Art. 3. Copertura finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 569.000 euro per l'anno 2009 e a 9,562 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede:
a) quanto a 569.000 euro per 1'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando 1'accantonamento relativo al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali per 426.000 euro e 1'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 143.000 euro;
b) quanto a 9,562 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all' articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 . ((1)) 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
------------ AGGIORNAMENTO (1)
La L. 23 dicembre 2014, n. 190 , ha disposto (con l'art. 1, comma 325) che "L'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 3 agosto 2009, n. 115 , e' ridotta di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2015 per la quota afferente alle spese di funzionamento".
a) quanto a 569.000 euro per 1'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando 1'accantonamento relativo al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali per 426.000 euro e 1'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 143.000 euro;
b) quanto a 9,562 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all' articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 . ((1)) 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
------------ AGGIORNAMENTO (1)
La L. 23 dicembre 2014, n. 190 , ha disposto (con l'art. 1, comma 325) che "L'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 3 agosto 2009, n. 115 , e' ridotta di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2015 per la quota afferente alle spese di funzionamento".