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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 1080/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Concetta Potito Presidente dott. Alessio Marfe' Giudice Relatore dott. Roberto Bianco Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1080/2022, assegnata in decisione all'udienza del
23/09/2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 c.p.c., l'ultimo dei quali è scaduto il 19/12/2024, tra:
(c.f.: ), elett.te dom.ta in Campolongo Parte_1 C.F._1
Maggiore alla Via Veneto n. 2, presso lo studio dell'Avv. Davide Taschin, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce all'atto di costituzione di nuovo difensore depositato il 28/02/2024;
- ATTRICE
E
(c.f.: , elett.te dom.to alla Via Controparte_1 CodiceFiscale_2
Montegrappa n. 86 in Foggia, presso lo studio dell'Avv. Battiante Antonio, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
- CONVENUTO
E
Il P.M. presso il Tribunale di Foggia,
- INTERVENTORE EX LEGE
pagina 1 di 12 Oggetto: dichiarazione giudiziale di paternità.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 23/09/2024, che qui si intendono richiamate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 23/02/2022, l'attrice in proprio e quale Parte_1
genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore (nt. Persona_1
l'11/01/2012 a Piove di CO), ha convenuto in giudizio , premettendo di Controparte_1 aver avuto con quest'ultimo una relazione sentimentale da cui era nato il predetto figlio, riconosciuto solo dalla madre, e domandando l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) accertare e dichiarare che il sig. nato a [...]4.1981 a Foggia, Controparte_1
residente a [...], Località Bastia snc (C.F. ) è il padre biologico C.F._3 del piccolo , nato a [...] l'[...] C.F. Persona_1
; C.F._4
2) autorizzare, a norma dell'art. 262 c.c., il minore ad assumere il cognome paterno aggiungendolo a quello della madre, con ordine all'Ufficiale di Stato civile di provvedere a quanto di sua competenza;
3) emettere, ai sensi dell'art. 277 c.c., i provvedimenti che si ritengono necessari per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione del minore;
4) affidarsi in via esclusiva alla madre, fissando, comunque, il diritto dovere di visita Per_1
del padre al figlio, secondo quanto ritenuto più opportuno dal Tribunale e, quantomeno, secondo il seguente calendario minimo di visite: (…);
5) determinare l'importo dell'assegno di mantenimento mensile, da porsi a carico del sig. nella somma quantomeno di € 400,00 mensili e/o in quella che sarà Controparte_1
ritenuta di giustizia, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al versamento del 50% della spese straordinarie, così come determinate secondo il Protocollo del Tribunale di Padova, con condanna dello stesso al versamento alla sig.ra di quanto determinato in favore Per_1
del minore;
resta inteso che gli assegni familiari per spetteranno, come per legge, al Per_1
genitore convivente con il figlio (nel nostro caso, la sig.ra ); Parte_1
6) condannare il sig. al versamento, in favore della ricorrente, di un Controparte_1
importo determinato equitativamente a titolo di rimborso per il mantenimento di , Per_1
pagina 2 di 12 anticipato in via esclusiva dalla madre , sin dalla nascita del minore Parte_1
(11.1.2012) ad oggi.
7) Spese e competenze professionali tutti integralmente rifuse (…)”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 15/06/2022, ha Controparte_1
domandato:
“1) Accertare e dichiarare che il sig. , nato il [...] a [...]
Foggia, residente a [...], Località Bastia snc (C.F. ) è il padre C.F._3 biologico del piccolo , nato a [...] l'[...] (C.F. Persona_1
); C.F._4
2) Disporre l'affidamento superesclusivo, ovvero in via subordinata l'affidamento esclusivo del piccolo al padre, per tutte le ragioni esposte, accertando e dichiarando l'assoluta Per_1 inidoneità della madre, adottando i dovuti conseguenti provvedimenti di cui all'art 277 cc anche con riferimento alle ferie, le festività e le visite per i quali ci si rimette alla valutazione discrezionale del Tribunale adito;
3) Per l'effetto, rigettare la richiesta di versamento dell'assegno di mantenimento in favore del minore, attesa la richiesta di affidamento superesclusivo e/o esclusivo dello stesso;
4) Rigettare l'avversa richiesta di versamento di un importo, neppure quantificato, a titolo di assegno di mantenimento per gli anni precedenti, per tutte le ragioni esposte;
5) Accogliere la riconvenzionale e, per l'effetto, condannare parte attrice al pagamento, in favore del convenuto, di un risarcimento danni per mancato godimento ed esercizio della genitorialità da determinarsi in via equitativa, tenendo conto degli anni negati al convenuto e della richiesta di mantenimento ex adverso perpetrata ai suoi danni”.
Istruita successivamente al decorso dei termini ex art. 183, co. 6, c.p.c. a mezzo di c.t.u. genetica e di indagini espletate dai Servizi Sociali e dai Consultori familiari competenti, la causa
è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., all'udienza del 23/09/2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
2. In via preliminare si rileva che il presente giudizio non è stato sottoposto al preventivo vaglio di ammissibilità previsto dall'art. 274 c.c., posto che la Corte Costituzionale con sentenza n. 50 del 2006 ne ha dichiarato l'illegittimità.
Tanto premesso, la domanda principale di dichiarazione giudiziale della paternità proposta dall'attrice è fondata e merita accoglimento.
pagina 3 di 12 Gli esiti della perizia d'ufficio sono inequivocabili in tal senso.
Il nominato c.t.u., all'esito dell'esame peritale, ha concluso: “l'indagine genetica effettuata sui campioni di materiale biologico del minore con quello presente nel Persona_1
profilo genetico del Sig. , presunto padre, ha evidenziato la condivisione Controparte_1
dell'aplotipo obbligatorio maschile del cr.Y paterno e confermano, in termini probabilistici, un rapporto di filiazione. Si conclude, pertanto, che l'indagine genetica effettuata sui campioni di materiale biologico del minore con quello presente nel profilo genetico del Persona_1
Sig. conferma, in termini probabilistici, un nesso di filiazione tra Controparte_1
e ”. Persona_1 Controparte_1
Va, per l'effetto, dichiarato che è padre biologico di Controparte_1 Persona_1
.
[...]
Invero, gli esiti dell'esame genetico non lasciano margini di incertezza.
