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Sentenza 9 novembre 2022
Sentenza 9 novembre 2022
Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro dott. RE Basta, all'udienza del 09.11.2022 pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.10615/2019 R.G. tra
Parte_1 rapp. e dif. dall'Avv. Luana Calò come da procura speciale a margine del ricorso
RICORRENTE ed
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti A.P. Ciarelli e M. Raho come da procura generale richiamata nella memoria difensiva
RESISTENTE
OGGETTO: riliquidazione pensione
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13.09.2019 la parte ricorrente indicata in epigrafe, premesso di essere titolare di pensione cat. VO n.10064470 con decorrenza dal gennaio 2015 in virtù di contribuzione versata quale operaio agricolo a tempo determinato, lamentava come l' CP_1 resistente non avesse liquidato e corrisposto la prestazione in questione utilizzando a parametro la retribuzione media convenzionale risultante dai DM pubblicati nell'anno precedente, in violazione dell'art. 28 del DPR n.488/68.
Sulla scorta di tale prospettazione chiedeva che il Tribunale adito condannasse l CP_1 al pagamento delle differenze a tal titolo dovutele, quantificate in € 22.364,40 oltre accessori come per legge.
Instaurato il contraddittorio, l' CP_1 concludeva per il rigetto della domanda.
Esaurita la trattazione, all'odierna udienza la causa è decisa con la presente sentenza contestuale.
* * *
La questione controversa riguarda la individuazione della misura della retribuzione pensionabile per gli ultimi anni di lavoro, da prendere a base del calcolo della pensione di vecchiaia degli operai agricoli a tempo determinato.
L'art. 4 del D. Lgs. 146/97 testualmente recita: a decorrere dal 1° gennaio 1998 il salario medio convenzionale, determinato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e rilevato nel 1995, resta fermo, ai fini della contribuzione e delle prestazioni temporanee, fino a quando il suo importo per le singole qualifiche degli operai agricoli non sia superato da quello spettante nelle singole province in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. A decorrere da tale momento trova applicazione l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni e integrazioni.
Non è dunque corretto ritenere che il nuovo criterio sia applicabile solo alle prestazioni temporanee e non anche a quelle di durata, stante l'espresso rinvio normativo anche alla contribuzione. Il richiamo alla contribuzione, separato dalle prestazioni temporanee, per la cui determinazione è peraltro indifferente l'entità del contributo (l'ammontare dell'indennità di disoccupazione agricola, di malattia etc. è legato al salario convenzionale o a quello contrattuale e non anche all'importo del contributo versato o dovuto), esprime proprio la volontà legislativa del passaggio graduale del sistema delle prestazioni previdenziali, temporanee e pensionistiche, dal criterio del salario medio convenzionale a quello del salario contrattuale (cfr., sul punto, Cass., Sez. Lav., 17.6.2005 n. 13065), seguendo un processo conclusosi con l'art. 1, comma 4, della l. 81/2006, che ha generalizzato la parametrazione dei contributi (oltre che delle prestazioni temporanee) al salario contrattuale.
Va infatti rilevato che la contribuzione è strettamente legata (non all'an del diritto o al calcolo dell'anzianità pensionabile ma) alla misura della prestazione pensionistica.
A tal riguardo va osservato che l'art. 1, comma 2, ultima parte del d.lvo n. 146 cit. puntualizza che il calcolo del trattamento pensionistico tiene conto dell'effettivo versamento contributivo. Più in generale, poi, va sottolineato che l'intero d.lvo n. 146 costituisce attuazione della delega conferita dall'articolo 2, comma 24, della legge n. 335/95, in materia di previdenza agricola, proprio per rendere compatibili i criteri generali in materia di calcolo delle pensioni e di corrispondenza tra misura degli importi contributivi e importi pensionistici.
Ne deriva un sistema di stretta interrelazione tra retribuzione (convenzionale o contrattuale), retribuzione imponibile e retribuzione pensionabile e in tale contesto il rilevo del nuovo criterio ai fini della contribuzione non può non includere nell'ambito dell'operatività dell'art. 4 del d.lvo n. 146/97 anche - e necessariamente - le prestazioni pensionistiche.
