Articolo 2506 1 del Codice civile
Art. 2506.1
(( (Scissione mediante scorporo). ))((Con la scissione mediante scorporo una societa' assegna parte del suo patrimonio a una o piu' societa' di nuova costituzione e a se' stessa le relative azioni o quote a se' stessa, continuando la propria attivita'.
La partecipazione alla scissione non e' consentita alle societa' in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo.))
(( (Scissione mediante scorporo). ))((Con la scissione mediante scorporo una societa' assegna parte del suo patrimonio a una o piu' societa' di nuova costituzione e a se' stessa le relative azioni o quote a se' stessa, continuando la propria attivita'.
La partecipazione alla scissione non e' consentita alle societa' in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo.))