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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Testo completo
N. R.G. 2295/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2295/2020 avente ad oggetto opposizione al decreto ingiuntivo n. 629/2020 del 03/06/2020, promossa da:
, con sede in Vittoria via Firenze Controparte_1 n. 46, P.I. , con il patrocinio dell'avv. CASSÌ DANIELE, presso il cui studio è P.IVA_1 elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
OPPONENTE CONTRO con sede in Ragusa via Dell'Ebano n. 90, P.I. , con Controparte_2 P.IVA_2 il patrocinio dell'avv. PELIGRA ANGELO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti.
OPPOSTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 1/04/2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e le memorie di replica sulle seguenti conclusioni delle parti:
OPPONENTE Piaccia al Tribunale accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione ai sensi dell'art. 2951 c.c. del diritto di credito reclamato;
per l'effetto, revocare, annullare e/o privare di qualsivoglia efficacia giuridica il d.i. opposto per le ragioni già ampiamente precisate in tutti gli atti e precedenti verbali di causa. In subordine, nel merito accertare e dichiarare la mancata prova del credito ingiunto, ai sensi dell'art. 2697 c.c. e per l'effetto, revocare, annullare e/o privare di qualsivoglia efficacia giuridica il d.i. opposto. Ai sensi dell'art.36 c.p.c. in via di domanda riconvenzionale, nel merito accertare e dichiarare che la ha causato un danno contrattuale nei confronti dell'odierno opponente pari a Controparte_2 non meno di euro 37.344,00 oltre agli ulteriori danni che si fa riserva di quantificare nei termini di legge;
pagina 1 di 5 per l'effetto, condannare la alla refusione di tali oneri. Controparte_2 Con vittoria di spese, competente e onorari del presente giudizio, da corrispondersi in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.
OPPOSTA Piaccia al Tribunale Nel merito, rigettare le avverse domande poiché infondate in fatto ed in diritto per le ragioni tutte indicate in parte narrativa, confermando per l'effetto l'Ingiunzione opposta o, comunque, condannando l'opponente al pagamento della somma dovuta, quale apparirà di giustizia, oltre interessi moratori dal dì del dovuto sino al soddisfo. Con ogni conseguente statuizione sulle spese di lite.
pagina 2 di 5 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 629/2020 del 03/06/2020 è stato ingiunto alla
[...]
di corrispondere alla la somma di € Controparte_1 Controparte_2
6.605,50, oltre interessi e spese, quale credito per il corrispettivo di servizi di trasporto di prodotti ortofrutticoli descritti nelle fatture n. 2027 del 30.09.2018, n. 2093 del 15.10.2018, n. 2132 del 31.10.2018, n. 2163 del 31.10.2018, n. 300/C del 21.11.2018, n. 2295 del 31.12.2018, n. 150 del 31.3.2019. L'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla è Parte_1 fondata e deve pertanto essere accolta. Deve in particolare essere accolta l'eccezione di prescrizione ex art. 2951 c.c., a tenore del quale si prescrivono in un anno i diritti derivanti dal contratto di trasporto. Nel caso di specie i termini di pagamento indicati nelle fatture corrispondono alla data di emissione delle fatture medesime, che costituisce pertanto il dies a quo della prescrizione. Il termine prescrizionale di un anno è decorso per tutte le fatture al momento dell'emissione del decreto ingiuntivo del 03/06/2020. Non costituiscono atti interruttivi né la mail del 18/03/2019 – inviata dall'opposta a un soggetto terzo MCM Group s.r.l. – né i messaggi Whatsapp del 26/11/2018 – che non contengono alcun riferimento alle fatture oggetto del presente procedimento. Non ha efficacia interruttiva della prescrizione neanche lo scambio di mail intervenuto tra le parti tra il 12 e il 26 febbraio 2019 (cfr. documento prodotto dall'opposta unitamente alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2) c.p.c.). L'art. 2944 c.c. stabilisce ha la prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale lo stesso può essere fatto valere. Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, “Il riconoscimento dell'altrui diritto non ha natura negoziale, ma costituisce un atto giuridico in senso stretto di carattere non recettizio, che non richiede in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che esso rechi, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli il carattere della volontarietà” (Cass. n. 9097/2018). Nel caso in esame, con la mail del 26/02/2019 ore 12.07 proveniente dall'amministrazione dell' si rappresenta l'avvenuto pagamento di tre fatture poste a fondamento del CP_1 ricorso monitorio, cioè la n. 2093 del 15.10.2018, la n. 2163 del 31.10.2018 e la n. 300/C del 21.11.2018, oltre che il pagamento in acconto di altre due fatture. La dichiarazione in questione non costituisce pertanto un riconoscimento dell'altrui diritto, contenendo la contestazione dell'attuale esistenza del debito stante l'avvenuto pagamento. Alla luce di quanto esposto, in accoglimento dell'opposizione deve essere revocato il decreto ingiuntivo n. 629/2020 del 03/06/2020. L'esame degli ulteriori motivi di opposizione resta assorbito dall'accoglimento della stessa. Passando ad esaminare la domanda riconvenzionale dell'opponente, la stessa è fondata e deve pertanto essere accolta. La deduce di avere inviato in data 07/09/2018 un carico di merce all'indirizzo della CP_1
SCHERPENHUIZEN B.V., con sede in Olanda, per il complessivo valore di € 37.344,00, affidando il trasporto alla che avrebbe dovuto consegnare la merce a Controparte_2
Villafranca di Verona presso la “TUTTI FRUTTI Soc.coop.agr.” per il trasbordo e il successivo trasporto in Olanda.
pagina 3 di 5 La merce, tuttavia, non è mai arrivata a destinazione, per cui l'odierna opponente, deducendo l'esistenza di un trasporto cumulativo ex art. 1700 c.c., ha chiesto il risarcimento nei confronti della per la perdita totale del carico. Controparte_2
Dalla lettera di vettura internazionale in atti (doc. 3 dell'opponente) sottoscritta sia dall' che dal vettore si evince la sussistenza del Controparte_1 Controparte_2 contratto di trasporto concluso tra le due società in data 07/09/2018 con la presa in carico della merce consistente in n. 3224 casse di pomodoro cherry, n. 460 casse di pomodoro grappolo rosso e n. 33 bancali, con merce da consegnare per il trasbordo a Villafranca di Verona via Rizza 100, presso la Tutti i Frutti e destinatario finale SCHERPENHUIZEN B.V. con Pt_1 sede a Eindhoven (NL). Secondo i principi stabiliti dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione con la sentenza 30.10.2001 n. 13533, poi confermata dalla successiva giurisprudenza di legittimità, costituisce oggetto dell'onere probatorio del creditore, che agisce per l'adempimento del contratto o per il risarcimento del danno, dimostrare l'esistenza della fonte negoziale del suo diritto: “deve affermarsi che il creditore sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”. Con particolare riferimento al contratto di trasporto di cose, la Suprema Corte ha precisato che
“elemento caratteristico ed esclusivo della disciplina della conclusione del contratto è la lettera di vettura, cioè il documento che, ai sensi degli artt. 1683 e 1684 cod. civ., il mittente deve rilasciare e sottoscrivere su richiesta del vettore, il quale, a sua volta, deve rilasciare e sottoscrivere al mittente un duplicato, contenente l'indicazione "del destinatario e del luogo di destinazione, la natura, il peso, la quantità ed il numero delle cose da trasportare e gli altri estremi necessari per eseguire il trasporto". Pertanto, pur trattandosi di un contratto a forma libera, la cui prova può essere fornita con ogni mezzo, una volta emessa la lettera di vettura, essa documenta l'esistenza ed il contenuto del contratto ed individua il mittente