Come è noto, in tema di dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, in base all'art. 269, comma 2, c.c., la relativa prova può essere fornita “con ogni mezzo”, quindi ad es. anche mediante presunzioni (Cass., n. 3660/1984) ovvero mediante argomenti di prova ex art. 116
c.p.c., desumibili ad es. dal comportamento processuale che rifiuti in modo ingiustificato di sottoporsi all'esame ematologico (Cass., n. 6025/2015; Cass., n. 27237/2008)
Ritiene in ogni caso la Suprema Corte come l'ammissione degli accertamenti immuno- ematologici non sia subordinata all'esito della prova storica dell'esistenza di un rapporto sessuale tra il presunto padre e la madre, giacché il principio della libertà di prova, sancito, in materia, dall'art. 269, comma 2, c.c., non tollera surrettizie limitazioni, né mediante la fissazione di una gerarchia assiologica tra i mezzi istruttori idonei a dimostrare quella paternità, né, conseguentemente, mediante l'imposizione, al giudice, di una sorta di “ordine cronologico” nella loro ammissione ed assunzione, avendo, per converso, tutti i mezzi di prova pari valore per espressa disposizione di legge, e risolvendosi una diversa interpretazione in un sostanziale impedimento all'esercizio del diritto di azione in relazione alla tutela di diritti fondamentali attinenti allo “status” (così, Cass., n. 783/2017; Cass., 3479/2016).
Quanto, in particolare, alle indagini ematologiche, è stato sostenuto in giurisprudenza che
“l'efficacia delle indagini ematologiche ed immunogenetiche sul DNA non può essere esclusa per la ragione che esse sono suscettibili di utilizzazione solo per compiere valutazioni meramente probabilistiche, in quanto tutte le asserzioni delle scienze fisiche e naturalistiche hanno natura
pagina 4 di 12 probabilistica, anche quelle solitamente espresse in termini di leggi scientifiche, e tutte le misurazioni, anche quelle condotte con gli strumenti più sofisticati, sono ineluttabilmente soggette ad errore, sia per ragioni intrinseche (cd. 'errore statistico'), che per ragioni legate al soggetto che esegue o legge le misurazioni (cd. 'errore sistematico'), spettando al giudice di merito, nell'esercizio del suo potere discrezionale, la valutazione dell'opportunità di disporre indagini suppletive o integrative di quelle già espletate, di sentire a chiarimenti il consulente tecnico di ufficio ovvero di disporre la rinnovazione delle indagini” (così Cass., n. 6025/2015; cfr. anche Cass., n. 14462/2008).
Tanto premesso, ritiene il Collegio che, atteso l'esito dell'esame dei campioni biologici di e quest'ultimo va dichiarato padre biologico del Persona_1 Controparte_1
minore.
3. Quanto al cognome del figlio, l'attrice, in qualità di madre esercente la responsabilità genitoriale sul minore , ha formulato apposita domanda di aggiunta del cognome paterno a Per_1
quello materno.
Alla luce di quanto disposto dall'art. 262, co. 2, c.c., la richiesta materna può essere accolta, conformemente ai principi espressi dalla Corte Costituzionale nella sentenza Corte Costituzionale
n. 131/2022, per cui il cognome collega l'individuo alla formazione sociale che lo accoglie tramite lo status filiationis, si radica nella sua identità familiare e perciò deve rispecchiare l'uguaglianza e la pari dignità dei genitori.
A tale proposito, con riguardo ai criteri che devono orientare il giudice nella decisione, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito, tra l'altro, che i criteri di individuazione del cognome del minore si pongono in funzione del suo interesse, che è quello di evitare un danno alla sua identità personale, intesa anche come proiezione della sua personalità sociale, avente copertura costituzionale (cfr. Cass. n. 12640/2015).
Nel caso di specie, considerata l'età del minore, deve ritenersi che questi abbia già da tempo avviato il percorso di identificazione della propria persona nel cognome fino ad ora attribuitogli.
E' quindi maggiormente conforme all'interesse del figlio che il cognome paterno si aggiunga a quello materno, per primo attribuito, cosicché possa preservarsi l'interesse di quest'ultimo a mantenere il matronimico, con il quale si è sino ad ora identificato, al contempo garantendosi il suo interesse ad avviare e maturare il percorso di riconoscimento della sua persona anche nel cognome paterno, affinché si realizzi completamente la sua identità personale, attraverso pagina 5 di 12 l'identificazione della persona, a mezzo del cognome, nelle proprie origini biologiche, sia materne che paterne.
4. A norma dell'art. 277, co. 2, c.c., il giudice può, una volta intervenuto il riconoscimento, assumere i provvedimenti ritenuti utili per l'affidamento, il mantenimento, l'istruzione e l'educazione del figlio nonché per la tutela degli interessi patrimoniali del medesimo.
L'adozione di tali provvedimenti non è condizionata alla domanda di parte, potendo avvenire anche d'ufficio (cfr. ex multis Cass. Civ. 15100/2005; Cass. n. 13396/2004).
Ritiene il Collegio che, sotto il profilo dell'affidamento, debba essere disposto ai sensi dell'art. 337 quater c.c. l'affido esclusivo di alla madre, atteso che ad oggi il minore, Per_1
nonostante i tentativi di avvicinamento alla figura paterna, non ha alcun rapporto con il convenuto, che ha conosciuto soltanto nell'anno 2020 e che ha frequentato soltanto in sporadiche occasioni negli anni 2021 e 2022. Da allora il minore rifiuta di sentire e vedere il padre poiché è rimasto deluso dallo scarso tempo dedicatogli dal genitore durante i tre periodi di vacanza trascorsi a Lucera presso di lui ma anche dal fatto che lo registrava le loro conversazioni a CP_1
sua insaputa per poi utilizzarle in sede legale contro la . Infine, il minore ha Per_1
manifestato delusione e rabbia nei confronti del padre perché quest'ultimo si è coalizzato con l'ex compagno della madre contro di lei, nonostante gli avesse raccontato dei maltrattamenti Per_1 ricevuti da quell'uomo. Vanno, inoltre, valorizzate, sul punto, le criticità emerse dall'indagine svolta sulle capacità genitoriali dello . Il convenuto, infatti, durante gli incontri organizzati CP_1
dal Consultorio di Lucera è risultato maggiormente - se non esclusivamente - concentrato sulle presunte criticità della figura materna anziché sulle proprie competenze genitoriali, sulle strategie di riavvicinamento al figlio minore e sull'effettivo benessere di quest'ultimo, insistendo su richieste, quali il trasferimento del figlio a Lucera presso di lui con affidamento esclusivo a sé, che apparivano in quel momento irrealizzabili, considerato il netto e radicale rifiuto della figura paterna da parte di , oltre che evidentemente contrarie al suo interesse, avendo il minore Per_1
radicato il suo habitat sin dalla nascita a Piove di CO, ove vive da sempre con la madre, la sorellina cui è molto legato e i nonni materni.
Al contempo, dalle indagini effettuate in corso di causa, ad oggi il minore risulta aver superato le problematiche comportamentali e psicologiche manifestatesi in passato, è risultato, infatti, adeguatamente seguito ed accudito dalla madre e dai nonni materni, godendo di una condizione di sufficiente benessere, minata, al momento, soltanto dalle ansie provocate dal pagina 6 di 12 giudizio in corso e, in particolare, dalle richieste paterne di ottenerne l'affidamento esclusivo e il collocamento presso di sé, a Lucera.
