Articolo 17 bis del Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141
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Art. 17-bis. (Attivita' di cambiavalute) 1. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attivita' di cambiavalute, anche su base stagionale, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, e' riservato ai soggetti iscritti in un apposito registro tenuto dall'Organismo previsto dall' articolo 128-undecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 .
2. L'iscrizione nel registro di cui al comma 1, e' subordinata al ricorrere dei seguenti requisiti:
a) per le persone fisiche: cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione europea ovvero di Stato diverso secondo le disposizioni dell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , e domicilio nel territorio della Repubblica;
b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche: sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica.
3. I soggetti iscritti nel registro di cui al comma 1 sono tenuti a trasmettere all'Organismo per via telematica le negoziazioni effettuate. I dati registrati sono conservati per dieci anni.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'Organismo, individua, con proprio decreto le specifiche tecniche del sistema di conservazione informatica delle negoziazioni di cui al comma 3 e la periodicita' di invio.
5. L'esercizio abusivo dell'attivita' di cui al comma 1 e' punita con una sanzione amministrativa da 2.065 euro a 10.329 euro emanata dal Ministero dell'economia e delle finanze.
6. L'Organismo dispone la sospensione, non inferiore a tre mesi e non superiore a un anno, dal registro in caso di violazione dell'obbligo di cui al comma 3.
7. L'Organismo dispone la cancellazione dalla sezione di cui al comma 1, nei seguenti casi:
a) perdita di uno dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attivita';
b) ripetuta violazione dell'obbligo di cui al comma 3;
c) inattivita' protrattasi per oltre un anno salvo comprovati motivi;
d) cessazione dell'attivita'.
8. Il Ministero dell'economia e delle finanze vigila sull'attivita' dell'Organismo indicata nel presente articolo.
8-bis. Le previsioni di cui al presente articolo si applicano, altresi', ai prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale, come definiti nell'articolo 1, comma 2, (( lettere ff) e ff-bis) )) , del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 , e successive modificazioni tenuti, in forza della presente disposizione, all'iscrizione in una sezione speciale del registro di cui al comma 1. (11)
8-ter. Ai fini dell'efficiente popolamento della sezione speciale di cui al comma 8-bis, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' e la tempistica con cui i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale ((e i prestatori di servizi di portafoglio digitale)) sono tenuti a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze la propria operativita' sul territorio nazionale. La comunicazione costituisce condizione essenziale per l'esercizio legale dell'attivita' da parte dei suddetti prestatori. Con il decreto di cui al presente comma sono stabilite forme di cooperazione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le forze di polizia, idonee ad interdire l'erogazione dei servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale da parte dei prestatori che non ottemperino all'obbligo di comunicazione. (11)

--------------- AGGIORNAMENTO (11)
Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni emanate dalle autorita' di vigilanza di settore, ai sensi di norme abrogate o sostituite per effetto del presente decreto, continuano a trovare applicazione fino al 31 marzo 2018".
Entrata in vigore il 10 novembre 2019
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