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21 dicembre 1877
21 dicembre 1877
Art. 1.
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue;
Articolo unico.
Sino all'approvazione del bilancio definitivo di previsione per l'anno 1878, il Governo del Re e' autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, in conformita' allo stato di prima previsione annesso alla presente legge.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 dicembre 1877.
VITTORIO EMANUELE.
Depretis.
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue;
Articolo unico.
Sino all'approvazione del bilancio definitivo di previsione per l'anno 1878, il Governo del Re e' autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, in conformita' allo stato di prima previsione annesso alla presente legge.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 dicembre 1877.
VITTORIO EMANUELE.
Depretis.