In buona sostanza, il superamento del congelamento di cui al primo comma dell'art. 4 D. lvo cit. e la conseguente operatività sia del disposto di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legge 9 ottobre 1989 n.338
(con riferimento all'individuazione della retribuzione imponibile a fini contributivi) sia del disposto di cui all'art. 45, comma 21, D. lvo n.144/99 (con riferimento all'individuazione della retribuzione da porre a base di calcolo delle prestazioni temporanee previdenziali) non può prescindere dalla circostanza che il salario effettivamente percepito (o comunque da percepire sulla scorta dei ccp) sia superiore rispetto al salario convenzionale.
Una tale interpretazione, oltre ad essere conforme al dettato normativo dell'art. 4 D. lvo cit., è anche conforme alla ratio sottesa alla disciplina che, eliminando il sospetto di incostituzionalità del congelamento indefinito di cui all'art. 2 comma 17 L. 549/95, ha introdotto il termine finale di operatività del congelamento sì da assicurare una effettiva corrispondenza fra la retribuzione imponibile ai fini contributivi e quella realmente percepita dal lavoratore, evitando che la base imponibile possa essere superiore rispetto alla retribuzione in concreto percepita.
Tale impostazione risulta conforme anche all'orientamento giurisprudenziale recentemente espresso dalla
Suprema Corte nell'anno 2009, con pronunce tutte conformi (cfr. Cass. nn. 2531, 2596, 2597, 2598,
4355, 4540, 4837), mediante le quali la Corte di Cassazione ha espressamente rimeditato il precedente orientamento espresso con la sentenza n. 2377 del 5 febbraio 2007 (proprio nella fattispecie concernente la retribuzione da considerare ai fini pensionistici) ed ha affermato il principio secondo cui “In tema di pensione di vecchiaia degli operai agricoli a tempo determinato, la retribuzione pensionabile per gli ultimi anni di lavoro va calcolata applicando l'art. 28 del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 e, dunque, in forza della determinazione operata anno per anno da d.m. sulla media delle retribuzioni fissate dalla contrattazione provinciale nell'anno precedente, ciò trovando conferma - oltre che nella impossibilità di rinvenire un diverso e più funzionale sistema di calcolo, che non pregiudichi
l'equilibrio stesso della gestione previdenziale di settore - anche nella disposizione di cui all'art. 45, comma 21, della legge
17 maggio 1999, n. 144, che, nell'interpretare autenticamente l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, concernente le prestazioni temporanee in favore dei lavoratori agricoli, ha inteso estendere ai lavoratori agricoli a tempo determinato
l'applicazione della media della retribuzione prevista dai contratti collettivi provinciali vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente prevista per i salariati fissi, così da ricondurre l'intero sistema ad uniformità, facendo operare, ai fini del calcolo di tutte le prestazioni, le retribuzioni dell'anno precedente”.
Da ultimo il legislatore, con legge n.191/2009 (legge finanziaria per il 2010) ha dettato una norma d'interpretazione autentica sui criteri di calcolo della retribuzione media convenzionale da assumere come base di calcolo ai fini della contribuzione e del trattamento pensionistico, statuendo espressamente che “Il terzo comma dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, si interpreta nel senso che il termine ivi previsto del
30 ottobre per la rilevazione della media tra le retribuzioni per le diverse qualifiche previste dai contratti collettivi provinciali di lavoro ai fini della determinazione della retribuzione media convenzionale da porre a base per le prestazioni pensionistiche e per il calcolo della contribuzione degli operai agricoli a tempo determinato e' il medesimo di quello previsto al secondo comma dell'articolo 3 della citata legge n. 457 del 1972 per gli operai a tempo indeterminato” (art.2, comma 5).