Quanto alla figura materna, dalle indagini del Consultorio familiare di Piove di CO è emerso che la è dotata di adeguate competenze genitoriali, ad eccezione della Per_1
manifestatasi necessità di favorire nel figlio il processo di separazione-individuazione, vista la fase preadolescienziale che il minore sta vivendo, e di una certa fragilità nella regolazione emotivo-affettiva.
Quanto ai rapporti padre-figlio, in ragione di quanto sopra esposto, si ritiene opportuno rispettare la ferma volontà più volte espressa dal minore di sospendere le frequentazioni, così tutelandolo dal disagio emotivo che ha provocato in lui questo procedimento e scongiurando al contempo il rischio di seri pregiudizi alla sua condizione di benessere psico-fisico. Come suggerito dal Consultorio di Lucera, il processo di familiarizzazione padre-figlio potrà quindi essere ripreso soltanto laddove il minore ne manifestasse il desiderio e, comunque, per lo meno inizialmente, attraverso incontri in spazio protetto presso il Consultorio familiare del luogo di residenza del figlio, dove operatori specializzati potranno sostenere e guidare l'eventuale riavvicinamento di al padre, viste le criticità in passato registratesi. Per_1
5. L'accoglimento della domanda principale di dichiarazione giudiziale di paternità determina il riconoscimento dell'obbligo del convenuto di contribuire al mantenimento del figlio.
Va premesso che, pur presupponendo l'obbligo al mantenimento l'accertamento dello stato di figlio, ritiene tuttavia il Collegio che - per esigenze di economia processuale (art. 111 Cost.) - il rapporto che esiste fra la dichiarazione giudiziale di paternità e le domande a contenuto economico non impedisce che le rispettive azioni possano essere svolte in un unico processo e possano essere decise in un unico contesto, fermo restando che il credito potrà essere azionato o la condanna potrà essere eseguita solo all'esito del passaggio in giudicato del capo relativo all'accertamento dello status di figlio.
Relativamente al mantenimento del figlio, va ricordato che a norma dell'articolo 316 bis c.c. i genitori devono adempiere all'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Dispone altresì l'articolo 337 ter c.c. che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. Il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio della proporzionalità, da determinarsi sulla pagina 7 di 12 base delle esigenze attuali del figlio, dei tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori, della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Nel caso di specie, andrà previsto un assegno di mantenimento a carico del padre, in qualità di genitore non collocatario, a titolo di contributo per il sostentamento del figlio minore, contributo che la madre fornisce in via diretta, quale genitore collocatario.
Tenuto conto delle capacità economiche dei genitori (la madre lavora come ausiliaria in un asilo nido mentre il padre è un imprenditore titolare di una agenzia di investigazioni private), considerate le esigenze di un minore dell'età di e tenuto conto dell'assenza di Per_1
frequentazioni padre-figlio, si reputa opportuno prevedere l'obbligo dello di versare alla CP_1
, entro il giorno cinque di ciascun mese, la somma mensile di euro 400,00, a titolo di Per_1
mantenimento del figlio minore. Il suddetto assegno dovrà essere annualmente ed automaticamente rivalutato secondo gli indici ISTAT.
Il padre dovrà poi concorrere nella misura del 50% alle spese straordinarie nell'interesse del figlio, come da protocollo del 18/03/2016 intercorso tra il Tribunale di Foggia ed il locale
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, quivi da intendersi integralmente riportato e trascritto.
Va poi riconosciuto il diritto della madre, quale genitore affidatario esclusivo del minore, di percepire direttamente dall' l'intero importo dell'assegno unico ed universale per il figlio a CP_2
carico, risultando ciò opportuno anche per meglio regolare gli assetti economici tra le parti, anche in considerazione della conflittualità tra i genitori e dell'assenza frequentazioni padre-figlio.
6. Per quanto riguarda l'ulteriore domanda proposta dall'attrice, la quale agisce nei confronti del convenuto a titolo di regresso per il recupero delle somme medio tempore ed in via esclusiva versate per il mantenimento del figlio sin dalla sua nascita, essa è pienamente fondata.
E' noto che la sentenza dichiarativa della filiazione produce gli effetti del riconoscimento, ai sensi dell'art. 277 c.c. e, quindi, a norma dell'art. 261 c.c., implica per il genitore tutti i diritti e doveri propri della procreazione, incluso l'obbligo di mantenimento ex artt. 148, 316 bis e 337 ter
c.c.
La relativa obbligazione si collega allo status genitoriale ed assume pari decorrenza dalla nascita del figlio.
In questo senso, la giurisprudenza di legittimità è orientata a ritenere che gli effetti della dichiarazione si producano, retroattivamente, fin dal momento della nascita, riconoscendosi pagina 8 di 12 natura dichiarativa alla sentenza, sul rilievo che lo status di figlio è conseguenza dell'accertamento del rapporto biologico della procreazione e questo - e non l'accertamento giudiziale - è la fattispecie costitutiva dello status (cfr., tra le altre, Cass., n. 22506/2010; Cass., n.
26575/2007; Cass., n. 15756/2006; Cass., n. 15100/2003; Cass., n. 7386/2003; Cass., n.
8042/1998).
In definitiva, come sostenuto anche in dottrina, il rapporto di filiazione scaturisce dal fatto stesso della procreazione, sicché la dichiarazione giudiziale di paternità rappresenta solo un accertamento dello status di figlio, attributivo della titolarità formale di un preesistente rapporto di filiazione.
Ed invero, “la sentenza dichiarativa della filiazione naturale produce gli effetti del riconoscimento, ai sensi dell'art. 277 cod. civ., e, quindi, a norma dell'art. 261 cod. civ., implica per il genitore tutti i doveri propri della procreazione legittima, incluso quello del mantenimento ex art. 148 cod. civ.” (così Cass. n. 15756/2006; cfr. anche Cass. n. 2328/2006), ricollegandosi la relativa obbligazione allo “status” di genitore, per il sol fatto della procreazione, e assume pari decorrenza, dalla nascita del figlio, con il corollario che l'altro genitore, il quale nel frattempo abbia assunto l'onere del mantenimento anche per la porzione di pertinenza del genitore giudizialmente dichiarato (secondo i criteri di ripartizione di cui al citato art. 148 cod. civ.), ha diritto di regresso per la corrispondente quota, sulla scorta delle regole dettate dall'art. 1299 cod. civ. nei rapporti fra condebitori solidali (cfr. Cass. n. 15100/2005).
Il padre è, dunque, tenuto a rifondere alla madre le somme che avrebbe dovuto versare alla stessa per le spese ordinarie e straordinarie per il figlio.
