Articolo 1 della Legge 20 dicembre 1877, n. 4205
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21 dicembre 1877
Art. 1.
VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue;

Articolo unico.

Sino all'approvazione del bilancio definitivo di previsione per l'anno 1878, il Governo del Re e' autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, in conformita' allo stato di prima previsione annesso alla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 20 dicembre 1877.

VITTORIO EMANUELE.

Depretis.

Entrata in vigore il 5 gennaio 1878