Articolo 12 della Legge 11 maggio 1981, n. 213
Versione
18 maggio 1981
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Versione
2 giugno 1981
Art. 12.
Sugli alcoli in natura o contenuti nei prodotti, ammessi in caso di esportazione alla procedura dell'abbuono dell'imposta di fabbricazione, si applica l'abbuono dei diritti erariali su di essi gravanti.
La disposizione di cui al precedente comma costituisce interpretazione autentica dell' articolo 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 ottobre 1947, n. 1100 , e dell' articolo 9 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200 , convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 1948, n. 1388 .
Entrata in vigore il 2 giugno 1981