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Sentenza 14 maggio 2026
Sentenza 14 maggio 2026
Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Caltanissetta, Sezione Civile, dott. IN NE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 2058/2025 del R.A.C.C. promossa d a
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
Avv. SAIA ALFREDO ricorrente c o n t r o
(c.f. Controparte_1
) P.IVA_1
Avv. MUSCARA' Controparte_2
e
(contumace) Controparte_3 resistente contumace
CONCLUSIONI
: Parte_1
“VOGLIA L'ECC.MO TRIBUNALE in accoglimento del ricorso, liquidazione in prededuzione il compenso all'Ufficiale Giudiziario, in favore dell Controparte_4
[...] di Caltanissetta ai sensi dell'art. 122 d.p.r. n.1229/59, secondo gli scaglioni previsti per i crediti o beni mobili assegnati, precisamente: da 0,01 fino ad € 10.000 il
6%; da €10001 fino ad € 25.000,00 il 2%, oltre € 25.000,01 l'1%.
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”
Controparte_1
“NEL MERITO 1) rigettare l'opposizione proposta avverso l'ordinanza del 26.11.2025, nonché l'istanza di liquidazione dei compensi richiesti dall'Ufficiale Giudiziario Dott.
ai sensi degli artt. 122 del D.P.R. n. 1229/1959 e dell'art. 513 c.p.c., non Parte_1 sussistendone i presupposti di Legge. 2) confermare l'ordinanza di rigetto emessa dal
G.E. Dott.ssa Antonella Palamara nell'ambito del procedimento esecutivo mobiliare n.
84/2024 già pendente dinanzi il Tribunale di Caltanissetta del 26.11.2025 in ogni sua
Pag. 1 parte e statuizione. IN ESTREMO SUBORDINE 3) in estremo subordine si chiede che il
G.E. disponga la liquidazione dei compensi all'Ufficiale Giudiziario Dott. Parte_1 nella misura di E. 195,41, quale importo dimezzato del compenso di E. 390,82, pari al
5% del valore di assegnazione del bene di E. 7.816,47. Si chiede l'acquisizione d'ufficio del fascicolo telematico dell'esecuzione mobiliare n. 84/2024 R.G.E.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio.”
FATTO
Con ricorso ex art. 170 d.p.r. n. 115/2002, Parte_1 , in proprio e nella qualità di
Funzionario Dirigente UNEP in servizio presso l'Ufficio della Corte di Appello di
Caltanissetta, ha proposto opposizione avverso l'ordinanza emessa dal Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Caltanissetta in data 26 novembre 2025, con la quale era stata rigettata l'istanza di liquidazione del compenso ex art. 122 D.P.R. n. 1229/1959, formulata nell'ambito della procedura esecutiva mobiliare n. 84/2024 R.G.E.
Il ricorrente ha esposto che, nell'ambito di detta procedura, promossa dalla società
(creditore procedente) nei confronti Controparte_1 della Controparte_5 (debitrice esecutata), egli aveva svolto attività di pignoramento mobiliare avente ad oggetto un autocarro IVECO Daily tg. FJ760ZP di proprietà della debitrice e detenuto presso l'Officina F.lli Vancheri s.r.l. in Caltanissetta.
In particolare, ha dedotto che in data 19 gennaio 2024 aveva effettuato un primo accesso presso i luoghi di esecuzione, nel corso del quale le operazioni di pignoramento erano state sospese per l'impossibilità materiale di accedere al mezzo e che un secondo accesso era stato effettuato in data 6 febbraio 2024, con esito positivo, conclusosi con il pignoramento del veicolo.
Il ricorrente ha sostenuto di avere svolto autonoma attività di ricerca del bene, in quanto il veicolo sarebbe stato rinvenuto in un luogo diverso (c.da Grotticelli) rispetto a quello indicato dal creditore procedente nella richiesta di esecuzione e nel provvedimento autorizzativo (c.da Niscima). Pertanto, sul presupposto che la concreta individuazione del bene pignorato era stata possibile proprio in virtù dell'attività di ricerca dallo stesso effettuata, ha ritenuto sussistenti i presupposti per la liquidazione del compenso previsto dall'art. 122 D.P.R. n. 1229/1959.
