Sentenza 13 dicembre 2012
Massime • 1
In tema di guida in stato di ebbrezza, nel caso in cui il giudice abbia, in sede di patteggiamento, applicato la pena del lavoro di pubblica utilità non disponendo la confisca del veicolo, benché obbligatoria, va dichiarato inammissibile per carenza di interesse il ricorso del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'Appello proposto a causa dell'omessa statuizione sulla confisca se, nelle more, la pena sostitutiva sia stata espiata con esito positivo con conseguente estinzione del reato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/12/2012, n. 4600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4600 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 13/12/2012
Dott. ROMIS Vincenzo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - N. 1828
Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ESPOSITO Antonio - Consigliere - N. 589/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE PRESSO CORTE D'APPELLO DI VENEZIA;
nei confronti di:
DO MA N. IL 25/11/1969 C/;
avverso la sentenza n. 7067/2011 GIP TRIBUNALE di VERONA, del 28/09/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO ROMIS;
lette le conclusioni del PG Dott. GERACI Vincenzo che ha chiesto annullamento con rinvio.
OSSERVA
Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Venezia propone ricorso per Cassazione avverso la sentenza in epigrafe, pronunciata ex art. 444 c.p.p. nei confronti di MO UE per il reato di guida in stato di ebbrezza di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), commesso il 12 marzo 2011; il ricorrente denuncia violazione di legge sul rilievo che il giudicante avrebbe errato nel non disporre la confisca dell'auto alla cui guida il MO si era posto in stato di ebbrezza, trattandosi di statuizione obbligatoria in relazione al reato per il quale al MO è stata applicata la pena concordata tra le parti (con sostituzione della stessa con il lavoro di pubblica utilità): al ricorso è stata allegata documentazione attestante l'appartenenza del veicolo al MO.
La tesi del PG ricorrente è certamente esatta: ed invero, come previsto dall'art. 186 C.d.S., per il reato in questione deve essere obbligatoriamente applicata dal giudice - in caso di sentenza di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. - la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato.
Nel caso in esame, tuttavia, mette conto sottolineare che nei confronti del MO la pena applicata è stata sostituita con il lavoro di pubblica utilità. Orbene, per espressa previsione di legge, l'espletamento del lavoro di pubblica utilità può essere iniziato, come è avvenuta nella concreta fattispecie, immediatamente e, dunque, anche prima del passaggio in giudicato della sentenza;
ed è altresì stabilito che in caso di svolgimento positivo del lavoro stesso, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato disponendo la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente di guida e revocando la confisca del veicolo sequestrato.
A richiesta di questa Corte, è stata trasmessa a mezzo fax la decisione con la quale il G.I.P. del Tribunale di Verona in data 19 settembre 2012, all'esito dell'espletamento del lavoro di pubblica utilità - svolto dall'imputato - ha dichiarato estinto il reato (riducendo alla metà, mesi sei, il periodo di sospensione della patente di guida del MO).
È evidente, quindi, che, ove il giudice, con la sentenza di applicazione della pena, avesse correttamente disposto la confisca del veicolo, avrebbe poi dovuto, per legge, con la declaratoria di estinzione del reato, anche revocare detta sanzione accessoria. Di tal che, allo stato, deve ritenersi venuto meno per il P.G. ricorrente l'interesse al gravame perché frattanto reso vano dalla intervenuta pronuncia del giudice di estinzione del reato. Conclusivamente, il proposto ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2013