Dette somme possono essere quantificate per il passato, tenendo conto delle esigenze del figlio (che rappresentano una variabile da adattare alle diverse fasi di crescita) e delle condizioni economiche delle parti, per come emerse dall'istruttoria, in una media di 300,00 euro mensili dalla nascita sino al momento di emissione della presente sentenza, pari ad euro 46.800,00 complessivi, da cui va detratta la somma di euro 3.170,00 che risulta versata dal padre alla madre,
a titolo di mantenimento del figlio minore, con pagamenti mensili effettuati tra gli anni 2020,
2021 e 2022 (v. ricevute allegate alla comparsa di costituzione e risposta).
Ragion per cui, a tale titolo, il convenuto dovrà versare alla attrice la somma di euro
43.630,00. Tale somma è liquidata all'attualità ed è, dunque, già comprensiva degli interessi e della rivalutazione monetaria via via maturati nel tempo.
pagina 9 di 12 Sul punto, va chiarito che la quantificazione della somma da versare a titolo di regresso non richiede una specifica dimostrazione probatoria dettagliata e nemmeno specifici riferimenti fattuali potendo beneficiare del regime di cui all'art. 1226 c.c. E' noto, infatti, che il rimborso delle spese spettanti al genitore che ha provveduto al mantenimento del figlio in via esclusiva, ancorché trovi titolo nell'obbligazione legale di mantenimento imputabile anche all'altro genitore, ha natura in senso lato indennitaria, essendo diretto ad indennizzare il genitore, che ha riconosciuto il figlio, per gli esborsi sostenuti da solo per il mantenimento della prole;
il giudice di merito può utilizzare il criterio equitativo per determinare le somme dovute a titolo di rimborso poiché è principio generale (desumibile da varie norme, quali ad esempio gli artt. 379, comma 2,
2054, 2047 c.c.) che l'equità costituisca criterio di valutazione del pregiudizio non solo in ipotesi di responsabilità extracontrattuale ma anche con riguardo ad indennizzi o indennità (Cass. Civ. n.
10861/1999; Cass. Civ. n. 11351/2004; e così anche la già citata Cass. Civ. n. 16657/2014).
7. La domanda riconvenzionale di risarcimento del danno per mancato godimento ed esercizio della genitorialità proposta dallo è infondata e va, pertanto, rigettata. CP_1
Emerge, infatti, con certezza dalle deduzioni difensive dello stesso convenuto nonché dalle dichiarazioni raccolte dagli operatori socio-sanitari che lo fosse perfettamente a CP_1
conoscenza della gravidanza della , con la quale condivideva anche progetti familiari, Per_1
e che abbia addirittura fatto visita alla puerpera e al neonato dopo la nascita.
E' evidente, pertanto, che, anche laddove effettivamente nella fase di piena crisi della coppia la madre avesse negato la sua paternità - fatto peraltro indimostrato - il padre, all'epoca del concepimento compagno e convivente della , aveva tutti gli elementi per ritenere, Per_1
ragionevolmente, di poter essere il genitore di , tali da poterlo indurre, laddove realmente Per_1
ne avesse avuto interesse, a sollecitare, eventualmente in via giudiziaria, gli opportuni accertamenti genetici, come in questo giudizio eseguiti a seguito di domanda proposta dalla madre.
Ragion per cui non può essere imputato al comportamento della madre il pregiudizio che il padre avrebbe subìto al diritto di affermare la propria identità genitoriale, ossia di ristabilire la verità inerente il rapporto di filiazione.
8. Quanto alle spese di lite, va premesso che con separato decreto è stata revocata l'ammissione provvisoria dell'attrice al patrocinio a spese dello Stato disposta con delibera del
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia n. 24 del 10/11/2021.
pagina 10 di 12 Considerato che il convenuto ha aderito alla domanda di dichiarazione giudiziale di paternità proposta dall'attrice, le spese di lite vanno compensate nella misura della metà, ai sensi dell'art. 92, co. 2, c.p.c. (cfr. Corte Cost. n. 77/2018). Per la restante parte, esse andranno poste a carico del convenuto, in qualità di parte soccombente sulle restanti domande ed alla quale, quindi, sono in maggiore misura imputabili gli oneri processuali.
Le spese di lite, per la parte che dovrà essere posta a carico del convenuto e, quindi, già dimezzate, si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, con applicazione per tutte le fasi dei valori medi dello scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile di media complessità, e dovranno essere pagate all'attrice.
Pertanto, anche le spese di c.t.u., ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente (Cass. 28094/2009; Cass. 23522/2014; Cass. 23133/2015), si ripartiscono tra le parti per ½ a carico dell'attrice e per ½ a carico del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara (nt. a Foggia il 23/04/1981) padre biologico di Controparte_1 Persona_1
(nt. l'11/01/2012 a Piove di CO);
[...]
2) dispone che aggiunga il cognome paterno a quello materno, Persona_1 posponendolo a quest'ultimo;
3) dispone l'affido esclusivo del figlio minore alla madre, presso la quale resterà Per_1
collocato, prevedendo che i rapporti padre-figlio possano riprendere soltanto laddove il minore ne manifestasse il desiderio e, comunque, per lo meno inizialmente, attraverso incontri in spazio protetto presso il Consultorio familiare del luogo di residenza del minore, dove operatori specializzati potranno sostenere e guidare l'eventuale riavvicinamento di al genitore;
Per_1
4) obbliga il padre a versare alla madre, entro il giorno 5 di ciascun mese, la somma di euro
400,00 a titolo di mantenimento per il figlio minore;
l'assegno mensile sarà Per_1
rivalutato di anno in anno secondo gli indici ISTAT;
pone altresì a carico del padre l'obbligo di provvedere al pagamento del 50% delle spese straordinarie per la prole, così come individuate nel protocollo del 18/03/2016 intercorso tra il Tribunale di Foggia ed il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia;
pagina 11 di 12 5) dichiara il diritto di di percepire direttamente dall' l'intero importo Parte_1 CP_2 dell'assegno unico ed universale per il figlio a carico;
6) condanna al pagamento in favore di a titolo di Controparte_1 Parte_1 rimborso delle spese sostenute da quest'ultima per il mantenimento del figlio, della somma di euro 43.630,00, oltre interessi al tasso legale dalla domanda fino all'effettivo soddisfo;
7) rigetta la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno proposta dal convenuto;
8) condanna al pagamento in favore di della metà Controparte_1 Parte_1
spese di lite, che qui si liquidano in euro 5.430,00 per compenso oltre rimborso spese generali (15% sul compenso), CPA ed IVA come per legge;
dichiara compensata l'ulteriore metà delle spese di lite;
9) le spese di c.t.u. si ripartiscono tra le parti per ½ a carico dell'attrice e per ½ a carico del convenuto;
10) ordina che la presente sentenza sia annotata sull'atto di nascita di a Persona_1
cura del competente Ufficiale di Stato Civile.
