Articolo 23 della Legge sull'emigrazione

Art. 23


((Ogni provvedimento di assenso da parte del Ministero degli affari esteri alle proposte di vettori per nomina di rappresentanti sara' sottoposta al pagamento di una tassa di L. 1000 da corrispondersi dal vettore per ogni concessione di rappresentanza))
Entrata in vigore il 13 gennaio 1950

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