Con tale intervento d'interpretazione autentica, pertanto, risultano avallate le suesposte argomentazioni secondo le quali - si ripete - per la rilevazione del salario medio convenzionale dei lavoratori agricoli a tempo determinato occorre far riferimento all'apposito Decreto Ministeriale, che individua la media delle retribuzioni per le diverse qualifiche a livello di contrattazione provinciale, vigente al 30 ottobre dell'anno precedente, equiparandosi in tal modo i termini di rilevazione della retribuzione media convenzionale tra i lavoratori agricoli a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato anche ai fini del computo dei trattamenti pensionistici e della contribuzione. La Suprema Corte ha ritenuto la legittimità costituzionale della norma da ultimo indicata (cfr. sent.
n.257/2011).
Premesso quanto sopra, si è proceduto all'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio in materia contributiva.
All'esito dell'espletamento dell'incarico, il dott. Persona_1 ha ricalcolato la pensione di parte istante ed accertato un credito in suo favore pari ad € 10.327,43 calcolato nei limiti della decadenza triennale, dunque limitatamente al periodo da luglio 2016 a luglio 2022 (cfr. la relazione di consulenza tecnica depositata il 17.09.2022, qui da intendersi integralmente trascritta).
Le conclusioni cui giunge il CTU risultano frutto di ineccepibili accertamenti contabili e coerenti con i risultati degli stessi, sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi.
Per le ragioni che precedono, l'istituto previdenziale va condannato a riliquidare la pensione della parte ricorrente nei termini indicati nella CTU ed a corrisponderle le differenze sui ratei arretrati calcolati in €
10.327,43 a tutto luglio 2022.
Le spese processuali, liquidate in € 1.800,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, vanno poste a carico dell'CP_1 secondo la regola della soccombenza, con distrazione.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste a carico dell'CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa domanda od eccezione, così decide:
VO - dichiara che parte ricorrente ha diritto ad ottenere la riliquidazione della pensione cat. n.10064470 ed a percepire la differenza sui ratei arretrati, calcolata in € 10.327,43 a tutto luglio 2022;
- condanna l'CP_1 al pagamento della somma indicata, oltre interessi legali dalla maturazione di ciascuna frazione del credito al soddisfo;
- condanna l'CP_1 al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 1.800,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, con distrazione;
- pone le spese di CTU a carico dell'CP_1 come da separato decreto.
Lecce, 09.11.2022
Il Giudice del Lavoro
(F.to RE Basta)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro dott. RE Basta, all'udienza del 09.11.2022 pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.10615/2019 R.G. tra
Parte_1 rapp. e dif. dall'Avv. Luana Calò come da procura speciale a margine del ricorso
RICORRENTE ed
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti A.P. Ciarelli e M. Raho come da procura generale richiamata nella memoria difensiva
RESISTENTE
OGGETTO: riliquidazione pensione
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13.09.2019 la parte ricorrente indicata in epigrafe, premesso di essere titolare di pensione cat. VO n.10064470 con decorrenza dal gennaio 2015 in virtù di contribuzione versata quale operaio agricolo a tempo determinato, lamentava come l' CP_1 resistente non avesse liquidato e corrisposto la prestazione in questione utilizzando a parametro la retribuzione media convenzionale risultante dai DM pubblicati nell'anno precedente, in violazione dell'art. 28 del DPR n.488/68.
Sulla scorta di tale prospettazione chiedeva che il Tribunale adito condannasse l CP_1 al pagamento delle differenze a tal titolo dovutele, quantificate in € 22.364,40 oltre accessori come per legge.
Instaurato il contraddittorio, l' CP_1 concludeva per il rigetto della domanda.
Esaurita la trattazione, all'odierna udienza la causa è decisa con la presente sentenza contestuale.
* * *
La questione controversa riguarda la individuazione della misura della retribuzione pensionabile per gli ultimi anni di lavoro, da prendere a base del calcolo della pensione di vecchiaia degli operai agricoli a tempo determinato.
L'art. 4 del D. Lgs. 146/97 testualmente recita: a decorrere dal 1° gennaio 1998 il salario medio convenzionale, determinato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e rilevato nel 1995, resta fermo, ai fini della contribuzione e delle prestazioni temporanee, fino a quando il suo importo per le singole qualifiche degli operai agricoli non sia superato da quello spettante nelle singole province in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. A decorrere da tale momento trova applicazione l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni e integrazioni.