Foggia, 10/01/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Alessio Marfe' dott. Concetta Potito
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Concetta Potito Presidente dott. Alessio Marfe' Giudice Relatore dott. Roberto Bianco Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1080/2022, assegnata in decisione all'udienza del
23/09/2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 c.p.c., l'ultimo dei quali è scaduto il 19/12/2024, tra:
(c.f.: ), elett.te dom.ta in Campolongo Parte_1 C.F._1
Maggiore alla Via Veneto n. 2, presso lo studio dell'Avv. Davide Taschin, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce all'atto di costituzione di nuovo difensore depositato il 28/02/2024;
- ATTRICE
E
(c.f.: , elett.te dom.to alla Via Controparte_1 CodiceFiscale_2
Montegrappa n. 86 in Foggia, presso lo studio dell'Avv. Battiante Antonio, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
- CONVENUTO
E
Il P.M. presso il Tribunale di Foggia,
- INTERVENTORE EX LEGE
pagina 1 di 12 Oggetto: dichiarazione giudiziale di paternità.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 23/09/2024, che qui si intendono richiamate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 23/02/2022, l'attrice in proprio e quale Parte_1
genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore (nt. Persona_1
l'11/01/2012 a Piove di CO), ha convenuto in giudizio , premettendo di Controparte_1 aver avuto con quest'ultimo una relazione sentimentale da cui era nato il predetto figlio, riconosciuto solo dalla madre, e domandando l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) accertare e dichiarare che il sig. nato a [...]4.1981 a Foggia, Controparte_1
residente a [...], Località Bastia snc (C.F. ) è il padre biologico C.F._3 del piccolo , nato a [...] l'[...] C.F. Persona_1
; C.F._4
2) autorizzare, a norma dell'art. 262 c.c., il minore ad assumere il cognome paterno aggiungendolo a quello della madre, con ordine all'Ufficiale di Stato civile di provvedere a quanto di sua competenza;
3) emettere, ai sensi dell'art. 277 c.c., i provvedimenti che si ritengono necessari per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione del minore;
4) affidarsi in via esclusiva alla madre, fissando, comunque, il diritto dovere di visita Per_1
del padre al figlio, secondo quanto ritenuto più opportuno dal Tribunale e, quantomeno, secondo il seguente calendario minimo di visite: (…);
5) determinare l'importo dell'assegno di mantenimento mensile, da porsi a carico del sig. nella somma quantomeno di € 400,00 mensili e/o in quella che sarà Controparte_1
ritenuta di giustizia, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al versamento del 50% della spese straordinarie, così come determinate secondo il Protocollo del Tribunale di Padova, con condanna dello stesso al versamento alla sig.ra di quanto determinato in favore Per_1
del minore;
resta inteso che gli assegni familiari per spetteranno, come per legge, al Per_1
genitore convivente con il figlio (nel nostro caso, la sig.ra ); Parte_1
6) condannare il sig. al versamento, in favore della ricorrente, di un Controparte_1
importo determinato equitativamente a titolo di rimborso per il mantenimento di , Per_1
pagina 2 di 12 anticipato in via esclusiva dalla madre , sin dalla nascita del minore Parte_1
(11.1.2012) ad oggi.
7) Spese e competenze professionali tutti integralmente rifuse (…)”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 15/06/2022, ha Controparte_1
domandato:
“1) Accertare e dichiarare che il sig. , nato il [...] a [...]
Foggia, residente a [...], Località Bastia snc (C.F. ) è il padre C.F._3 biologico del piccolo , nato a [...] l'[...] (C.F. Persona_1
); C.F._4
2) Disporre l'affidamento superesclusivo, ovvero in via subordinata l'affidamento esclusivo del piccolo al padre, per tutte le ragioni esposte, accertando e dichiarando l'assoluta Per_1 inidoneità della madre, adottando i dovuti conseguenti provvedimenti di cui all'art 277 cc anche con riferimento alle ferie, le festività e le visite per i quali ci si rimette alla valutazione discrezionale del Tribunale adito;
3) Per l'effetto, rigettare la richiesta di versamento dell'assegno di mantenimento in favore del minore, attesa la richiesta di affidamento superesclusivo e/o esclusivo dello stesso;
4) Rigettare l'avversa richiesta di versamento di un importo, neppure quantificato, a titolo di assegno di mantenimento per gli anni precedenti, per tutte le ragioni esposte;
5) Accogliere la riconvenzionale e, per l'effetto, condannare parte attrice al pagamento, in favore del convenuto, di un risarcimento danni per mancato godimento ed esercizio della genitorialità da determinarsi in via equitativa, tenendo conto degli anni negati al convenuto e della richiesta di mantenimento ex adverso perpetrata ai suoi danni”.
Istruita successivamente al decorso dei termini ex art. 183, co. 6, c.p.c. a mezzo di c.t.u. genetica e di indagini espletate dai Servizi Sociali e dai Consultori familiari competenti, la causa
è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., all'udienza del 23/09/2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
2. In via preliminare si rileva che il presente giudizio non è stato sottoposto al preventivo vaglio di ammissibilità previsto dall'art. 274 c.c., posto che la Corte Costituzionale con sentenza n. 50 del 2006 ne ha dichiarato l'illegittimità.
Tanto premesso, la domanda principale di dichiarazione giudiziale della paternità proposta dall'attrice è fondata e merita accoglimento.
pagina 3 di 12 Gli esiti della perizia d'ufficio sono inequivocabili in tal senso.
Il nominato c.t.u., all'esito dell'esame peritale, ha concluso: “l'indagine genetica effettuata sui campioni di materiale biologico del minore con quello presente nel Persona_1
profilo genetico del Sig. , presunto padre, ha evidenziato la condivisione Controparte_1
dell'aplotipo obbligatorio maschile del cr.Y paterno e confermano, in termini probabilistici, un rapporto di filiazione. Si conclude, pertanto, che l'indagine genetica effettuata sui campioni di materiale biologico del minore con quello presente nel profilo genetico del Persona_1
Sig. conferma, in termini probabilistici, un nesso di filiazione tra Controparte_1
e ”. Persona_1 Controparte_1
Va, per l'effetto, dichiarato che è padre biologico di Controparte_1 Persona_1
.
[...]
Invero, gli esiti dell'esame genetico non lasciano margini di incertezza.