Si è costituita in giudizio la società Controparte_1 la quale ha chiesto il rigetto dell'opposizione, contestando la ricostruzione dei fatti del ricorrente.
In particolare, essa ha dedotto che il bene pignorato era stato preventivamente individuato dal creditore procedente, il quale, nell'istanza di esecuzione mobiliare presso terzi, aveva altresì indicato il luogo in cui tale bene era ricoverato, ossia l'Officina F.lli
Vancheri s.r.l. in C.da Niscima.
Pag. 2 Ha pertanto escluso che l'Ufficiale Giudiziario avesse svolto attività autonoma di ricerca del bene, evidenziando che l'accesso del 19.01.2024 sarebbe avvenuto con l'assistenza dell'Avv. Muscarà, procuratore del creditore, e che il pignoramento era stato eseguito il 6 febbraio 2024 nel luogo indicato dal creditore.
La società ha quindi sostenuto che il compenso ex art. 122 D.P.R. n. 1229/1959 non spetti poiché tale disposizione presuppone lo svolgimento di un'effettiva attività di ricerca del bene da parte dell'Ufficiale Giudiziario, attività che nel caso di specie sarebbe mancata.
In via subordinata, la convenuta ha chiesto che, ove ritenuto sussistente il diritto al compenso, lo stesso venga determinato nella misura dimezzata, avuto riguardo al valore di assegnazione del bene, in ragione del superamento del termine di quindici giorni dalla richiesta di esecuzione.
La debitrice esecutata, è rimasta contumace. Controparte_5
CONSIDERATO CHE
‑ sul piano normativo l'art. 122, comma 2, d.p.r. n. 115/2002 – per la parte che rileva ai fini della decisione – stabilisce che “Quando si procede alle operazioni di pignoramento presso terzi a norma dell'articolo 492-bis del codice di procedura civile o di pignoramento mobiliare, gli ufficiali giudiziari sono retribuiti mediante un ulteriore compenso, che rientra tra le spese di esecuzione ed è dimezzato nel caso in cui le operazioni non vengano effettuate entro quindici giorni dalla richiesta, stabilito dal giudice dell'esecuzione:
a) in una percentuale del 5 per cento sul valore di assegnazione o sul ricavato della vendita dei beni mobili pignorati fino ad euro 10.000,00, in una percentuale del 2 per cento sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni mobili pignorati da euro 10.001,00 fino ad euro 25.000,00 e in una percentuale del 1 per cento sull'importo superiore;
b) in una percentuale del 6 per cento sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni e dei crediti pignorati ai sensi degli articoli 492-bis del codice di procedura civile fino ad euro 10.000,00, in una percentuale del 4 per cento sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni e dei crediti pignorati da euro 10.001,00 fino ad euro 25.000,00 ed in una percentuale del 3 per cento sull'importo superiore.”
- la disposizione - come novellata dal d.l. n.132/2014, convertito dalla l. n.
162/2014 - ha introdotto una forma di “ulteriore compenso” dell'ufficiale giudiziario con finalità incentivanti da riconoscersi, in caso di pignoramento presso terzi ex art. 492-bis c.p.c. e mobiliare, a condizione che questi abbia posto in essere attività volte ad assicurare l'effettivo ritrovamento dei beni da pignorare;
Pag.
