Versione
10 agosto 1895
10 agosto 1895
Art. 42.
Per la liquidazione della pensione di riposo degl'impiegati civili e degli ufficiali dell'esercito e della marina, sono approvate le disposizioni contenute nell'allegato U, che forma parte integrante della presente legge.
Per la liquidazione della pensione di riposo degl'impiegati civili e degli ufficiali dell'esercito e della marina, sono approvate le disposizioni contenute nell'allegato U, che forma parte integrante della presente legge.