Articolo 44 della Legge 8 agosto 1895, n. 486
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10 agosto 1895
Art. 44.

Per le conversioni previste all'articolo 1 dell'allegato L, approvato con l' articolo 12 della legge 22 luglio 1894, n. 339 , e agli articoli 1, 6 e 7 dell'allegato L, approvato con l'articolo 17 della legge presente, e' data facolta' al Governo del Re di assumere, con decreto Reale, a carico del bilancio del Tesoro, l'importo dei diritti di bollo riguardanti i nuovi titoli 4.50 per cento netto, da darsi in cambio dei titoli da convertire.

Entrata in vigore il 10 agosto 1895