Articolo 4 della Legge 6 dicembre 1877, n. 4166
Versione
7 dicembre 1877
Art. 4.

Nei casi contemplati nei precedenti articoli 2 e 3 saranno osservate le disposizioni degli articoli 2096 a 2104 del Codice civile ; ma la durata dell'arresto non potra' eccedere un anno nelle obbligazioni nascenti da crimine; mesi sei in quelle nascenti da delitto; e in quelle nascenti da semplice contravvenzione non potra' essere minore di giorni tre, ne' maggiore di tre mesi.

Entrata in vigore il 22 dicembre 1877