Come è noto, in tema di dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, in base all'art. 269, comma 2, c.c., la relativa prova può essere fornita “con ogni mezzo”, quindi ad es. anche mediante presunzioni (Cass., n. 3660/1984) ovvero mediante argomenti di prova ex art. 116
c.p.c., desumibili ad es. dal comportamento processuale che rifiuti in modo ingiustificato di sottoporsi all'esame ematologico (Cass., n. 6025/2015; Cass., n. 27237/2008)
Ritiene in ogni caso la Suprema Corte come l'ammissione degli accertamenti immuno- ematologici non sia subordinata all'esito della prova storica dell'esistenza di un rapporto sessuale tra il presunto padre e la madre, giacché il principio della libertà di prova, sancito, in materia, dall'art. 269, comma 2, c.c., non tollera surrettizie limitazioni, né mediante la fissazione di una gerarchia assiologica tra i mezzi istruttori idonei a dimostrare quella paternità, né, conseguentemente, mediante l'imposizione, al giudice, di una sorta di “ordine cronologico” nella loro ammissione ed assunzione, avendo, per converso, tutti i mezzi di prova pari valore per espressa disposizione di legge, e risolvendosi una diversa interpretazione in un sostanziale impedimento all'esercizio del diritto di azione in relazione alla tutela di diritti fondamentali attinenti allo “status” (così, Cass., n. 783/2017; Cass., 3479/2016).
Quanto, in particolare, alle indagini ematologiche, è stato sostenuto in giurisprudenza che
“l'efficacia delle indagini ematologiche ed immunogenetiche sul DNA non può essere esclusa per la ragione che esse sono suscettibili di utilizzazione solo per compiere valutazioni meramente probabilistiche, in quanto tutte le asserzioni delle scienze fisiche e naturalistiche hanno natura
pagina 4 di 12 probabilistica, anche quelle solitamente espresse in termini di leggi scientifiche, e tutte le misurazioni, anche quelle condotte con gli strumenti più sofisticati, sono ineluttabilmente soggette ad errore, sia per ragioni intrinseche (cd. 'errore statistico'), che per ragioni legate al soggetto che esegue o legge le misurazioni (cd. 'errore sistematico'), spettando al giudice di merito, nell'esercizio del suo potere discrezionale, la valutazione dell'opportunità di disporre indagini suppletive o integrative di quelle già espletate, di sentire a chiarimenti il consulente tecnico di ufficio ovvero di disporre la rinnovazione delle indagini” (così Cass., n. 6025/2015; cfr. anche Cass., n. 14462/2008).
Tanto premesso, ritiene il Collegio che, atteso l'esito dell'esame dei campioni biologici di e quest'ultimo va dichiarato padre biologico del Persona_1 Controparte_1
minore.
3. Quanto al cognome del figlio, l'attrice, in qualità di madre esercente la responsabilità genitoriale sul minore , ha formulato apposita domanda di aggiunta del cognome paterno a Per_1
quello materno.
Alla luce di quanto disposto dall'art. 262, co. 2, c.c., la richiesta materna può essere accolta, conformemente ai principi espressi dalla Corte Costituzionale nella sentenza Corte Costituzionale
n. 131/2022, per cui il cognome collega l'individuo alla formazione sociale che lo accoglie tramite lo status filiationis, si radica nella sua identità familiare e perciò deve rispecchiare l'uguaglianza e la pari dignità dei genitori.
A tale proposito, con riguardo ai criteri che devono orientare il giudice nella decisione, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito, tra l'altro, che i criteri di individuazione del cognome del minore si pongono in funzione del suo interesse, che è quello di evitare un danno alla sua identità personale, intesa anche come proiezione della sua personalità sociale, avente copertura costituzionale (cfr. Cass. n. 12640/2015).
Nel caso di specie, considerata l'età del minore, deve ritenersi che questi abbia già da tempo avviato il percorso di identificazione della propria persona nel cognome fino ad ora attribuitogli.
E' quindi maggiormente conforme all'interesse del figlio che il cognome paterno si aggiunga a quello materno, per primo attribuito, cosicché possa preservarsi l'interesse di quest'ultimo a mantenere il matronimico, con il quale si è sino ad ora identificato, al contempo garantendosi il suo interesse ad avviare e maturare il percorso di riconoscimento della sua persona anche nel cognome paterno, affinché si realizzi completamente la sua identità personale, attraverso pagina 5 di 12 l'identificazione della persona, a mezzo del cognome, nelle proprie origini biologiche, sia materne che paterne.
4. A norma dell'art. 277, co. 2, c.c., il giudice può, una volta intervenuto il riconoscimento, assumere i provvedimenti ritenuti utili per l'affidamento, il mantenimento, l'istruzione e l'educazione del figlio nonché per la tutela degli interessi patrimoniali del medesimo.
L'adozione di tali provvedimenti non è condizionata alla domanda di parte, potendo avvenire anche d'ufficio (cfr. ex multis Cass. Civ. 15100/2005; Cass. n. 13396/2004).
Ritiene il Collegio che, sotto il profilo dell'affidamento, debba essere disposto ai sensi dell'art. 337 quater c.c. l'affido esclusivo di alla madre, atteso che ad oggi il minore, Per_1
nonostante i tentativi di avvicinamento alla figura paterna, non ha alcun rapporto con il convenuto, che ha conosciuto soltanto nell'anno 2020 e che ha frequentato soltanto in sporadiche occasioni negli anni 2021 e 2022. Da allora il minore rifiuta di sentire e vedere il padre poiché è rimasto deluso dallo scarso tempo dedicatogli dal genitore durante i tre periodi di vacanza trascorsi a Lucera presso di lui ma anche dal fatto che lo registrava le loro conversazioni a CP_1
sua insaputa per poi utilizzarle in sede legale contro la . Infine, il minore ha Per_1
manifestato delusione e rabbia nei confronti del padre perché quest'ultimo si è coalizzato con l'ex compagno della madre contro di lei, nonostante gli avesse raccontato dei maltrattamenti Per_1 ricevuti da quell'uomo. Vanno, inoltre, valorizzate, sul punto, le criticità emerse dall'indagine svolta sulle capacità genitoriali dello . Il convenuto, infatti, durante gli incontri organizzati CP_1
dal Consultorio di Lucera è risultato maggiormente - se non esclusivamente - concentrato sulle presunte criticità della figura materna anziché sulle proprie competenze genitoriali, sulle strategie di riavvicinamento al figlio minore e sull'effettivo benessere di quest'ultimo, insistendo su richieste, quali il trasferimento del figlio a Lucera presso di lui con affidamento esclusivo a sé, che apparivano in quel momento irrealizzabili, considerato il netto e radicale rifiuto della figura paterna da parte di , oltre che evidentemente contrarie al suo interesse, avendo il minore Per_1
radicato il suo habitat sin dalla nascita a Piove di CO, ove vive da sempre con la madre, la sorellina cui è molto legato e i nonni materni.
Al contempo, dalle indagini effettuate in corso di causa, ad oggi il minore risulta aver superato le problematiche comportamentali e psicologiche manifestatesi in passato, è risultato, infatti, adeguatamente seguito ed accudito dalla madre e dai nonni materni, godendo di una condizione di sufficiente benessere, minata, al momento, soltanto dalle ansie provocate dal pagina 6 di 12 giudizio in corso e, in particolare, dalle richieste paterne di ottenerne l'affidamento esclusivo e il collocamento presso di sé, a Lucera.
