Provvedimento: […] Stato il canone generale dell'esecuzione per obbligazioni pecuniarie contenuto nell'art. 2910 cod. civ. secondo cui il creditore, per conseguire quanto gli è dovuto, può far espropriare i beni del debitore secondo le regole stabilite dal codice di procedura civile; […] 2740 c.c.), pena l'esecuzione forzata (art. 2910 c.c.). La nuova impostazione risponde al principio che le pubbliche amministrazioni, come i soggetti privati, rispondono dei loro debiti in base all'art. 2740 c.c., perché la non assoggettabilità all'esecuzione forzata delle somme di danaro o crediti può discendere solo dal fatto che essi concorrano a formare il patrimonio indisponibile, cioè siano vincolati al servizio pubblico, come accade per i crediti tributari nascenti dall'esercizio di una potestà pubblica.
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