Articolo 2 della Legge 30 giugno 2009, n. 85
Versione
14 luglio 2009
Art. 2. (Ordine di esecuzione) 1. Piena ed intera esecuzione e' data al Trattato, a decorrere dal novantesimo giorno successivo al deposito dello strumento di adesione, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 51, paragrafo 3, dello stesso Trattato.
Entrata in vigore il 14 luglio 2009
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta