Articolo 5 della Legge 28 giugno 1912, n. 641
Versione
3 luglio 1912
Art. 5.

Il Governo del Re e' autorizzato a recare varianti fino al 30 giugno 1912, alle indennita' eventuali per il tempo di pace, in temporanea eccezione all'art. 17 del testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi.

Con decreto del ministro del tesoro saranno introdotto nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1911-912 le variazioni necessarie per l'attuazione della presente legge e per le varianti da apportarsi alle indennita' eventuali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 28 giugno 1912.

VITTORIO EMANUELE.

Giolitti - Spingardi.

Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.

Entrata in vigore il 18 luglio 1912