ed il vettore”. (Cass. n. 28282/2011). Nella specie la ha provato l'esistenza del contratto di trasporto con la Controparte_1 mediante la produzione della lettera di vettura, mentre la società Controparte_2 opposta non ha provato di avere eseguito la sua prestazione consegnando la merce a Villafranca di Verona, deducendo l'avvenuta esecuzione di un trasporto estraneo al presente giudizio, avvenuto un anno dopo (5-7 settembre 2019) su incarico di un altro soggetto (Santa Croce Ortaggi s.r.l.). Sono poi inammissibili per tardività le eccezioni di decadenza e prescrizione formulate dalla società opposta solo in comparsa conclusionale, dopo la scadenza dei termini di preclusione assertiva. La ha pertanto diritto al risarcimento del danno pari al valore del carico perduto, CP_1 che si può quantificare in € 37.344,00, pari al prezzo della merce risultante dalla fattura n. 1/I del 7/09/2018 emessa nei confronti di SCHERPENHUIZEN B.V., oltre agli interessi al tasso legale dalla data della domanda (luglio 2020) fino al soddisfo. Alla luce di quanto esposto, in accoglimento della domanda riconvenzionale
[...] deve essere condannata a corrispondere ad Controparte_2 Parte_1
la somma di € 37.344,00 oltre agli interessi come sopra determinati.
[...]
pagina 4 di 5 Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo utilizzando le tabelle del D.M. n. 55/2014, come successivamente aggiornate, secondo il valore della controversia corrispondente alla somma oggetto della pronuncia di condanna, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario dell'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 2295/2020: REVOCA il decreto ingiuntivo n. 629/2020 del 03/06/2020, in accoglimento dell'opposizione. CONDANNA a corrispondere ad Controparte_2 [...]
la somma di € 37.344,00, oltre agli interessi legali dal luglio 2020 fino al Parte_1 soddisfo, in accoglimento della domanda riconvenzionale. CONDANNA parte opposta a rimborsare a parte opponente le spese di lite, che si liquidano in
€ 545,00 per esborsi ed in € 7.616,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Daniele Cassì. Ragusa, 30/06/2025. Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2295/2020 avente ad oggetto opposizione al decreto ingiuntivo n. 629/2020 del 03/06/2020, promossa da:
, con sede in Vittoria via Firenze Controparte_1 n. 46, P.I. , con il patrocinio dell'avv. CASSÌ DANIELE, presso il cui studio è P.IVA_1 elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
OPPONENTE CONTRO con sede in Ragusa via Dell'Ebano n. 90, P.I. , con Controparte_2 P.IVA_2 il patrocinio dell'avv. PELIGRA ANGELO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti.
OPPOSTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 1/04/2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e le memorie di replica sulle seguenti conclusioni delle parti:
OPPONENTE Piaccia al Tribunale accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione ai sensi dell'art. 2951 c.c. del diritto di credito reclamato;
per l'effetto, revocare, annullare e/o privare di qualsivoglia efficacia giuridica il d.i. opposto per le ragioni già ampiamente precisate in tutti gli atti e precedenti verbali di causa. In subordine, nel merito accertare e dichiarare la mancata prova del credito ingiunto, ai sensi dell'art. 2697 c.c. e per l'effetto, revocare, annullare e/o privare di qualsivoglia efficacia giuridica il d.i. opposto. Ai sensi dell'art.36 c.p.c. in via di domanda riconvenzionale, nel merito accertare e dichiarare che la ha causato un danno contrattuale nei confronti dell'odierno opponente pari a Controparte_2 non meno di euro 37.344,00 oltre agli ulteriori danni che si fa riserva di quantificare nei termini di legge;
pagina 1 di 5 per l'effetto, condannare la alla refusione di tali oneri. Controparte_2 Con vittoria di spese, competente e onorari del presente giudizio, da corrispondersi in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.
