Articolo 8 della Legge 2 aprile 1886, n. 3754
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2 aprile 1886
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11 luglio 1887
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27 novembre 1887
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13 febbraio 1888
Art. 8.

E' imposta una tassa sulla fabbricazione del glucosio di lire 10 al quintale, che sara' pagata direttamente dai fabbricanti in ragione della quantita' del prodotto, secondo le norme che saranno stabilite con regolamento da approvarsi per decreto Reale.
(1) (2) ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
La L. 10 luglio 1887, n. 4665 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "La tassa di fabbricazione del glucosio, di cui all' art. 8 della legge 2 aprile 1886, n. 3754 (Serie 3ª), e' fissata a lire 20 il quintale". --------------- AGGIORNAMENTO (2)
La L. 27 novembre 1887, n. 5052 , nel modificare l' art. 5 della L. 10 luglio 1887, n. 4665 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 1 dell'Allegato) che "Ferme rimanendo le disposizioni dell' art. 5 della legge 10 luglio 1887, n. 4665 (Serie 3ª), risguardanti il glucosio adulterato per servire ad usi industriali, la tassa di fabbricazione del glucosio, di cui all'articolo stesso, e' portata a lire 30 il quintale". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' autorizzata l'applicazione provvisoria, a tutto il giorno 29 febbraio 1888, delle disposizioni contenute nell'allegato che fa parte integrante della presente legge, la quale avra' effetto a cominciare dal giorno 26 novembre 1887". --------------- AGGIORNAMENTO (3)
La L. 12 febbraio 1888, n. 5194 , nel modificare l' art. 5 della L. 10 luglio 1887, n. 4665 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Ferme rimanendo le disposizioni dell' articolo 5 della legge 10 luglio 1887, n. 4665 (Serie 3ª) riguardanti il glucosio adulterato per servire ad usi industriali, la tassa di fabbricazione del glucosio, di cui all'articolo stesso, e' portata a lire 30 il quintale".
Entrata in vigore il 28 febbraio 1888