Non è dunque corretto ritenere che il nuovo criterio sia applicabile solo alle prestazioni temporanee e non anche a quelle di durata, stante l'espresso rinvio normativo anche alla contribuzione. Il richiamo alla contribuzione, separato dalle prestazioni temporanee, per la cui determinazione è peraltro indifferente l'entità del contributo (l'ammontare dell'indennità di disoccupazione agricola, di malattia etc. è legato al salario convenzionale o a quello contrattuale e non anche all'importo del contributo versato o dovuto), esprime proprio la volontà legislativa del passaggio graduale del sistema delle prestazioni previdenziali, temporanee e pensionistiche, dal criterio del salario medio convenzionale a quello del salario contrattuale (cfr., sul punto, Cass., Sez. Lav., 17.6.2005 n. 13065), seguendo un processo conclusosi con l'art. 1, comma 4, della l. 81/2006, che ha generalizzato la parametrazione dei contributi (oltre che delle prestazioni temporanee) al salario contrattuale.
Va infatti rilevato che la contribuzione è strettamente legata (non all'an del diritto o al calcolo dell'anzianità pensionabile ma) alla misura della prestazione pensionistica.
A tal riguardo va osservato che l'art. 1, comma 2, ultima parte del d.lvo n. 146 cit. puntualizza che il calcolo del trattamento pensionistico tiene conto dell'effettivo versamento contributivo. Più in generale, poi, va sottolineato che l'intero d.lvo n. 146 costituisce attuazione della delega conferita dall'articolo 2, comma 24, della legge n. 335/95, in materia di previdenza agricola, proprio per rendere compatibili i criteri generali in materia di calcolo delle pensioni e di corrispondenza tra misura degli importi contributivi e importi pensionistici.
Ne deriva un sistema di stretta interrelazione tra retribuzione (convenzionale o contrattuale), retribuzione imponibile e retribuzione pensionabile e in tale contesto il rilevo del nuovo criterio ai fini della contribuzione non può non includere nell'ambito dell'operatività dell'art. 4 del d.lvo n. 146/97 anche - e necessariamente - le prestazioni pensionistiche.
In buona sostanza, il superamento del congelamento di cui al primo comma dell'art. 4 D. lvo cit. e la conseguente operatività sia del disposto di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legge 9 ottobre 1989 n.338
(con riferimento all'individuazione della retribuzione imponibile a fini contributivi) sia del disposto di cui all'art. 45, comma 21, D. lvo n.144/99 (con riferimento all'individuazione della retribuzione da porre a base di calcolo delle prestazioni temporanee previdenziali) non può prescindere dalla circostanza che il salario effettivamente percepito (o comunque da percepire sulla scorta dei ccp) sia superiore rispetto al salario convenzionale.
Una tale interpretazione, oltre ad essere conforme al dettato normativo dell'art. 4 D. lvo cit., è anche conforme alla ratio sottesa alla disciplina che, eliminando il sospetto di incostituzionalità del congelamento indefinito di cui all'art. 2 comma 17 L. 549/95, ha introdotto il termine finale di operatività del congelamento sì da assicurare una effettiva corrispondenza fra la retribuzione imponibile ai fini contributivi e quella realmente percepita dal lavoratore, evitando che la base imponibile possa essere superiore rispetto alla retribuzione in concreto percepita.
Tale impostazione risulta conforme anche all'orientamento giurisprudenziale recentemente espresso dalla
Suprema Corte nell'anno 2009, con pronunce tutte conformi (cfr. Cass. nn. 2531, 2596, 2597, 2598,
4355, 4540, 4837), mediante le quali la Corte di Cassazione ha espressamente rimeditato il precedente orientamento espresso con la sentenza n. 2377 del 5 febbraio 2007 (proprio nella fattispecie concernente la retribuzione da considerare ai fini pensionistici) ed ha affermato il principio secondo cui “In tema di pensione di vecchiaia degli operai agricoli a tempo determinato, la retribuzione pensionabile per gli ultimi anni di lavoro va calcolata applicando l'art. 28 del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 e, dunque, in forza della determinazione operata anno per anno da d.m. sulla media delle retribuzioni fissate dalla contrattazione provinciale nell'anno precedente, ciò trovando conferma - oltre che nella impossibilità di rinvenire un diverso e più funzionale sistema di calcolo, che non pregiudichi
l'equilibrio stesso della gestione previdenziale di settore - anche nella disposizione di cui all'art. 45, comma 21, della legge
17 maggio 1999, n. 144, che, nell'interpretare autenticamente l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, concernente le prestazioni temporanee in favore dei lavoratori agricoli, ha inteso estendere ai lavoratori agricoli a tempo determinato
l'applicazione della media della retribuzione prevista dai contratti collettivi provinciali vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente prevista per i salariati fissi, così da ricondurre l'intero sistema ad uniformità, facendo operare, ai fini del calcolo di tutte le prestazioni, le retribuzioni dell'anno precedente”.