OPPOSTA Piaccia al Tribunale Nel merito, rigettare le avverse domande poiché infondate in fatto ed in diritto per le ragioni tutte indicate in parte narrativa, confermando per l'effetto l'Ingiunzione opposta o, comunque, condannando l'opponente al pagamento della somma dovuta, quale apparirà di giustizia, oltre interessi moratori dal dì del dovuto sino al soddisfo. Con ogni conseguente statuizione sulle spese di lite.
pagina 2 di 5 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 629/2020 del 03/06/2020 è stato ingiunto alla
[...]
di corrispondere alla la somma di € Controparte_1 Controparte_2
6.605,50, oltre interessi e spese, quale credito per il corrispettivo di servizi di trasporto di prodotti ortofrutticoli descritti nelle fatture n. 2027 del 30.09.2018, n. 2093 del 15.10.2018, n. 2132 del 31.10.2018, n. 2163 del 31.10.2018, n. 300/C del 21.11.2018, n. 2295 del 31.12.2018, n. 150 del 31.3.2019. L'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla è Parte_1 fondata e deve pertanto essere accolta. Deve in particolare essere accolta l'eccezione di prescrizione ex art. 2951 c.c., a tenore del quale si prescrivono in un anno i diritti derivanti dal contratto di trasporto. Nel caso di specie i termini di pagamento indicati nelle fatture corrispondono alla data di emissione delle fatture medesime, che costituisce pertanto il dies a quo della prescrizione. Il termine prescrizionale di un anno è decorso per tutte le fatture al momento dell'emissione del decreto ingiuntivo del 03/06/2020. Non costituiscono atti interruttivi né la mail del 18/03/2019 – inviata dall'opposta a un soggetto terzo MCM Group s.r.l. – né i messaggi Whatsapp del 26/11/2018 – che non contengono alcun riferimento alle fatture oggetto del presente procedimento. Non ha efficacia interruttiva della prescrizione neanche lo scambio di mail intervenuto tra le parti tra il 12 e il 26 febbraio 2019 (cfr. documento prodotto dall'opposta unitamente alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2) c.p.c.). L'art. 2944 c.c. stabilisce ha la prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale lo stesso può essere fatto valere. Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, “Il riconoscimento dell'altrui diritto non ha natura negoziale, ma costituisce un atto giuridico in senso stretto di carattere non recettizio, che non richiede in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che esso rechi, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli il carattere della volontarietà” (Cass. n. 9097/2018). Nel caso in esame, con la mail del 26/02/2019 ore 12.07 proveniente dall'amministrazione dell' si rappresenta l'avvenuto pagamento di tre fatture poste a fondamento del CP_1 ricorso monitorio, cioè la n. 2093 del 15.10.2018, la n. 2163 del 31.10.2018 e la n. 300/C del 21.11.2018, oltre che il pagamento in acconto di altre due fatture. La dichiarazione in questione non costituisce pertanto un riconoscimento dell'altrui diritto, contenendo la contestazione dell'attuale esistenza del debito stante l'avvenuto pagamento. Alla luce di quanto esposto, in accoglimento dell'opposizione deve essere revocato il decreto ingiuntivo n. 629/2020 del 03/06/2020. L'esame degli ulteriori motivi di opposizione resta assorbito dall'accoglimento della stessa. Passando ad esaminare la domanda riconvenzionale dell'opponente, la stessa è fondata e deve pertanto essere accolta. La deduce di avere inviato in data 07/09/2018 un carico di merce all'indirizzo della CP_1
SCHERPENHUIZEN B.V., con sede in Olanda, per il complessivo valore di € 37.344,00, affidando il trasporto alla che avrebbe dovuto consegnare la merce a Controparte_2
Villafranca di Verona presso la “TUTTI FRUTTI Soc.coop.agr.” per il trasbordo e il successivo trasporto in Olanda.
pagina 3 di 5 La merce, tuttavia, non è mai arrivata a destinazione, per cui l'odierna opponente, deducendo l'esistenza di un trasporto cumulativo ex art. 1700 c.c., ha chiesto il risarcimento nei confronti della per la perdita totale del carico. Controparte_2
Dalla lettera di vettura internazionale in atti (doc. 3 dell'opponente) sottoscritta sia dall' che dal vettore si evince la sussistenza del Controparte_1 Controparte_2 contratto di trasporto concluso tra le due società in data 07/09/2018 con la presa in carico della merce consistente in n. 3224 casse di pomodoro cherry, n. 460 casse di pomodoro grappolo rosso e n. 33 bancali, con merce da consegnare per il trasbordo a Villafranca di Verona via Rizza 100, presso la Tutti i Frutti e destinatario finale SCHERPENHUIZEN B.V. con Pt_1 sede a Eindhoven (NL). Secondo i principi stabiliti dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione con la sentenza 30.10.2001 n. 13533, poi confermata dalla successiva giurisprudenza di legittimità, costituisce oggetto dell'onere probatorio del creditore, che agisce per l'adempimento del contratto o per il risarcimento del danno, dimostrare l'esistenza della fonte negoziale del suo diritto: “deve affermarsi che il creditore sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”. Con particolare riferimento al contratto di trasporto di cose, la Suprema Corte ha precisato che
“elemento caratteristico ed esclusivo della disciplina della conclusione del contratto è la lettera di vettura, cioè il documento che, ai sensi degli artt. 1683 e 1684 cod. civ., il mittente deve rilasciare e sottoscrivere su richiesta del vettore, il quale, a sua volta, deve rilasciare e sottoscrivere al mittente un duplicato, contenente l'indicazione "del destinatario e del luogo di destinazione, la natura, il peso, la quantità ed il numero delle cose da trasportare e gli altri estremi necessari per eseguire il trasporto". Pertanto, pur trattandosi di un contratto a forma libera, la cui prova può essere fornita con ogni mezzo, una volta emessa la lettera di vettura, essa documenta l'esistenza ed il contenuto del contratto ed individua il mittente ed il vettore”. (Cass. n. 28282/2011). Nella specie la ha provato l'esistenza del contratto di trasporto con la Controparte_1 mediante la produzione della lettera di vettura, mentre la società Controparte_2 opposta non ha provato di avere eseguito la sua prestazione consegnando la merce a Villafranca di Verona, deducendo l'avvenuta esecuzione di un trasporto estraneo al presente giudizio, avvenuto un anno dopo (5-7 settembre 2019) su incarico di un altro soggetto (Santa Croce Ortaggi s.r.l.). Sono poi inammissibili per tardività le eccezioni di decadenza e prescrizione formulate dalla società opposta solo in comparsa conclusionale, dopo la scadenza dei termini di preclusione assertiva. La ha pertanto diritto al risarcimento del danno pari al valore del carico perduto, CP_1 che si può quantificare in € 37.344,00, pari al prezzo della merce risultante dalla fattura n. 1/I del 7/09/2018 emessa nei confronti di SCHERPENHUIZEN B.V., oltre agli interessi al tasso legale dalla data della domanda (luglio 2020) fino al soddisfo. Alla luce di quanto esposto, in accoglimento della domanda riconvenzionale
[...] deve essere condannata a corrispondere ad Controparte_2 Parte_1
la somma di € 37.344,00 oltre agli interessi come sopra determinati.
[...]
pagina 4 di 5 Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo utilizzando le tabelle del D.M. n. 55/2014, come successivamente aggiornate, secondo il valore della controversia corrispondente alla somma oggetto della pronuncia di condanna, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario dell'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 2295/2020: REVOCA il decreto ingiuntivo n. 629/2020 del 03/06/2020, in accoglimento dell'opposizione. CONDANNA a corrispondere ad Controparte_2 [...]
la somma di € 37.344,00, oltre agli interessi legali dal luglio 2020 fino al Parte_1 soddisfo, in accoglimento della domanda riconvenzionale. CONDANNA parte opposta a rimborsare a parte opponente le spese di lite, che si liquidano in
€ 545,00 per esborsi ed in € 7.616,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Daniele Cassì. Ragusa, 30/06/2025. Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
pagina 5 di 5