4 aprile 1942
15 maggio 1974
17 aprile 1991
10 dicembre 2003
31 dicembre 2004
5 luglio 2023
(Societa' controllate e societa' collegate).
Sono considerate societa' controllate:
1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
3) le societa' che sono sotto influenza dominante di un'altra societa' in virtu' di particolari vincoli contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a societa' controllate, a societa' fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le societa' sulle quali un'altra societa' esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo' essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la societa' ha azioni quotate ((in mercati regolamentati)) .
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- 2. Deroga alla derivazione rafforzata per i finanziamenti intercompany a certe condizioniAccesso limitatoFrancesco De Rosa · https://www.eutekne.info/
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Consulenza legale Q202438800 (Articolo 2359 Codice Civile - Società controllate e società collegate) «L'art. 2359, comma 1, del c.c. definisce controllate le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'...» Quesito Q202438800 (Articolo 2359 Codice Civile - Società controllate e società collegate) «Salve, l'azienda Alfa Srl aventi 3 soci :(Tizio 75%, Caio 12.5 %, Sempronio 12.5%) esercita attività di impresa funebre, autotrasporto, piante e fiori. […]
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Leggi di più… - Giappichelli Editore · https://www.rivistadirittosocietario.com/HomePage
TRIBUNALE DI MILANO (Sezione specializzata in materia di impresa) 24 luglio 2018 – Mambriani, Giudice Monocratico R.G. n. 31593/2018 Società di capitali – Società a responsabilità limitata – Controllo (Art. 2359 c.c.) In generale, una situazione di controllo di una società su un'altra è riconosciuta quando la prima è in grado di esprimere, nell'assemblea ordinaria dell'altra, una “influenza dominante”. […]
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- 1. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIX, sentenza 25/07/2025, n. 10669Provvedimento: […] L'AGCM, con la FAQ D.4 richiamata dalle ricorrenti, avrebbe chiarito che i gruppi di società di cui all'art. 2359 del c.c. le cui società siano soggette al versamento, in quanto singolarmente eccedenti la soglia dei 50 milioni di euro per i ricavi, hanno come limite massimo della contribuzione cento volte l'importo minimo, pari, per il 2024, a 295.000,00 euro. Il riferimento al gruppo di società di cui all'art. 2359 c.c. per l'applicazione del tetto massimo di contribuzione deve intendersi alle società controllate in presenza delle forme di controllo indicate nello stesso art. 2359 del codice civile, e non alle società collegate. […]Leggi di più...
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- 2. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXVI, sentenza 02/04/2025, n. 4508Provvedimento: […] a) Che la FAQ D.4 chiarisce che “i gruppi di società di cui all'art. 2359 del c.c. (…) – le cui società siano soggette al versamento in quanto singolarmente eccedenti la soglia dei 50 milioni di euro per i ricavi - hanno come limite massimo della contribuzione cento volte l'importo minimo, pari, per il 2023, a 290.000,00 euro. Il riferimento al gruppo di società di cui all'art. 2359 c.c. per l'applicazione del tetto massimo di contribuzione deve intendersi alle società controllate in presenza delle forme di controllo indicate nello stesso art. 2359 del codice civile, e non alle società collegate”; […]Leggi di più...
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- 3. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XVIII, sentenza 20/06/2025, n. 8576Provvedimento: […] In particolare, il tema del contendere riguarda due FAQ dell'Autorità garante, ossia la FAQ D.4 secondo la quale “i gruppi di società di cui all'art. 2359 del c.c., le cui società sono soggette al versamento in quanto singolarmente eccedenti la soglia dei 50 milioni di euro per i ricavi, come sopra detto. Il riferimento al gruppo di società di cui all'art. 2359 c.c. per l'applicazione del tetto massimo di contribuzione deve intendersi (riguardante) le società controllate in presenza delle forme di controllo indicate nello stesso art. 2359 del codice civile, e non alle società collegate”. […]Leggi di più...
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- 4. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. V, sentenza 24/05/2024, n. 6921Provvedimento: […] iscritte nel registro delle imprese delle Camere di Commercio italiane, i cui ricavi della voce A1 del conto economico dell'ultimo bilancio annuale superino i 50 milioni di euro – recano l'indicazione che i gruppi di società di cui all'art. 2359 del codice civile, […] corrispondente per l'annualità in rilievo a 290 mila euro. Le FAQ proseguono chiarendo che “il riferimento al gruppo di società di cui all'art. 2359 c.c. per l'applicazione del tetto massimo di contribuzione deve intendersi alle società controllate in presenza delle forme di controllo indicate nello stesso art. 2359 del codice civile, e non alle società collegate”. […]Leggi di più...
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- 5. Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. I, sentenza 17/10/2022, n. 1144Provvedimento: […] comma 1, del DM 14.03.2012 recita: “Ai soggetti di cui agli articoli 2 e 8, che nel corso del periodo di imposta potevano considerarsi controllanti in base all'articolo 2359 del codice civile, di soggetti di cui ai medesimi articoli 2 e 8 o che sono controllati, anche insieme ad altri soggetti, […] in questo caso come tale assorbente, finisce con il sostenere che la norma tributaria avrebbe accolto una nozione di controllo “diversa e più ampia di quella prevista dal citato art. 2359 cc”, che ricomprende, […] l'art. 10 DM 14.3.2012, dettato in materia di disposizioni antielusive, opera un chiaro rinvio recettizio solo e soltanto all'art. 2359 c.c., senza alcuna specificazione o aggiunta di sorta. […]Leggi di più...
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