Articolo 2813 del Codice civile
Versione
4 aprile 1942
Art. 2813.

(Pericolo di danno alle cose ipotecate).

Qualora il debitore o un terzo compia atti da cui possa derivare il perimento o il deterioramento dei beni ipotecati, il creditore puo' domandare all'autorita' giudiziaria che ordini la cessazione di tali atti o disponga le cautele necessarie per evitare il pregiudizio della sua garanzia.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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