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Sentenza 22 dicembre 2023
Sentenza 22 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/12/2023, n. 51323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51323 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI GENOVA avverso la sentenza del 12/04/2023 della Corte di Appello di Genova visti gli atti del procedimento a carico di DE IA OD IL (CUI 025M36D) nato il [...] in [...], il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele Cersosimo;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alessandro Cimmino, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Vincenzo Bofisè, che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 25 settembre 2021, il Tribunale di Genova ha condannato NO AS RO IL alla pena di mesi 4 di reclusione ed euro 200,00 di multa in relazione al reato di ricettazione. 2. L'imputato ha proposto appello avverso detta sentenza, ritenendo, diversamente da quanto affermato dal Tribunale, la carenza di prova in ordine all'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 648 cod. pen. 1 T-eyR Penale Sent. Sez. 2 Num. 51323 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: CERSOSIMO EMANUELE Data Udienza: 24/11/2023 3. Con sentenza deliberata in data 12 aprile 2023, la Corte di Appello di Genova, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale, ha assolto l'imputato perché il fatto non costituisce reato. 4. Il Procuratore generale presso la Corte di Appello di Genova propone ricorso per cassazione avverso detta sentenza assolutoria 5. Il ricorrente, con l'unico motivo di impugnazione, lamenta inosservanza dell'ad, 648 cod. pen. ed illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza dell'elemento soggettivo del reato di ricettazione. La Corte territoriale avrebbe erroneamente assolto l'imputato mancando la prova del fine di lucro;
a giudizio del ricorrente per configurabilità dell'elemento soggettivo del reato di ricettazione è sufficiente «qualunque soddisfazione che l'agente si riprometta di conseguire dalla condotta criminosa», utilità pertanto che può essere di contenuto economico o morale (vedi pag. 2 del ricorso). Nel caso di specie, l'imputato avrebbe ricevuto la carta di soggiorno rubata alla persona offesa al fine di farne uso personale, previa alterazione, ovvero a cederla a terzi, con conseguente sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di ricettazione. 6. Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono. La Corte di merito ha desunto la carenza del fine di lucro dalla natura del bene di provenienza delittuosa (carta di soggiorno rilasciata in favore di una donna), affermando che l'imputato non avrebbe potuto ottenere alcuna utilità dalla ricezione di tale bene. Tale argomentazione, oltre ad essere manifestamente illogica e congetturale ben potendo l'imputato cedere la carta ad un soggetto di sesso femminile ovvero alterarla in modo da usarla personalmente, muove dal presupposto della necessaria perseguibilità di un profitto economico ai fini dell'integrazione del reato di ricettazione, ponendosi pertanto in evidente contrasto con il principio di diritto affermato da questa Corte in virtù del quale la nozione di profitto prevista dall'art. 648 cod. pen. comprende non solo il lucro, ma qualsiasi utilità, anche non patrimoniale, che l'agente si proponga di conseguire (Sez. 2, n.15680 del 22/03/2016, Rv.266516; Sez. 2, n. 45071 del 14/10/2021, Zaniolo, Rv. 282508 - 01). Deve essere, inoltre, affermato che la proiezione finalistica propria del dolo specifico consente di ricomprendere nel focus dell'elemento soggettivo anche condotte future di natura illecita realizzabili attraverso il bene ricettato;
di conseguenza il profitto del ricettatore va individuato nella ricezione di beni che l'agente non poteva acquistare in modo legale e che possono condurre al La Presidente raggiungimento di un utilità di qualsiasi genere, la cui effettiva realizzazione, peraltro, non è necessaria per la consumazione del reato (Sez. 2, n. 14283 del 23/02/2022, Di Lalla, Rv. 283094 - 01, in motivazione). I giudici di appello hanno, peraltro, ignorato il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, per il quale la prova dell'elemento soggettivo del reato di ricettazione può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede, principio di diritto che era stato espressamente posto a fondamento della sentenza di primo grado (vedi Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120- 01; da ultimo Sez. 2, n. 26881 del 25/05/2022, Difranco, non massimata). Ne consegue l'annullamento con rinvio della sentenza e la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di Appello di Genova, che si pronuncerà sulle criticità esaminate dal Collegio, in piena aderenza ai principi ermeneutici indicati, ma con altrettanta ampia libertà di orientarsi nel senso di riproporre l'esito decisorio già adottato ovvero di discostarsene.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Genova. Così deciso il 24 novembre 2023 Il Consigli-et estensoe
udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele Cersosimo;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alessandro Cimmino, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Vincenzo Bofisè, che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 25 settembre 2021, il Tribunale di Genova ha condannato NO AS RO IL alla pena di mesi 4 di reclusione ed euro 200,00 di multa in relazione al reato di ricettazione. 2. L'imputato ha proposto appello avverso detta sentenza, ritenendo, diversamente da quanto affermato dal Tribunale, la carenza di prova in ordine all'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 648 cod. pen. 1 T-eyR Penale Sent. Sez. 2 Num. 51323 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: CERSOSIMO EMANUELE Data Udienza: 24/11/2023 3. Con sentenza deliberata in data 12 aprile 2023, la Corte di Appello di Genova, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale, ha assolto l'imputato perché il fatto non costituisce reato. 4. Il Procuratore generale presso la Corte di Appello di Genova propone ricorso per cassazione avverso detta sentenza assolutoria 5. Il ricorrente, con l'unico motivo di impugnazione, lamenta inosservanza dell'ad, 648 cod. pen. ed illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza dell'elemento soggettivo del reato di ricettazione. La Corte territoriale avrebbe erroneamente assolto l'imputato mancando la prova del fine di lucro;
a giudizio del ricorrente per configurabilità dell'elemento soggettivo del reato di ricettazione è sufficiente «qualunque soddisfazione che l'agente si riprometta di conseguire dalla condotta criminosa», utilità pertanto che può essere di contenuto economico o morale (vedi pag. 2 del ricorso). Nel caso di specie, l'imputato avrebbe ricevuto la carta di soggiorno rubata alla persona offesa al fine di farne uso personale, previa alterazione, ovvero a cederla a terzi, con conseguente sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di ricettazione. 6. Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono. La Corte di merito ha desunto la carenza del fine di lucro dalla natura del bene di provenienza delittuosa (carta di soggiorno rilasciata in favore di una donna), affermando che l'imputato non avrebbe potuto ottenere alcuna utilità dalla ricezione di tale bene. Tale argomentazione, oltre ad essere manifestamente illogica e congetturale ben potendo l'imputato cedere la carta ad un soggetto di sesso femminile ovvero alterarla in modo da usarla personalmente, muove dal presupposto della necessaria perseguibilità di un profitto economico ai fini dell'integrazione del reato di ricettazione, ponendosi pertanto in evidente contrasto con il principio di diritto affermato da questa Corte in virtù del quale la nozione di profitto prevista dall'art. 648 cod. pen. comprende non solo il lucro, ma qualsiasi utilità, anche non patrimoniale, che l'agente si proponga di conseguire (Sez. 2, n.15680 del 22/03/2016, Rv.266516; Sez. 2, n. 45071 del 14/10/2021, Zaniolo, Rv. 282508 - 01). Deve essere, inoltre, affermato che la proiezione finalistica propria del dolo specifico consente di ricomprendere nel focus dell'elemento soggettivo anche condotte future di natura illecita realizzabili attraverso il bene ricettato;
di conseguenza il profitto del ricettatore va individuato nella ricezione di beni che l'agente non poteva acquistare in modo legale e che possono condurre al La Presidente raggiungimento di un utilità di qualsiasi genere, la cui effettiva realizzazione, peraltro, non è necessaria per la consumazione del reato (Sez. 2, n. 14283 del 23/02/2022, Di Lalla, Rv. 283094 - 01, in motivazione). I giudici di appello hanno, peraltro, ignorato il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, per il quale la prova dell'elemento soggettivo del reato di ricettazione può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede, principio di diritto che era stato espressamente posto a fondamento della sentenza di primo grado (vedi Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120- 01; da ultimo Sez. 2, n. 26881 del 25/05/2022, Difranco, non massimata). Ne consegue l'annullamento con rinvio della sentenza e la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di Appello di Genova, che si pronuncerà sulle criticità esaminate dal Collegio, in piena aderenza ai principi ermeneutici indicati, ma con altrettanta ampia libertà di orientarsi nel senso di riproporre l'esito decisorio già adottato ovvero di discostarsene.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Genova. Così deciso il 24 novembre 2023 Il Consigli-et estensoe