Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/05/2013, n. 22926
CASS
Sentenza 23 maggio 2013

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Massime1

Non integra il delitto di calunnia la falsa accusa a carico di persona non vivente all'epoca in cui é stata presentata la denuncia, o l'atto a questa equipollente, perché presupposti della fattispecie sono l'attribuzione di un reato a persona determinata e la possibilità di inizio di un procedimento penale nei confronti di un innocente.

Commentario1

  • 1Calunnia: non sussiste il reato se la falsa accusa è rivolta ad una persona deceduta
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 16 settembre 2023

    La massima Non integra il delitto di calunnia la simulazione di tracce di reato a carico di persona già deceduta al momento della condotta, non essendovi la possibilità di inizio di un procedimento penale nei confronti di un innocente (Cassazione penale , sez. I , 29/03/2022 , n. 34894). Vuoi saperne di più sul reato di calunnia? Vuoi consultare altre sentenze in tema di calunnia? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. I , 29/03/2022 , n. 34894 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Vanno dichiarate inammissibili, in quanto tardive, le memorie difensive depositate dalle parti civili dopo l'udienza del 28 febbraio 2022, nella quale è stata avviata la trattazione del processo, e prima di quella …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/05/2013, n. 22926
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22926
Data del deposito : 23 maggio 2013

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