Articolo 1 della Legge 7 luglio 1907, n. 526
Art. 1.

Le Societa' cooperative agricole, le Casse rurali e le Casse agrarie costituite in forma cooperativa con capitale effettivo non superiore a lire 30 mila, finche' non superano tale limite, non hanno l'obbligo di pubblicare nel bollettino ufficiale delle Societa' per azioni gli atti la pubblicazione dei quali e' prescritta dal Codice di commercio e dal regolamento per l'esecuzione del Codice stesso, ne' sono tenute a indicare nell'atto costitutivo i pubblici fogli designati per la pubblicazione degli atti sociali, come prescrive l'art. 220 del Codice di commercio, salvo l'obbligo, prescritto dal detto articolo, di indicare le forme di convocazione delle assemblee generali, adottando a tal fine il sistema che riterranno piu' opportuno.

Entrata in vigore il 15 ottobre 1919

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