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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 25/06/2025, n. 2468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2468 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. 4319/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Terza sezione civile
in persona del giudice unico dott. Antonio Cirma, ha pronunciato la seguente
S E N T E N ZA
nella causa civile iscritta al n. 4319 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(C.F. indicato: ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
indicato: , (C.F. indicato: C.F._2 Parte_3
) e (C.F. indicato: C.F._3 Parte_4
), tutti rappresentati e difesi, giusta procura allegata all'atto di C.F._4
citazione, dagli Avv.ti Carmelo Antonio Pirrone (C.F. ) e Paride C.F._5
Sforza (C.F. ), con domicilio digitale indicato in atti; C.F._6
ATTORI
E
(C.F. indicato: Controparte_1
), società con socio unico soggetta all'attività di direzione P.IVA_1 Controparte_2
e coordinamento di quest'ultima, in persona del Responsabile dell'Unità
Organizzativa Contenzioso p.t., che agisce in virtù di procura speciale depositata in atti del Notaio di Bari, rep. n. 41633, racc. n. 19427, Persona_1
rappresentata e difesa, giusta delega allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'Avv. Francesco Rudilosso Consolo (C.F. e C.F._7
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dall'Avv. Chiara Mantegazza (C.F. ), congiuntamente e C.F._8
disgiuntamente tra loro, in luogo del precedente difensore, Avv. Giuseppe Consolo,
con domicilio digitale indicato in atti;
CONVENUTO
OGGETTO: contratti bancari
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come rassegnate all'udienza cartolare del 29 maggio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 13.04.2023, , , Parte_1 Parte_2 [...]
e hanno convenuto in giudizio la Parte_3 Parte_4 [...]
al fine di vedersi restituire, una volta Controparte_1
accertata l'indeterminatezza del contratto di mutuo del 25.06.2015 in relazione al regime finanziario adottato per il calcolo del piano di rimborso, la somma di €
30.698,95, pari agli interessi ultralegali già corrisposti oltre ad interessi fino all'effettivo soddisfo, ovvero quella maggiore somma di giustizia oltre a dichiarare altresì la parte attrice tenuta a corrispondere per le rate future fino al termine del mutuo, interessi corrispettivi ricalcolati ai tassi BOT ex art 117 TUB comma 7.
Si è costituita chiedendo il Controparte_3
rigetto della domanda.
Nel corso del giudizio è stata esperita consulenza tecnica d'ufficio.
Con ordinanza del 5.07.2024 veniva fissata udienza per la decisione della causa al
29.05.2025, con concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.
In data 20.07.2024 è deceduto il difensore del Controparte_3
Avv. Giuseppe Consolo ed in data 3.10.2024 si sono costituiti i
[...]
nuovi difensori della parte, chiedendo la prosecuzione del giudizio.
In data 18.11.2024 il giudizio è stato assegnato allo scrivente e la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 29.05.2025.
2. La domanda è infondata.
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Parte attrice ha dedotto la nullità della clausola degli interessi corrispettivi per omessa indicazione del regime finanziario adottato ed indeterminatezza del contratto con conseguente applicazione del regime tassi bot ex art 117 tub comma 7 c.p.c.
La questione, dibattuta in giurisprudenza, ha portato al rinvio pregiudiziale alla
Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c.
Nell'occasione, la Cassazione a Sezioni Unite (cfr. sentenza n. 15130/2024) ha stabilito che, in tema di finanziamento con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.
Questo principio è stato espresso con specifico riferimento ai finanziamenti a tasso fisso.
La successiva giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 7382/2025; Cass. n.
8322/2025) ha ritenuto che tali principi trovano parimenti applicazione anche nel caso in cui – come nel caso di specie - il tasso convenuto nel piano di ammortamento standardizzato non sia fisso ma variabile, ancorato ovviamente ad un indice predeterminato (v. art. 6 del contratto di mutuo), dal momento che, laddove la quota di interessi dovuta per ciascuna rata sia calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo, è perciò stesso escluso l'anatocismo, e ciò che cambierà sarà solo la quantificazione degli interessi dovuti: e cioè, se il tasso previsto nel mutuo con piano di ammortamento standardizzato alla francese è variabile, l'importo complessivo della rata, con la cadenza temporale di volta in volta prevista, varierà, in positivo o in negativo, in base all'andamento del tasso di interesse di riferimento,
comportando di conseguenza un aumento o una riduzione della quota di interessi della rata medesima.
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Ricapitolando, nel mutuo con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile:
1) non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti;
2) se il piano di ammortamento riporta «la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN)
ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi (elementi riscontrati dal ctu nella perizia), neppure sorge alcun vulnus in termini di trasparenza, giacché il mutuatario ha integrale cognizione, nei limiti di ciò che è possibile, degli elementi,
giuridici ed economici, del contratto.
Né rileva, in senso contrario, che, per sua natura, il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile non possa che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire, sulla base del tasso individuato al momento della conclusione del contratto: il mutuatario, entro detti limiti, può difatti rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dell'unico parametro noto e disponibile al momento della pattuizione,
effettuando quella comparazione tra le possibili offerte sul mercato, che è la principale delle facoltà in funzione delle quali il presidio della trasparenza delle condizioni opera.
3. La domanda va, dunque, rigettata.
5. I recenti interventi chiarificatori della giurisprudenza di legittimità giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite e di ctu tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe, ogni altra domanda o eccezione respinta, così
provvede:
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- rigetta la domanda;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
- pone le spese di ctu definitivamente a carico solidale di entrambe le parti in egual misura.
Così deciso in Aversa il 25/06/2025
il Giudice
dott. Antonio Cirma
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