Articolo 2506 1 del Codice civile

Art. 2506.1

(Scissione mediante scorporo).

Con la scissione mediante scorporo una societa' assegna parte del suo patrimonio a una o piu' societa' di nuova costituzione e a se' stessa le relative azioni o quote ((...)), continuando la propria attivita'.

La partecipazione alla scissione non e' consentita alle societa' in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo.
Entrata in vigore il 4 luglio 2024

Giurisprudenza0

    Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
    Iscriviti gratuitamente
    Hai già un account ? Accedi