Trib. Roma, ordinanza 13/01/2025
TRIB
Ordinanza 13 gennaio 2025

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Roma, ordinanza 13/01/2025
    Giurisdizione : Trib. Roma
    Numero :
    Data del deposito : 13 gennaio 2025

    Testo completo

    N. 35788-1/2020 R.G.C.
    TRIBUNALE DI ROMA
    Sezione XVII civile
    Sezione specializzata in
    materia di impresa

    Il Giudice, sciogliendo la riserva nel procedimento indicato in epigrafe, promosso da con sede legale in Largo del Nazareno n. 8, Roma (RM) - codice Parte_1
    fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Roma partita I.V.A. P.IVA_1
    - in persona del procuratore speciale Avv. rappresentata e difesa P.IVA_2 Parte_2
    dagli Avv. Stefano Previti, Vincenzo Colarocco, Giovanni Crescella;

    - ricorrente nei confronti di
    , con sede legale in 101 Townsend Street, San Francisco, California 94107 (Stati CP_1
    Uniti d'America), in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv. Ludovico
    Anselmi e Giuseppe Cardona;

    - resistente pronuncia la seguente
    ORDINANZA
    Con ricorso depositato in data 15 ottobre 2024 - nel corso del giudizio già pendente tra le parti avente ad oggetto domande di accertamento dell'illiceità di condotte poste in essere dalla resistente in danno della ricorrente, nonché di inibitoria e di condanna al risarcimento del danno - la ricorrente proponeva istanza di tutela d'urgenza, formulando le seguenti conclusioni: “…1) si ordini di adottare immediatamente le più opportune misure tecniche ed organizzative al fine di inibire le violazioni della Proprietà Intellettuale di RTI e/o della Proprietà Industriale di RTI, violazioni ad oggi compiute dai gestori dei siti web (autori diretti dell'illecito) raggiungibili attraverso i nomi a dominio (i) “oillocotv.net”, (ii) “oillocotv.biz” (iii) “crockdown.com” e (iv) alias degli stessi, gestori e clienti di (concorrente nell'illecito dei propri clienti) che fornisce i servizi ai CP_1 predetti nomi a dominio con i paramenti name server “erin.ns.cloudflare.com” /
    “todd.ns.cloudflare.com”; 2) in ogni caso, si precisi che l'inibitoria di cui sopra presupponga
    1

    almeno le seguenti misure: a) l'interruzione di tutti i servizi erogati in favore degli account registrati su attraverso i quali sono stati attivati e vengono gestiti i nomi a dominio (i) CP_1
    “oillocotv.net”, (ii) “oillocotv.biz” (iii) “crockdown.com” e (iv) alias degli stessi;
    b) il blocco della risoluzione dei nomi di dominio e/o degli alias dei nomi a dominio (i) “oillocotv.net”, (ii)

    “oillocotv.biz” (iii) “crockdown.com” e (iv) alias degli stessi;
    c) il blocco dei suddetti nomi a dominio che associno diverso top level domain al medesimo second level domain, onerando

    Cont Cloudflare di comunicare a gli eventuali ulteriori nomi attivati da account Cloudflare;
    d) il blocco della risoluzione da punto di accesso pubblico (es. 1.1.1.1), alternativo al punto di accesso fornito dalle compagnie telefoniche
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