Da ultimo il legislatore, con legge n.191/2009 (legge finanziaria per il 2010) ha dettato una norma d'interpretazione autentica sui criteri di calcolo della retribuzione media convenzionale da assumere come base di calcolo ai fini della contribuzione e del trattamento pensionistico, statuendo espressamente che “Il terzo comma dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, si interpreta nel senso che il termine ivi previsto del
30 ottobre per la rilevazione della media tra le retribuzioni per le diverse qualifiche previste dai contratti collettivi provinciali di lavoro ai fini della determinazione della retribuzione media convenzionale da porre a base per le prestazioni pensionistiche e per il calcolo della contribuzione degli operai agricoli a tempo determinato e' il medesimo di quello previsto al secondo comma dell'articolo 3 della citata legge n. 457 del 1972 per gli operai a tempo indeterminato” (art.2, comma 5).
Con tale intervento d'interpretazione autentica, pertanto, risultano avallate le suesposte argomentazioni secondo le quali - si ripete - per la rilevazione del salario medio convenzionale dei lavoratori agricoli a tempo determinato occorre far riferimento all'apposito Decreto Ministeriale, che individua la media delle retribuzioni per le diverse qualifiche a livello di contrattazione provinciale, vigente al 30 ottobre dell'anno precedente, equiparandosi in tal modo i termini di rilevazione della retribuzione media convenzionale tra i lavoratori agricoli a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato anche ai fini del computo dei trattamenti pensionistici e della contribuzione. La Suprema Corte ha ritenuto la legittimità costituzionale della norma da ultimo indicata (cfr. sent.
n.257/2011).
Premesso quanto sopra, si è proceduto all'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio in materia contributiva.
All'esito dell'espletamento dell'incarico, il dott. Persona_1 ha ricalcolato la pensione di parte istante ed accertato un credito in suo favore pari ad € 10.327,43 calcolato nei limiti della decadenza triennale, dunque limitatamente al periodo da luglio 2016 a luglio 2022 (cfr. la relazione di consulenza tecnica depositata il 17.09.2022, qui da intendersi integralmente trascritta).
Le conclusioni cui giunge il CTU risultano frutto di ineccepibili accertamenti contabili e coerenti con i risultati degli stessi, sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi.
Per le ragioni che precedono, l'istituto previdenziale va condannato a riliquidare la pensione della parte ricorrente nei termini indicati nella CTU ed a corrisponderle le differenze sui ratei arretrati calcolati in €
10.327,43 a tutto luglio 2022.
Le spese processuali, liquidate in € 1.800,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, vanno poste a carico dell'CP_1 secondo la regola della soccombenza, con distrazione.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste a carico dell'CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa domanda od eccezione, così decide:
VO - dichiara che parte ricorrente ha diritto ad ottenere la riliquidazione della pensione cat. n.10064470 ed a percepire la differenza sui ratei arretrati, calcolata in € 10.327,43 a tutto luglio 2022;
- condanna l'CP_1 al pagamento della somma indicata, oltre interessi legali dalla maturazione di ciascuna frazione del credito al soddisfo;
- condanna l'CP_1 al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 1.800,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, con distrazione;
- pone le spese di CTU a carico dell'CP_1 come da separato decreto.
Lecce, 09.11.2022
Il Giudice del Lavoro
(F.to RE Basta)