Art. 2. (Ordine di esecuzione). 1. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 29 della Convenzione stessa.
Legge 23 ottobre 2009, n. 160
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14 novembre 2009
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