Quanto alla figura materna, dalle indagini del Consultorio familiare di Piove di CO è emerso che la è dotata di adeguate competenze genitoriali, ad eccezione della Per_1
manifestatasi necessità di favorire nel figlio il processo di separazione-individuazione, vista la fase preadolescienziale che il minore sta vivendo, e di una certa fragilità nella regolazione emotivo-affettiva.
Quanto ai rapporti padre-figlio, in ragione di quanto sopra esposto, si ritiene opportuno rispettare la ferma volontà più volte espressa dal minore di sospendere le frequentazioni, così tutelandolo dal disagio emotivo che ha provocato in lui questo procedimento e scongiurando al contempo il rischio di seri pregiudizi alla sua condizione di benessere psico-fisico. Come suggerito dal Consultorio di Lucera, il processo di familiarizzazione padre-figlio potrà quindi essere ripreso soltanto laddove il minore ne manifestasse il desiderio e, comunque, per lo meno inizialmente, attraverso incontri in spazio protetto presso il Consultorio familiare del luogo di residenza del figlio, dove operatori specializzati potranno sostenere e guidare l'eventuale riavvicinamento di al padre, viste le criticità in passato registratesi. Per_1
5. L'accoglimento della domanda principale di dichiarazione giudiziale di paternità determina il riconoscimento dell'obbligo del convenuto di contribuire al mantenimento del figlio.
Va premesso che, pur presupponendo l'obbligo al mantenimento l'accertamento dello stato di figlio, ritiene tuttavia il Collegio che - per esigenze di economia processuale (art. 111 Cost.) - il rapporto che esiste fra la dichiarazione giudiziale di paternità e le domande a contenuto economico non impedisce che le rispettive azioni possano essere svolte in un unico processo e possano essere decise in un unico contesto, fermo restando che il credito potrà essere azionato o la condanna potrà essere eseguita solo all'esito del passaggio in giudicato del capo relativo all'accertamento dello status di figlio.
Relativamente al mantenimento del figlio, va ricordato che a norma dell'articolo 316 bis c.c. i genitori devono adempiere all'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Dispone altresì l'articolo 337 ter c.c. che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. Il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio della proporzionalità, da determinarsi sulla pagina 7 di 12 base delle esigenze attuali del figlio, dei tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori, della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Nel caso di specie, andrà previsto un assegno di mantenimento a carico del padre, in qualità di genitore non collocatario, a titolo di contributo per il sostentamento del figlio minore, contributo che la madre fornisce in via diretta, quale genitore collocatario.
Tenuto conto delle capacità economiche dei genitori (la madre lavora come ausiliaria in un asilo nido mentre il padre è un imprenditore titolare di una agenzia di investigazioni private), considerate le esigenze di un minore dell'età di e tenuto conto dell'assenza di Per_1
frequentazioni padre-figlio, si reputa opportuno prevedere l'obbligo dello di versare alla CP_1
, entro il giorno cinque di ciascun mese, la somma mensile di euro 400,00, a titolo di Per_1
mantenimento del figlio minore. Il suddetto assegno dovrà essere annualmente ed automaticamente rivalutato secondo gli indici ISTAT.
Il padre dovrà poi concorrere nella misura del 50% alle spese straordinarie nell'interesse del figlio, come da protocollo del 18/03/2016 intercorso tra il Tribunale di Foggia ed il locale
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, quivi da intendersi integralmente riportato e trascritto.
Va poi riconosciuto il diritto della madre, quale genitore affidatario esclusivo del minore, di percepire direttamente dall' l'intero importo dell'assegno unico ed universale per il figlio a CP_2
carico, risultando ciò opportuno anche per meglio regolare gli assetti economici tra le parti, anche in considerazione della conflittualità tra i genitori e dell'assenza frequentazioni padre-figlio.
6. Per quanto riguarda l'ulteriore domanda proposta dall'attrice, la quale agisce nei confronti del convenuto a titolo di regresso per il recupero delle somme medio tempore ed in via esclusiva versate per il mantenimento del figlio sin dalla sua nascita, essa è pienamente fondata.
E' noto che la sentenza dichiarativa della filiazione produce gli effetti del riconoscimento, ai sensi dell'art. 277 c.c. e, quindi, a norma dell'art. 261 c.c., implica per il genitore tutti i diritti e doveri propri della procreazione, incluso l'obbligo di mantenimento ex artt. 148, 316 bis e 337 ter
c.c.
La relativa obbligazione si collega allo status genitoriale ed assume pari decorrenza dalla nascita del figlio.
In questo senso, la giurisprudenza di legittimità è orientata a ritenere che gli effetti della dichiarazione si producano, retroattivamente, fin dal momento della nascita, riconoscendosi pagina 8 di 12 natura dichiarativa alla sentenza, sul rilievo che lo status di figlio è conseguenza dell'accertamento del rapporto biologico della procreazione e questo - e non l'accertamento giudiziale - è la fattispecie costitutiva dello status (cfr., tra le altre, Cass., n. 22506/2010; Cass., n.
26575/2007; Cass., n. 15756/2006; Cass., n. 15100/2003; Cass., n. 7386/2003; Cass., n.
8042/1998).
In definitiva, come sostenuto anche in dottrina, il rapporto di filiazione scaturisce dal fatto stesso della procreazione, sicché la dichiarazione giudiziale di paternità rappresenta solo un accertamento dello status di figlio, attributivo della titolarità formale di un preesistente rapporto di filiazione.
Ed invero, “la sentenza dichiarativa della filiazione naturale produce gli effetti del riconoscimento, ai sensi dell'art. 277 cod. civ., e, quindi, a norma dell'art. 261 cod. civ., implica per il genitore tutti i doveri propri della procreazione legittima, incluso quello del mantenimento ex art. 148 cod. civ.” (così Cass. n. 15756/2006; cfr. anche Cass. n. 2328/2006), ricollegandosi la relativa obbligazione allo “status” di genitore, per il sol fatto della procreazione, e assume pari decorrenza, dalla nascita del figlio, con il corollario che l'altro genitore, il quale nel frattempo abbia assunto l'onere del mantenimento anche per la porzione di pertinenza del genitore giudizialmente dichiarato (secondo i criteri di ripartizione di cui al citato art. 148 cod. civ.), ha diritto di regresso per la corrispondente quota, sulla scorta delle regole dettate dall'art. 1299 cod. civ. nei rapporti fra condebitori solidali (cfr. Cass. n. 15100/2005).
Il padre è, dunque, tenuto a rifondere alla madre le somme che avrebbe dovuto versare alla stessa per le spese ordinarie e straordinarie per il figlio.
