Articolo 3 bis del Codice penale
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22 marzo 2018
Art. 3-bis.

(( (Principio della riserva di codice). )) ((Nuove disposizioni che prevedono reati possono essere introdotte nell'ordinamento solo se modificano il codice penale ovvero sono inserite in leggi che disciplinano in modo organico la materia.))
Entrata in vigore il 1 luglio 1931
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