3 - la necessità che l'ufficiale compia detta attività di ricerca si ricava dalla stessa disposizione in quanto, da un lato, la legge utilizza l'espressione “ulteriore compenso” il che depone nel senso che la mera attività materiale di pignoramento non è sufficiente essendo necessario un quid pluris (diversamente non si comprenderebbe il senso di tale specificazione), dall'altro, dal criterio di quantificazione previsto. Sotto tale ultimo profilo, la legge parametra il compenso sulla base del valore di assegnazione o di ricavato della vendita, il che è coerente con l'impostazione per cui la remunerazione del pubblico ufficiale è correlata all'attività da quest'ultimo resa e che in concreto ha consentito il ritrovamento del bene pignorato;
- pertanto, la legge impone che il pignoramento riguardi un bene che l'ufficiale giudiziario abbia ricercato, descritto e stimato e, che, successivamente, sia stato assegnato al creditore o venduto;
- nel caso di specie è provato che il ricorrente, nella qualità di pubblico ufficiale, non ha svolto alcuna specifica e autonoma attività di ricerca dell'autocarro pignorato
IVECO Daily targato FJ760ZP;
- parte ricorrente sostiene che la prova dell'attività di ricerca svolta si desume dal fatto che il luogo di ritrovamento del bene, c.da Grotticelli, è diverso da quello indicato dal creditore, c.da Niscima, come da verbale di pignoramento del
06/02/2024;
- in senso contrario, tuttavia, depone il precedente verbale del 19/01/2024, a firma del medesimo ricorrente, dal quale risulta che il primo accesso presso l'officina è avvenuto proprio in c.da. Niscima e che in quell'occasione si è rinvenuto l'autocarro in questione, senza che si procedesse al pignoramento a causa dell'impossibilità di accedere al mezzo;
- risulta pertanto documentalmente provato che il bene è stato individuato sin dall'inizio dal creditore procedente, il quale aveva indicato il luogo in cui il bene è stato poi in effetti rinvenuto. Ciò si ricava dall'ordinanza del 16/01/2024 con cui il
G.E, nell'autorizzare il pignoramento, aveva individuato, su indicazione del creditore, il bene da pignorare (il furgone IVECO Daily targato FJ760ZP) e il luogo di ricovero del mezzo (Officina F.lli Vancheri s.r.l. in C.da Niscima);
- pertanto, l'indicazione contenuta nel verbale di pignoramento del 06/02/2024, relativa al luogo in cui è stato poi materialmente eseguito il pignoramento, non assume alcuna rilevanza. Dal documento non risulta quale sia la ragione per cui il pignoramento è stato effettuato in c.da Grotticelli e non nel luogo in cui il bene era stato rinvenuto in sede di primo accesso (non può infatti trascurarsi che detto bene, come constatato dal pubblico ufficiale, è stato trovato in pessimo stato conservativo essendo il mezzo “guasto”);
Pag.
4 - tale verbale, dunque, non prova che il ricorrente ha svolto alcuna attività di ricerca ulteriore successiva al primo ritrovamento in c.da Niscima presso la sede dell'Officina;
- il ricorrente si limita a sostenere di avere rinvenuto il bene in luogo diverso da quello indicato dal creditore, ma la circostanza è, come detto, smentita documentalmente dal primo verbale del 19/01/2024;
- ciò che resta opaco, e che il ricorrente non ha saputo giustificare, è la ragione per cui il pignoramento è stato effettuato in un luogo diverso da quello in cui era stato in precedenze rinvenuto: non si comprende la ragione per cui, una volta rinvenuto il bene presso la sede dell'Officina, fosse necessario svolgere ulteriori attività di ricerca, delle quali infatti non è stata fornita alcuna prova;
- sulla base delle considerazioni svolte, la domanda del ricorrente va rigettata, non avendo questi provato di avere svolto alcuna attività di ricerca specifica che giustifichi il riconoscimento del compenso ulteriore previsto dall'art. 122 cit.;
- le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte ricorrente.
Esse vanno liquidate come da dispositivo in base ai criteri tabellari di cui al d.m. n.
55/2014 e ss.mm.ii., avuto riguardo allo scaglione da euro 0,01 ad euro
1.100,00, valori medi ridotti del 50% in ragione della natura documentale della controversia e delle questioni giuridiche trattate di non elevata complessità.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni diversa domanda ed eccezione reietta, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna parte ricorrente a rifondere a Controparte_1
le spese di lite del presente procedimento che si [...] liquidano in euro 332,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso ex DM 55/2014, C.N.P.A. ed I.V.A. nella misura dovuta per legge.
Caltanissetta, 14/05/2026
Il Giudice
IN NE
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