad escludere il requisito della pubblicità, intesa, appunto, come attività diretta ad un numero non predeterminato di soggetti. 2. Il secondo motivo deduce un vizio non consentito nel giudizio di legittimità. Le deduzioni difensive protese ad evidenziare come le parti civili, tutte conoscenti del OL ed a lui legate da pregressi rapporti di fiducia, fossero state indotte a consegnargli i propri risparmi perché tratte in errore, tramite ad artifizi e raggiri, circa il suo essere promotore finanziario per conto della HSBC Bank e, quindi, abilitato a svolgere servizi di intermediazione negli investimenti sul mercato dei prodotti finanziari, tanto deponendo per l'integrazione del solo delitto di truffa continuata in luogo di quelli di appropriazione indebita aggravata e di abusivismo finanziario, sollecitano un accertamento di merito, quivi, chiaramente precluso. Emerge, peraltro, dall'impianto motivazionale sotteso all'affermazione di responsabilità dell'imputato, quale ritraibile dalle sentenze di merito nel loro reciproco integrarsi (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595), come non sussistessero, in ogni caso, i presupposti in fatto per dare seguito all'invocata riqualificazione giuridica. Pur avendo, invero, OL approfittato dei preesistenti rapporti di fiducia con le parti civili, egli esibì loro la documentazione falsa - perché disconosciuta dalla responsabile legale della HSBC attestante la sottoscrizione dell'acquisto di quote d'investimento, i rendimenti dei titoli mobiliari acquistati e l'ammontare della loro liquidazione, dopo che il denaro era «passato nelle sue mani» (cfr. pag. 3, secondo capoverso della sentenza impugnata e pag. 13, primo capoverso, della sentenza di primo grado); condotta artificiosa, quest'ultima, atta a consolidare il conseguito possesso del denaro. Donde, occorre ribadire il principio di diritto secondo cui non sussistono gli estremi del reato di truffa, bensì quelli del reato di cui all'art. 646 cod. pen., nel rilascio da parte di un promotore finanziario di falsi rendiconti relativi a fondi di investimento da lui gestiti, così da sottrarre ai rispettivi intestatari parte delle somme confluite sui fondi, in quanto il possesso del denaro è già stato conseguito dall'agente al momento della realizzazione degli artifici e raggiri (Sez. 2, n. 39114 del 28/05/2003, Rv. 226912; conf. Sez. 2, n. 17106 del 22/03/2011, Rv. 250250). Parimenti destituito di giuridico fondamento è il rilievo che attiene alla mancata derubricazione del delitto di cui all'art. 166 d.lgs. n. 58 del 1998 in quello di cui all'art. 640 cod. pen., posto che, quand'anche di tale reato sussistessero i presupposti, è pacifico il principio secondo il quale il reato di abusivismo finanziario, previsto dall'art. 166, comma 1, del d.lgs 24 febbraio 1998, n. 58, può concorrere con quello di truffa, stante la sostanziale differenza esistente tra le due fattispecie, in quanto l'abusivismo è reato di pericolo, inteso a tutelare l'interesse degli investitori a trattare soltanto con soggetti affidabili nonché l'interesse del mercato mobiliare, nel suo 4 complesso e nei suoi singoli operatori, ad escludere la concorrenza di intermediari non abilitati, mentre la truffa è reato istantaneo di danno, che, per la sua esistenza, richiede l'effettiva lesione del patrimonio del cliente, per effetto di una condotta consistente nell'uso di artifizi o raggiri e di una preordinata volontà di gestire il risparmio altrui in modo infedele, e si consuma al momento della produzione dell'effettivo pregiudizio del raggirato e del conseguimento dell'ingiusto profitto dell'agente (Sez. 5, n. 32514 del 16/10/2020, Rv. 279873; Sez. 2, n. 42085 del 09/11/2010, Rv. 248510; Sez. 5, n. 43026 del 24/09/2009, Rv. 245433). 3. Anche il terzo motivo deduce un vizio non consentito nel giudizio di legittimità. La concessione o meno delle attenuanti generiche rientra nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, Rv. 248737; Sez. 1, n. 46954 del 04/11/2004, Rv. 230591). Il che è quanto accaduto nel caso di specie, in cui i giudici di merito hanno valorizzato, onde giustificare il diniego del beneficio richiesto, la gravità dei fatti, commessi peraltro ai danni di diverse persone offese, e il completo disinteresse mostrato da OL per il processo, in una alla mancata allegazione di alcun apprezzabile elemento atto a dar conto delle ragioni del proprio agire e a lasciar intravvedere prospettive di ravvedimento. 4. Per tutto quanto esposto s'impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Nulla è dovuto alla parte civile EG AN, la quale, a prescindere dal mancato deposito di una nota delle spese affrontate per la rappresentanza e difesa nel presente giudizio, non ne ha chiesto neppure genericamente la liquidazione nella memoria difensiva trasmessa.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 luglio 2023 Il consigliere estensore Il Presidente