Dette somme possono essere quantificate per il passato, tenendo conto delle esigenze del figlio (che rappresentano una variabile da adattare alle diverse fasi di crescita) e delle condizioni economiche delle parti, per come emerse dall'istruttoria, in una media di 300,00 euro mensili dalla nascita sino al momento di emissione della presente sentenza, pari ad euro 46.800,00 complessivi, da cui va detratta la somma di euro 3.170,00 che risulta versata dal padre alla madre,
a titolo di mantenimento del figlio minore, con pagamenti mensili effettuati tra gli anni 2020,
2021 e 2022 (v. ricevute allegate alla comparsa di costituzione e risposta).
Ragion per cui, a tale titolo, il convenuto dovrà versare alla attrice la somma di euro
43.630,00. Tale somma è liquidata all'attualità ed è, dunque, già comprensiva degli interessi e della rivalutazione monetaria via via maturati nel tempo.
pagina 9 di 12 Sul punto, va chiarito che la quantificazione della somma da versare a titolo di regresso non richiede una specifica dimostrazione probatoria dettagliata e nemmeno specifici riferimenti fattuali potendo beneficiare del regime di cui all'art. 1226 c.c. E' noto, infatti, che il rimborso delle spese spettanti al genitore che ha provveduto al mantenimento del figlio in via esclusiva, ancorché trovi titolo nell'obbligazione legale di mantenimento imputabile anche all'altro genitore, ha natura in senso lato indennitaria, essendo diretto ad indennizzare il genitore, che ha riconosciuto il figlio, per gli esborsi sostenuti da solo per il mantenimento della prole;
il giudice di merito può utilizzare il criterio equitativo per determinare le somme dovute a titolo di rimborso poiché è principio generale (desumibile da varie norme, quali ad esempio gli artt. 379, comma 2,
2054, 2047 c.c.) che l'equità costituisca criterio di valutazione del pregiudizio non solo in ipotesi di responsabilità extracontrattuale ma anche con riguardo ad indennizzi o indennità (Cass. Civ. n.
10861/1999; Cass. Civ. n. 11351/2004; e così anche la già citata Cass. Civ. n. 16657/2014).
7. La domanda riconvenzionale di risarcimento del danno per mancato godimento ed esercizio della genitorialità proposta dallo è infondata e va, pertanto, rigettata. CP_1
Emerge, infatti, con certezza dalle deduzioni difensive dello stesso convenuto nonché dalle dichiarazioni raccolte dagli operatori socio-sanitari che lo fosse perfettamente a CP_1
conoscenza della gravidanza della , con la quale condivideva anche progetti familiari, Per_1
e che abbia addirittura fatto visita alla puerpera e al neonato dopo la nascita.
E' evidente, pertanto, che, anche laddove effettivamente nella fase di piena crisi della coppia la madre avesse negato la sua paternità - fatto peraltro indimostrato - il padre, all'epoca del concepimento compagno e convivente della , aveva tutti gli elementi per ritenere, Per_1
ragionevolmente, di poter essere il genitore di , tali da poterlo indurre, laddove realmente Per_1
ne avesse avuto interesse, a sollecitare, eventualmente in via giudiziaria, gli opportuni accertamenti genetici, come in questo giudizio eseguiti a seguito di domanda proposta dalla madre.
Ragion per cui non può essere imputato al comportamento della madre il pregiudizio che il padre avrebbe subìto al diritto di affermare la propria identità genitoriale, ossia di ristabilire la verità inerente il rapporto di filiazione.
8. Quanto alle spese di lite, va premesso che con separato decreto è stata revocata l'ammissione provvisoria dell'attrice al patrocinio a spese dello Stato disposta con delibera del
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia n. 24 del 10/11/2021.
pagina 10 di 12 Considerato che il convenuto ha aderito alla domanda di dichiarazione giudiziale di paternità proposta dall'attrice, le spese di lite vanno compensate nella misura della metà, ai sensi dell'art. 92, co. 2, c.p.c. (cfr. Corte Cost. n. 77/2018). Per la restante parte, esse andranno poste a carico del convenuto, in qualità di parte soccombente sulle restanti domande ed alla quale, quindi, sono in maggiore misura imputabili gli oneri processuali.
Le spese di lite, per la parte che dovrà essere posta a carico del convenuto e, quindi, già dimezzate, si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, con applicazione per tutte le fasi dei valori medi dello scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile di media complessità, e dovranno essere pagate all'attrice.
Pertanto, anche le spese di c.t.u., ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente (Cass. 28094/2009; Cass. 23522/2014; Cass. 23133/2015), si ripartiscono tra le parti per ½ a carico dell'attrice e per ½ a carico del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara (nt. a Foggia il 23/04/1981) padre biologico di Controparte_1 Persona_1
(nt. l'11/01/2012 a Piove di CO);
[...]
2) dispone che aggiunga il cognome paterno a quello materno, Persona_1 posponendolo a quest'ultimo;
3) dispone l'affido esclusivo del figlio minore alla madre, presso la quale resterà Per_1
collocato, prevedendo che i rapporti padre-figlio possano riprendere soltanto laddove il minore ne manifestasse il desiderio e, comunque, per lo meno inizialmente, attraverso incontri in spazio protetto presso il Consultorio familiare del luogo di residenza del minore, dove operatori specializzati potranno sostenere e guidare l'eventuale riavvicinamento di al genitore;
Per_1
4) obbliga il padre a versare alla madre, entro il giorno 5 di ciascun mese, la somma di euro
400,00 a titolo di mantenimento per il figlio minore;
l'assegno mensile sarà Per_1
rivalutato di anno in anno secondo gli indici ISTAT;
pone altresì a carico del padre l'obbligo di provvedere al pagamento del 50% delle spese straordinarie per la prole, così come individuate nel protocollo del 18/03/2016 intercorso tra il Tribunale di Foggia ed il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia;
pagina 11 di 12 5) dichiara il diritto di di percepire direttamente dall' l'intero importo Parte_1 CP_2 dell'assegno unico ed universale per il figlio a carico;
6) condanna al pagamento in favore di a titolo di Controparte_1 Parte_1 rimborso delle spese sostenute da quest'ultima per il mantenimento del figlio, della somma di euro 43.630,00, oltre interessi al tasso legale dalla domanda fino all'effettivo soddisfo;
7) rigetta la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno proposta dal convenuto;
8) condanna al pagamento in favore di della metà Controparte_1 Parte_1
spese di lite, che qui si liquidano in euro 5.430,00 per compenso oltre rimborso spese generali (15% sul compenso), CPA ed IVA come per legge;
dichiara compensata l'ulteriore metà delle spese di lite;
9) le spese di c.t.u. si ripartiscono tra le parti per ½ a carico dell'attrice e per ½ a carico del convenuto;
10) ordina che la presente sentenza sia annotata sull'atto di nascita di a Persona_1
cura del competente Ufficiale di Stato Civile.
Foggia, 10/01/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Alessio Marfe' dott. Concetta Potito
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