Art. 3.
Le imprese che partecipano ai consorzi e alle societa' consortili di cui all'articolo 1 della presente legge debbono possedere i requisiti di cui all' articolo 2, lettera f), della legge 12 agosto 1977, n. 675 , con esclusione delle imprese aventi collegamenti di carattere tecnico-finanziario od organizzativo tali da configurare le stesse come societa' appartenenti ad un gruppo imprenditoriale.
Le imprese che partecipano ai consorzi e alle societa' consortili di cui all'articolo 1 della presente legge debbono possedere i requisiti di cui all' articolo 2, lettera f), della legge 12 agosto 1977, n. 675 , con esclusione delle imprese aventi collegamenti di carattere tecnico-finanziario od organizzativo tali da configurare le stesse come societa' appartenenti ad un gruppo imprenditoriale.