Articolo 7 della Legge 30 giugno 2009, n. 85
Versione
14 luglio 2009
Art. 7. (Attivita' della banca dati nazionale del DNA) 1. La banca dati nazionale del DNA provvede alle seguenti attivita':
a) raccolta del profilo del DNA dei soggetti di cui all'articolo 9, commi 1 e 2;
b) raccolta dei profili del DNA relativi a reperti biologici acquisiti nel corso di procedimenti penali;
c) raccolta dei profili del DNA di persone scomparse o loro consanguinei, di cadaveri e resti cadaverici non identificati;
d) raffronto dei profili del DNA a fini di identificazione.
Entrata in vigore il 14 luglio 2009
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