Articolo 609 octies del Codice penale
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Art. 609-octies.

(Violenza sessuale di gruppo).

La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di piu' persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis.

Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo e' punito con la reclusione ((da otto a quattordici anni)) .

((Si applicano le)) circostanze aggravanti previste dall'articolo 609-ter.

La pena e' diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena e' altresi' diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell'articolo 112.
Entrata in vigore il 1 luglio 1931
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