Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 29 aprile 1958 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 29 aprile 1958 |
Commentario • 1
- Mauro · https://www.wikilabour.it/ · 1 febbraio 2021
- 1. Trib. Napoli, sentenza 03/08/2025, n. 6065Provvedimento: TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Sergio Palmieri ha pronunciato all'esito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. R.G. 14276/2024 TRA , difeso dall'avv. AVALLONE PIETRO; Parte_1 RICORRENTE E difesa dall'avv. Luigi Barone e dall'Avv. Romano Controparte_1 Cardaropoli; CONVENUTO FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 18/06/24, il ricorrente in epigrafe espone « 1. La società è una società che fornisce servizi di Controparte_2 pulizia, sanificazione e disinfezione commerciale per privati, aziende e pubbliche …Leggi di più...
- responsabilità solidale appaltatore·
- art. 29 d.lgs. 276/2003·
- art. 2697 c.c.·
- art. 112 c.p.c.·
- interessi legali e rivalutazione monetaria·
- art. 423 c.p.c.·
- TFR Fondo di Tesoreria INPS·
- disconoscimento documenti·
- cessazione materia del contendere·
- onere della prova
Versioni del testo
- Art. 1.
Il termine per la presentazione delle domande, di cui all' art. 6, secondo comma, della legge 4 gennaio 1951, n. 28 , e' riaperto e prorogato fino a tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. - Art. 2.
Sono ammessi al giudizio di idoneita' i cittadini italiani che, alla data di pubblicazione della legge 4 gennaio 1951, n. 28 , esercitavano la professione di maestro di danza senza trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 3 e 4 della legge stessa, nonche' i cittadini italiani che alla data di pubblicazione della presente legge esercitano comunque la professione di maestro di danza. - Art. 3.
Il giudizio di idoneita' e' pronunciato dalla Commissione prevista dall' art. 5 della legge 4 gennaio 1951, n. 28 , in base ai titoli presentati o, se ritenuto necessario, in seguito ad esame.