Articolo 133 ter del Codice penale
Versione
30 novembre 1981
>
Versione
30 dicembre 2022
>
Versione
10 agosto 2023
Art. 133-ter.

(Pagamento rateale della multa o dell'ammenda).

Il giudice, con la sentenza di condanna o con il decreto penale, puo' disporre, in relazione alle condizioni economiche ((e patrimoniali)) del condannato, che la multa o l'ammenda venga pagata in rate mensili ((da sei a sessanta)) . Ciascuna rata tuttavia non puo' essere inferiore a lire trentamila. ((Non sono dovuti interessi per la rateizzazione.))

In ogni momento il condannato puo' estinguere la pena mediante un unico pagamento.
Entrata in vigore il 1 luglio 1931
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi