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Sentenza 14 maggio 2026
Sentenza 14 maggio 2026
Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di TT, Sezione Civile, dott. VI NE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 236/2026 del R.A.C.C. promossa d a
(c.f. ) Parte_1 P.IVA_1
Avv. DI BENEDETTO LAURA AUSILIA ricorrente c o n t r o
(c.f. ) Controparte_1 C.F._1 resistente contumace
CONCLUSIONI
“Piaccia al Tribunale di TT:
1) Autorizzare il a TT Controparte_2
(C.F. , in personale del legale rappresentante pro tempore, a sospendere P.IVA_1
l'erogazione dei servizi comuni divisibili, e in particolare il servizio di erogazione dell'acqua in favore dell'immobile condominiale di , nato a [...]_1 il 27-7-1986 (C.F. ) e residente a [...]
n. 146, scala A, per come esposto in parte motiva;
2) Autorizzare l'accesso all'immobile di proprietà del resistente al fine di procedere con il materiale distacco dall'utenza idrica condominiale, in quanto necessario;
3) Porre a carico del condomino (C.F. ) le Controparte_1 C.F._1 spese che si renderanno necessarie per provvedere alla chiesta sospensione dei servizi;”
FATTO
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., il Parte_1 sito a
TT, , in persona dell'amministratore pro tempore, ha adito Controparte_2
l'intestato Tribunale esponendo che il sig. è proprietario di Controparte_1 un'unità immobiliare facente parte del predetto condominio e che da tempo versa in una situazione di persistente morosità nel pagamento degli oneri condominiali di sua competenza.
Pag. 1 Il ricorrente ha dedotto che la morosità del condomino si protrae da ben oltre un semestre e riguarda somme di importo rilevante, tanto da avere reso necessario il ricorso all'autorità giudiziaria per il recupero del credito, con l'ottenimento del decreto ingiuntivo n. 1546/2025 reso dal Giudice di Pace di TT.
Nonostante la morosità accertata in sede monitoria, il sig. avrebbe continuato ad Pt_2 usufruire del servizio idrico aggravando la propria esposizione debitoria nei confronti del condominio per una totale di euro 3.983,53.
Ha aggiunto altresì che tale protratta inadempienza ha causato e continua a causare gravi difficoltà finanziarie al , il quale non dispone della necessaria liquidità Parte_1 per far fronte al pagamento delle utenze comuni, in particolare del servizio idrico. Il condominio avrebbe infatti ricevuto ripetuti solleciti di pagamento e preavvisi di distacco da parte del gestore del servizio, distacco che è stato evitato dall'intervento degli altri condomini, costretti a supplire alle omissioni del resistente per non rimanere privi di un servizio essenziale.
Sulla base di tali deduzioni in fatto, il Condominio ha chiesto di essere autorizzato alla sospensione dell'erogazione del servizio idrico nei confronti dell'immobile di proprietà di
CP_1 e, quindi, di essere autorizzato ad accedervi per procedere materialmente al distacco dell'utenza, con addebito delle relative spese al condomino moroso.
Il convenuto è rimasto contumace.
DIRITTO
La domanda è fondata e merita accoglimento.
L'art. 63, comma 3, disp. att. c.c. dispone che, in caso di morosità nel pagamento dei contributi condominiali protratta per oltre un semestre, l'amministratore può sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato.
La norma attribuisce dunque all'amministratore un potere-dovere in funzione della tutela dell'equilibrio economico della gestione condominiale, evitando che il peso dell'inadempimento del singolo ricada sulla collettività di tutti i condomini non morosi.
Nel caso di specie, risulta provato che il convenuto è moroso nel pagamento degli oneri condominiali da ben oltre sei mesi.
La morosità è persistente ed è stata oggetto di accertamento giudiziale come risulta dal decreto ingiuntivo n. 1546/2025 emesso Giudice di Pace di TT (cfr. doc. n. 1), per un'esposizione debitoria per oneri condominiali, comprensivi delle spese per l'approvvigionamento idrico (riferibili a debiti scaduti nel 2024 ed anche nel primo semestre del 2025) pari ad euro 2.285,39, non essendovi prova estintiva di detto debito stante la mancata costituzione del condomino moroso.
A ciò si aggiunga che quest'ultimo, nonostante la morosità maturata, ben potrebbe allo stato continuare ad usufruire del servizio idrico (tenuto conto che l'esposizione debitoria
è aumentata dopo l'emissione del decreto ingiuntivo), con l'effetto di aggravare non solo
Pag. 2 la propria esposizione debitoria nei confronti del condominio, ma soprattutto quella di quest'ultimo nei confronti del fornitore del servizio idrico.
A tal proposito, questo giudice ritiene di aderire all'indirizzo giurisprudenziale favorevole alla “sospensione dei servizi al Parte_1 che non abbia provveduto al pagamento delle quote di sua pertinenza per oltre un semestre, senza che rilevi la natura del bene oggetto del servizio;
tale interpretazione è conforme al dettato letterale dell'art. 63 disp. att. c.c., né si può trarre dalla previsione dell'art. 32 Cost. un generale obbligo di solidarietà a carico degli altri condomini, che agiscono nell'ambito di un rapporto strettamente privatistico e che finirebbero per essere obbligati a gravarsi delle quote del moroso per non subire l'interruzione del servizio da parte del gestore” (cfr. ex multis Tribunale di
Bologna sentenza del 3/4/2020-Tribunale di Ferrara sentenza n.444 del 7/5/2025).
Pertanto, nel caso in esame ricorrono tutti i presupposti richiesti dall'art. 63 disp. att. c.c. per la sospensione dell'erogazione del servizio idrico nei confronti del convenuto.
Ciò posto, va rilevato che la legge non richiede alcuna preventiva autorizzazione al distacco da parte né dell'autorità giudiziaria né, a seguito della riforma dell'art. 63 cit. ad opera della legge 11 dicembre 2012, n. 220, dell'assemblea condominiale.
Tale riforma ha, infatti, inteso semplificare la procedura attribuendo all'amministratore un potere-dovere di sospendere l'erogazione dei servizi in caso di protratta morosità, nel caso di specie peraltro già accertata in sede giurisdizionale.
Pertanto, l'ulteriore ricorso all'autorità giudiziaria si rende necessario al solo fine di autorizzare l'amministratore ad accedere all'unità immobiliare del condomino moroso, in caso di sua mancata collaborazione, al fine di provvedere al distacco degli erogatori ivi collocati.
Sulla base di quanto di quanto dedotto, non può essere accolta la domanda di autorizzazione al distacco, configurando la legge un diritto-dovere potestativo rimesso all'esclusivo esercizio dell'amministratore. Mentre può sin d'ora autorizzarsi quest'ultimo, come precisato solo in caso di mancata collaborazione del condomino moroso, ad accedere alla sua unità abitativa al fine di intervenire sugli erogatori idrici.
Infine, per completezza è opportuno evidenziare che la mancata costituzione del convenuto non consente di effettuare alcun vaglio circa la sussistenza di condizioni integranti uno “stato di disagio economico-sociale” tale da giustificare il mantenimento di un'erogazione, seppur minima, da garantire “in ogni caso” (cfr. D.P.C.M. 29 agosto 2016, in pagina 7 di 9 attuazione del collegato ambientale alla Legge di Stabilità del 2016; quanto al servizio idrico si veda ancora deliberazione n. 311/2019/R/IDR del 16 luglio
2019 circa le regole per il distacco delle utenze domestiche residenziali).
Non può essere accolta, invece, la richiesta di condanna di parte convenuta alle spese per il distacco trattandosi di costi eventuali e futuri, non essendosi la prova del danno arrecato al condominio. L'eventuale costo sostenuto costituirà una voce di spesa che
Pag. 3 l'assemblea, nell'esercizio delle proprie prerogative, potrà valutare di porre in capo al condominio moroso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte convenuta. Esse vanno liquidate come da dispositivo in base ai criteri tabellari di cui al d.m. n. 55/2014 e ss.mm.ii., avuto riguardo allo scaglione tra da euro 1.101 ad euro 5.200,00, ridotti del
50% in ragione della natura documentale della controversia e della non elevata complessità delle questioni giuridiche trattate.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni diversa domanda ed eccezione reietta, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. accerta e dichiara sussistenti le condizioni richieste, ai sensi dell'art. 63, comma 3, disp. att. c.c., per disporre la sospensione in danno del convenuto dei servizi condominiali di godimento separato, mediante l'intervento dalle parti comuni dell'edificio;
2. autorizza il condominio, ove necessario a causa della mancata collaborazione del convenuto, ad accedere all'unità immobile condominiale di Controparte_1 , sito a TT in Viale della Regione n. 146, scala A (A/1 p. 1 e PT/7), per provvedere al distacco dell'utenza idrica;
3. rigetta la domanda di condanna al pagamento dei costi di distacco;
4. condanna parte convenuta a rifondere a parte ricorrente le spese di lite del presente procedimento che si liquidano in euro 1.278,00 per compensi, in euro
98,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso ex DM 55/2014, C.N.P.A. ed I.V.A. nella misura dovuta per legge;
TT, 14/05/2026
Il Giudice
VI NE
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