Versione
28 maggio 1946
28 maggio 1946
Art. 3.
Per i viaggi di servizio eseguiti entro il presidio o nell'ambito delle piccole distanze dal personale militare di qualsiasi grado restano ferme le norme e gli importi delle diarie corrisposte prima dell'entrata in vigore della presente legge, cessando, pero', l'applicazione sugli importi medesimi, della riduzione del 12 per cento.
Per i viaggi di servizio eseguiti entro il presidio o nell'ambito delle piccole distanze dal personale militare di qualsiasi grado restano ferme le norme e gli importi delle diarie corrisposte prima dell'entrata in vigore della presente legge, cessando, pero', l'applicazione sugli importi medesimi, della riduzione del 12 per cento.